Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.24 tasse automobilistiche |
Data: | 13/01/2003 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 95.24.62 - D.L. 13 gennaio 2003, n. 2 [1] .
Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche
(G.U. 13 gennaio 2003, n. 9)
Art. 1. Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica [2]
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del
2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad Euro 31,9 milioni per l'anno 2003 e ad Euro 12,2 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della
3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1, comma 323, della
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.