§ 95.19.7 - D.Lgs.C.P.S. 21 ottobre 1946, n. 236 .
Modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:21/10/1946
Numero:236


Sommario
Art. 1.  Misura dell'imposta.
Art. 2.  Abbuoni.
Art. 3.  Diritto erariale sugli spiriti di 1ª categoria svincolati.
Art. 4.  Spiriti denaturati e per usi industriali.
Art. 5.  Spirito impiegato nell'industria dell'aceto.
Art. 6.  Denuncia delle giacenze spiriti non denaturati.
Art. 7.  Denuncia giacenza spiriti denaturati e spiriti destinati all'industria dell'aceto.
Art. 8.  Contrassegno di Stato - Riduzione di prezzo.
Art. 9.  Misura dell'imposta.
Art. 10.  Denuncia delle giacenze.
Art. 11.  Trasporto olii di semi.
Art. 12.  Bolletta di legittimazione per il trasporto degli olii di semi.
Art. 13.  Trattamento doganale dei prodotti contenenti olii di semi.
Art. 14.  Misura dell'imposta.
Art. 15.  Diritti di licenza officine elettriche.
Art. 16.  Misura dell'imposta.
Art. 17.  Denuncia delle giacenze.
Art. 18.  Agevolazioni.
Art. 19.  Trattamento doganale dei prodotti contenenti oli di petrolio.
Art. 20.  Cauzioni.
Art. 21.  Spese di vigilanza a carico dei privati.
Art. 22.  Abrogazione di articolo.
Art. 23.  Testi unici.
Art. 24.  Pagamento della differenza di imposta.
Art. 25.  Mancata o inesatta denuncia.
Art. 26.  Restituzione di imposta sui prodotti esportati.
Art. 27.  Rimanenze di zucchero della campagna 1945.
Art. 28.  Autorizzazione di spesa.
Art. 29.  Entrata in vigore del decreto.


§ 95.19.7 - D.Lgs.C.P.S. 21 ottobre 1946, n. 236 [1].

Modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

(G.U. 25 ottobre 1946, n. 243, S.O.).

 

Capo I

SPIRITI

 

     Art. 1. Misura dell'imposta.

     La imposta interna di fabbricazione sugli alcool e la corrispondente sovraimposta di confine, delle quali all'art. 1 dell'allegato A al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, sono elevate a lire 20 mila per ettanidro.

 

          Art. 2. Abbuoni.

     L'abbuono concesso con l'art. 2 dell'allegato A al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, agli spiriti classificati di seconda categoria è elevato, per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo, a L. 1600 se provenienti da vino e a L. 1000 se provenienti da vinaccia, da cascami della vinificazione e da frutta. Detto abbuono sarà rispettivamente di L. 2000 e di L. 1300 se lo spirito è stato prodotto in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle società cooperative di cui all'art. 8 del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924.

     Allo spirito di 1a categoria ottenuto dalla lavorazione del sorgo è accordato un abbuono di imposta di L. 2000 per ogni ettanidro.

 

          Art. 3. Diritto erariale sugli spiriti di 1ª categoria svincolati. [2]

 

          Art. 4. Spiriti denaturati e per usi industriali.

     L'art. 5 dell'allegato A al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito come segue:

     "La imposta di cui all'art. 1 è stabilita nelle misure ridotte appresso indicate per gli spiriti e per i loro residui che siano, a norma delle vigenti disposizioni, sottoposti a denaturazione o comunque destinati ad essere impiegati in lavorazioni ammesse all'uso degli spiriti denaturati:

1) spiriti di 1a categoria, per ogni ettolitro anidro

L. 2.000

2) spiriti di 2a categoria, per ogni ettolitro anidro

L. 1.000

     “Le aliquote d'imposta di cui al precedente comma si intendono al netto di qualsiasi abbuono”.

 

          Art. 5. Spirito impiegato nell'industria dell'aceto.

     L'art. 6 dell'allegato A al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito come segue:

     "Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è ammesso al pagamento dell'imposta di fabbricazione nelle misure seguenti:

a) se di 1a categoria, per ogni ettolitro anidro

L. 6.000

b) se di 2a categoria proveniente dal vino, per ogni ettolitro anidro

L. 4.400

c) se di 2a categoria proveniente da altre materie se diverse dal vino e dalla frutta, per ogni ettolitro anidro

L. 5.000

     “Le aliquote predette si intendono al netto di qualsiasi abbuono”.

