Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.24 tasse automobilistiche |
Data: | 14/03/2003 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...] |
§ 95.24.63 - Legge 14 marzo 2003, n. 39.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche
(G.U. 14 marzo 2003, n. 61)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1° e il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica"; al secondo periodo, le parole: "11,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12,2 milioni"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma";
al comma 2, le parole: "11,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12,2 milioni";
al comma 3, le parole: "a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta".