Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 24/12/1949 |
Numero: | 940 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. Nel caso della riscossione dell'imposta in abbonamento annuale il relativo canone deve essere versato dalle ditte interessate presso la competente Sezione provinciale di tesoreria in dodici [...] |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio inerenti all'applicazione della presente legge. |
§ 95.19.24 - Legge 24 dicembre 1949, n. 940. [1]
Regime fiscale dei filati delle varie fibre naturali ed artificiali.
(G.U. 29 dicembre 1949, n. 299).
(Omissis) [2].
Per ogni chilogrammo di filato di lana, agli effetti della liquidazione dell'imposta, le frazioni superiori a 500 metri si arrotondano a 1000, quelle inferiori a 500 metri si trascurano.
Nel caso della riscossione dell'imposta in abbonamento annuale il relativo canone deve essere versato dalle ditte interessate presso la competente Sezione provinciale di tesoreria in dodici uguali rate mensili con scadenza, per la prima rata, al giorno 5 del mese di febbraio e, per le successive, al 5 di ciascuno dei mesi susseguenti.
Per le nuove fabbriche attivate nel corso dell'anno, la prima rata, intera o parziale, del canone, dev'essere versata entro il giorno 5 del mese successivo alla data di stipulazione della convenzione per l'abbonamento o alla data di notificazione del canone determinato d'ufficio.
Le ditte sono tenute a dare comunicazioni degli estremi delle quietanze all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.
Sulle somme non versate entro le scadenze di cui sopra è dovuta l'indennità di mora prevista dall'art. 6 del
Sulle somme versate dalle ditte cadute in mora dopo il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, è dovuto, oltre l'indennità di mora di cui al comma precedente, anche l'interesse legale da calcolarsi a decorrere dal termine di scadenza della rata non pagata [3] .
Le spese per l'accertamento delle inattività di cui a l precedente art. 4 sono a carico dei fabbricanti a norma dell'art. 21 del
(Omissis) [6].
(Omissis) [7].
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio inerenti all'applicazione della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Comma abrogato dall'art. 11 del
[3] Comma così sostituito dall'art. 10 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[6] Comma abrogato dall'art. 39 della
[7] Comma abrogato dall'art. 39 della