 

          Art. 6. Denuncia delle giacenze spiriti non denaturati.

     La nuova misura d'imposta di cui all'art. 1, con gli abbuoni eventualmente spettanti e con il diritto erariale eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 3, si applica anche per lo spirito contenuto nei prodotti fabbricati con spirito in cauzione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini fiduciari o alla data stessa viaggianti.

     Agli spiriti e ai prodotti alcoolici, compresi il vermuth, il marsala, i vini liquorosi e i liquori tonici aperitivi a base di vino, già liberi dal tributo da chiunque detenuti in quantitativi superiori ai 100 litri idrati si applica l'aumento d'imposta di L. 10.000 per ogni ettolitro anidro. All'uopo i detentori dovranno farne denuncia in idrato ed anidro, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla competente sezione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o al più vicino ufficio doganale o brigata della guardia di finanza.

     Agli effetti dell'applicazione del 2° comma dell'art. 17 dell'allegato A al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223 e del 2° comma del presente articolo, per il vermuth, il marsala e i vini liquorosi e i liquori tonici aperitivi a base di vino, l'aumento di imposta sarà liquidato in ragione di gradi 2 per ettolitro idrato.

 

          Art. 7. Denuncia giacenza spiriti denaturati e spiriti destinati all'industria dell'aceto.

     L'aumento d'imposta di cui agli articoli 4 e 5 si applica:

     a) per gli spiriti destinati all'industria dell'aceto anche a quelli che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino negli acetifici o siano viaggianti in cauzione;

     b) per quelli denaturati, ai prodotti che alla stessa data si trovino nei magazzini della fabbrica produttrice nonchè su quelli non denaturati, viaggianti in cauzione, per essere denaturati presso gli stabilimenti di impiego.

     A tal uopo il detentore di detti spiriti dovrà farne denuncia entro venti giorni dalla data sopraindicata ad uno degli enti indicati nel 2° comma del precedente articolo.

 

          Art. 8. Contrassegno di Stato - Riduzione di prezzo.

     Il prezzo di ogni contrassegno di Stato, da applicare ai recipienti contenenti liquori, già fissato in L. 5 dal regio decreto-legge 3 giugno 1944, n. 179 e dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 237, è ridotto a L. 2 per il taglio fino ad un quarto di litro.

     Il prezzo di cui sopra verrà applicato per i contrassegni di detto taglio che verranno ceduti dagli uffici ai fabbricanti successivamente alla entrata in vigore del presente decreto.

 

Capo II

BIRRA

 

          Art. 9. Misura dell'imposta.

     La imposta di fabbricazione sulla birra e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di L. 150 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale, ferme restando tutte le altre disposizioni portate dall'art. 1 allegato D al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223.

 

          Art. 10. Denuncia delle giacenze.

     L'aumento della imposta di cui al precedente art. 9 è dovuto anche per la birra che, pur avendo assolto la preesistente aliquota d'imposta, si trovi alla data di entrata in vigore del presente decreto nelle fabbriche o comunque in possesso dei fabbricanti, anche se viaggiante.

     A tal uopo le ditte dovranno fare denuncia delle quantità detenute o viaggianti, entro 20 giorni dalla data suddetta, alla competente sezione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

 

Capo III

OLII DI SEMI

 

          Art. 11. Trasporto olii di semi.

     L'art. 3 dell'allegato F al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito dal seguente:

     "Il trasporto degli oli di semi, comprese le paste di raffinazione assoggettate a tributo, in quantità superiore ai 25 kg. o ai kg. 100 rispettivamente, è soggetto in tutto il territorio dello Stato a bolletta di legittimazione, che deve fra l'altro riportare la indicazione dell'uso industriale o alimentare a cui il prodotto è destinato.

     "Sulle bollette di legittimazione rilasciate per il trasporto degli oli di semi destinati agli usi alimentari devono essere indicati gli estremi del certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale della alimentazione (Sepral), che ne autorizza la estrazione.

