§ 95.24.63 - Legge 14 marzo 2003, n. 39.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.24 tasse automobilistiche
Data:14/03/2003
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 95.24.63 - Legge 14 marzo 2003, n. 39.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche

(G.U. 14 marzo 2003, n. 61)

 

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ALLEGATO

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1° e il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica"; al secondo periodo, le parole: "11,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12,2 milioni"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma";

     al comma 2, le parole: "11,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12,2 milioni";

     al comma 3, le parole: "a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta".