§ 66.2.1 – R.D. 11 marzo 1923, n. 560.
Abolizione, a decorrere dal 1° giugno 1923, del monopolio dei fiammiferi ed istituzione di una imposta di produzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.2 fiammiferi e pietrine focaie
Data:11/03/1923
Numero:560


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° giugno 1923 è abolito il monopolio di vendita dei fiammiferi disposto col decreto-legge 31 agosto 1916, n. 1090, allegato E, ed è istituita in sua [...]
Art. 2.      La riscossione dell'imposta di fabbricazione dei fiammiferi si effettua in base al quantitativo di essi estratto dal magazzino di ciascuna fabbrica
Art. 3.      E' costituito un consorzio fra le fabbriche di fiammiferi seguenti
Art. 4. 
Art. 5.      Al consorzio di cui al precedente art. 3 sarà consegnato un quantitativo di marche-contrassegno in misura corrispondente ai bisogni della lavorazione delle fabbriche [...]
Art. 6.      I prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi di qualsiasi tipo e qualità saranno stabiliti con decreto del ministro delle finanze in base a proposta di un'apposita [...]
Art. 7.      Per ogni quantità di fiammiferi importata è dovuta, oltre al dazio di confine, una sopratassa in misura pari alla imposta di fabbricazione stabilita dall'art. 1 del [...]
Art. 8.      Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenute nella legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato E, e nel relativo [...]


§ 66.2.1 – R.D. 11 marzo 1923, n. 560.

Abolizione, a decorrere dal 1° giugno 1923, del monopolio dei fiammiferi ed istituzione di una imposta di produzione.

(G.U. 27 marzo 1923, n. 72).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° giugno 1923 è abolito il monopolio di vendita dei fiammiferi disposto col decreto-legge 31 agosto 1916, n. 1090, allegato E, ed è istituita in sua vece una imposta di fabbricazione sui fiammiferi di cera e di legno (paraffinati o solforati) nella misura seguente:

     Pei fiammiferi di cera:

     in scatole di cento fiammiferi ognuna cent. 20 (venti).

     Pei fiammiferi di legno paraffinati:

     in scatole da cinquanta fiammiferi ognuna cent. 10 (dieci);

     in scatole da duecento fiammiferi ognuna (da camera) centesimi 60 (sessanta);

     in scatole da trenta fiammiferi ognuna (controvento) cent. 40 (quaranta);

     in scatole da ventotto fiammiferi ognuna (minerva) cent. 15 (quindici).

     Pei fiammiferi di legno solforati:

     in buste o astucci da cento fiammiferi cent. 10 (dieci).

     Ove i condizionamenti suindicati fossero modificati, col consenso del ministero delle finanze, sarà variata in corrispondenza la misura della imposta da pagarsi allo Stato.

 

          Art. 2.

     La riscossione dell'imposta di fabbricazione dei fiammiferi si effettua in base al quantitativo di essi estratto dal magazzino di ciascuna fabbrica.

     Pei quantitativi esportati dal regno sia per l'estero che per le colonie mediterranee sarà seguìto il procedimento prescritto dall'art. 3 dell'allegato E alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

 

          Art. 3.

     E' costituito un consorzio fra le fabbriche di fiammiferi seguenti:

     Società anonima Fabbriche riunite di fiammiferi di Milano, per le sue fabbriche: già Boschiero e Gastaldi di Asti; già Schiavoni e Ponzelli di Iesi; già L. Pizzoli e figli di Bologna; già fratelli Taddei di Fucecchio; già G. De Medici e C. di Magenta (Ponte Nuovo); già Fabbrica italiana fiammiferi di Napoli; già L. De Antoni e C. di Este; già società anonima Umbra di Perugia; già Abbona e Romagna di Moncalieri; già A. Dellachà di Moncalieri; già L. De Medici di Piobesi Torinese; già L. Baschiera e C. di Venezia; Società anonima Unione industrie fiammiferi di Milano, per le sue fabbriche; già fratelli Terioli di Bari; già Nicola Mele di Bari; già eredi Papa di Lonato; già G. Remonda di Carignano; già G. Remonda di Carmagnola; Santini Vittorio di Viterbo; Fabiani Arturo di Fondi; Brambilla e Pascucci di Gualdo Tadino Antonucci Amram di Belfiore; Palma Prati di Rubiera; fratelli Macii di Empoli; Lambertucci Fortunato di Colle Val d'Elsa;

