§ 95.19.24 - Legge 24 dicembre 1949, n. 940.
Regime fiscale dei filati delle varie fibre naturali ed artificiali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:24/12/1949
Numero:940


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Nel caso della riscossione dell'imposta in abbonamento annuale il relativo canone deve essere versato dalle ditte interessate presso la competente Sezione provinciale di tesoreria in dodici [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.     
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio inerenti all'applicazione della presente legge.


§ 95.19.24 - Legge 24 dicembre 1949, n. 940. [1]

Regime fiscale dei filati delle varie fibre naturali ed artificiali.

(G.U. 29 dicembre 1949, n. 299).

 

     Art. 1.

     (Omissis) [2].

     Per ogni chilogrammo di filato di lana, agli effetti della liquidazione dell'imposta, le frazioni superiori a 500 metri si arrotondano a 1000, quelle inferiori a 500 metri si trascurano.

 

          Art. 2.

     Nel caso della riscossione dell'imposta in abbonamento annuale il relativo canone deve essere versato dalle ditte interessate presso la competente Sezione provinciale di tesoreria in dodici uguali rate mensili con scadenza, per la prima rata, al giorno 5 del mese di febbraio e, per le successive, al 5 di ciascuno dei mesi susseguenti.

     Per le nuove fabbriche attivate nel corso dell'anno, la prima rata, intera o parziale, del canone, dev'essere versata entro il giorno 5 del mese successivo alla data di stipulazione della convenzione per l'abbonamento o alla data di notificazione del canone determinato d'ufficio.

     Le ditte sono tenute a dare comunicazioni degli estremi delle quietanze all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

     Sulle somme non versate entro le scadenze di cui sopra è dovuta l'indennità di mora prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

     Sulle somme versate dalle ditte cadute in mora dopo il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, è dovuto, oltre l'indennità di mora di cui al comma precedente, anche l'interesse legale da calcolarsi a decorrere dal termine di scadenza della rata non pagata [3] .

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5.

     Le spese per l'accertamento delle inattività di cui a l precedente art. 4 sono a carico dei fabbricanti a norma dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236.

     (Omissis) [6].

     (Omissis) [7].

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio inerenti all'applicazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma abrogato dall'art. 11 del D.L. 7 ottobre 1961, n. 1029.

[3] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.L. 19 dicembre 1953, n. 916.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 22 marzo 1951, n. 205.

[5] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 22 marzo 1951, n. 205.

[6] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[7] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.