     Papetti Pietro di Veroli. - Listanti Francesco di Rieti. - Glionna Carlo di Spinazzola. - Pascucci e Rasponi di Gambettola - Rasponi Calisto di Rimini. - Fiaschi Antelmo di Sarteano. - Duca Ernesto di Chiaravalle. - Labellarte Vitantonio di Valenzano. - Massari Francesco di Bari. - Marsiglia Vincenzo di Benevento. - Ardillo Pasquale di Valenzano. - Baldani e Carnaroli di Fano. - Perlingieri Raffaele di Benevento. - Gentili Umberto di Macerata.- Pandolfi Antonio di Pontedera. - Rosselli Ugo di Empoli. - società anonima Maddalena Coccolo di Udine. - Machella Romeo di Macerata. - Ceschini Pietro di Pausula. - Comandini Filippo di Cesena. - Mastroserio Donato di Valenzano. - Labellarte fratelli di Valenzano. - Gigliobianco e C. di Carbonara. - Losacco Nicola di Bari. - Massari Giuseppe di Bari. - Coltorti e Bisacca di Foligno. - Sorgato Fortunato di Reggio Emilia. - De Nigris Giuseppe di Benevento. - Massari Enrico di Benevento. - Borrelli Giovanni di Benevento. - Taccini fratelli di Livorno. - Lapi Guido di S. Croce sull'Arno. - Cavuoto Pasquale di Montesarchio.- De Vincenzo Nicola di Valenzano. - Tomaselli Pasquale di Nola. - Morandi e C. di Castelfranco Emilia. - Società in accomandita semplice F. Lavaggi e figlio, per le sue fabbriche già Barbanotti e Palazzi di Casalmonferrato; fratelli Lavaggi di Trofarello. - Società in accomandita semplice "L'Alpina" di Torino, per la sua fabbrica di S. Benigno Canavese. - Recchia Angelo di Verona. - Bresciani Adele di Verona. - Faraci Filippo di Mazzarino. - Società anonima fiammiferi di Torino (S.A.F.T.), per la sua fabbrica di Torino. - Faldetta Saita di Calogero di Canicatti. - Delfo Salvatore di Palermo. - Santonocito Emanuele di Palermo. - Sabatini Maria vedova Dolfi di Borgo S. Lorenzo. - "Libia" eredi Vivante di Teramo.

     A tale consorzio è affidata la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi occorrenti pel consumo nel regno; esso funzionerà con le norme stabilite dalla convenzione annessa al presente decreto e che ne costituisce parte integrale [1].

 

          Art. 4. [2]

     E' stabilito un apposito tipo di marca-contrassegno governativa da applicarsi, a cura delle singole fabbriche, su ogni specie di condizionamenti di fiammiferi (scatole, buste, astucci, ecc.).

     Le caratteristiche di tale contrassegno saranno fissate con decreto del ministero delle finanze.

     La mancanza della marca-contrassegno sugli involucri dei fiammiferi costituisce contrabbando e sarà punita con una sanzione amministrativa fissa di lire 30.000 e con una sanzione amministrativa proporzionale dal doppio al decuplo della imposta dovuta per ogni involucro sprovvisto di contrassegno [3].

 

          Art. 5.

     Al consorzio di cui al precedente art. 3 sarà consegnato un quantitativo di marche-contrassegno in misura corrispondente ai bisogni della lavorazione delle fabbriche consorziate.

     Dell'uso di tali marche sarà del consorzio reso conto mensilmente.

     Il consorzio, sotto la sua assoluta responsabilità, provvederà alla distribuzione delle marche alle singole fabbriche.

     Il consorzio, a garanzia degli obblighi assunti, dovrà prestare una cauzione in rendita italiana, o in altri titoli garantiti dallo Stato, nella misura che è stabilita dalla unita convenzione.

 

          Art. 6.

     I prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi di qualsiasi tipo e qualità saranno stabiliti con decreto del ministro delle finanze in base a proposta di un'apposita commissione di cui farà parte anche un rappresentante del consorzio.

     La determinazione dei prezzi di vendita al pubblico e la revisione della misura dell'imposta di fabbricazione saranno fatte ogni due anni dalla data del presente decreto.

 

          Art. 7.

     Per ogni quantità di fiammiferi importata è dovuta, oltre al dazio di confine, una sopratassa in misura pari alla imposta di fabbricazione stabilita dall'art. 1 del presente decreto.

 

          Art. 8.

     Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenute nella legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato E, e nel relativo regolamento in quanto siano applicabili e non contrarie a quelle fissate nel presente decreto.

     Resta altresì in vigore la disposizione dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 29 dicembre 1916, n. 1771, riguardante il dazio comunale sui fiammiferi. Il consorzio assumerà a suo carico il canone annuo che per tale titolo è corrisposto attualmente dallo Stato a ciascun comune.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1970, n. 78 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

[2] Le sanzioni di cui al presente articolo sono state così modificate per effetto dell’art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni originariamente previste erano multe.

[3] L’importo della prima sanzione amministrativa di cui al presente comma è stato da ultimo modificato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.