     "Il deposito fuori fabbrica o raffineria degli oli e delle paste di raffinazione di cui al primo comma del presente articolo in quantità superiore al quintale, per gli oli, ed ai 5 quintali per le paste, è soggetto alla vigilanza finanziaria e alla tenuta di apposito registro di carico e scarico. In tal caso il deposito deve essere denunciato alla competente sezione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione".

 

          Art. 12. Bolletta di legittimazione per il trasporto degli olii di semi.

     La bolletta di legittimazione, richiesta dal precedente articolo per la circolazione nel territorio dello Stato degli oli di semi è rilasciata, a richiesta della ditta mittente:

     a) dalle sezioni degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

     b) dalle dogane e dalle sezioni di dogana;

     c) dalle brigate della guardia di finanza;

     d) dagli addetti alla vigilanza sulle fabbriche e sugli opifici;

     e) dagli uffici postali.

     La bolletta deve essere munita della prescritta marca da bollo.

 

          Art. 13. Trattamento doganale dei prodotti contenenti olii di semi.

     In conformità delle disposizioni che vengono aggiunte in nota alle rispettive voci della tariffa generale dei dazi doganali, giusta la tabella C che, allegata al presente decreto, ne forma parte integrante, i prodotti contenenti oli di semi, importati dall'estero, sono soggetti alla sovraimposta di confine e ad ogni altro tributo che, all'interno, sia applicabile sugli oli di semi destinati ad usi diversi da quello dell'alimentazione.

 

Capo IV

ORGANI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA

 

          Art. 14. Misura dell'imposta.

     L'art. 1 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 febbraio 1939, n. 214, sostituito con l'art. 1 dell'allegato G al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito dal seguente:

     "L'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti medesimi importati dall'estero, sono stabilite nella misura per ciascuno di essi appresso indicata:

     a) lampade per illuminazione elettrica ad incandescenza aventi filamenti di carbone o metallico assorbente una potenza:

1) non superiore a 5 watt con tensione normale non superiore a 30 volt

L.

2

2) non superiore a 16 watt

L.

4

3) oltre 16 watt, ma non superiore a 50 watt

L.

12

4) oltre 50 watt, ma non superiore a 500 watt, l'imposta è data dalla formula:

 

 

I = 12 + (W - 50) 0,35

nella quale I rappresenta l'imposta dovuta e W la potenza in watt assorbita dalle lampade.

Nella determinazione dell'imposta le frazioni di lira debbono in ogni caso essere arrotondate in eccesso;

5) di oltre 500 watt

L.

170

Le lampade a due o più filamenti a funzionamento indipendente sono tassate con l'aliquota pari a 4/3 di quella che competerebbe al filamento che assorbe la maggiore potenza;

     b) organi a luminescenza di gas o vapori di qualsiasi sistema assorbenti una potenza (misurata all'attacco, sulla linea, alla tensione luce):

1) non superiore a 1 watt e destinati ad uso specifico di segnalazione e simili

L.

5

2) non superiore a 10 watt

L.

50

3) superiore a 10 watt e non superiore a 100 watt

L.

150

4) superiore a 100 watt

L.

300

c) lampade ad arco per illuminazione, ciascuna

L. 150

 

d) carboni puri metallizzati, od in qualsiasi altro modo preparati, per illuminazione ad arco, al kg

L.

24

 

Capo V

ENERGIA DI LICENZA OFFICINE ELETTRICHE

 

          Art. 15. Diritti di licenza officine elettriche.

     L'art. 4 comma primo punto 4) dell'allegato H al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è integrato col seguente capoverso:

     "è ridotto:

     a) a L. 200, per le officine elettriche a scopo commerciale o cabine o punti di presa di acquirenti di energia elettrica a scopo commerciale, allorquando abbiano una potenza non superiore a 20 Kw;

     b) a L. 500 per quelle che abbiano una potenza installata superiore a 20 ma non a 100 kw".

 

Capo VI

PRODOTTI PETROLIFERI

 

          Art. 16. Misura dell'imposta.

     Le aliquote d'imposta di fabbricazione e le corrispondenti sovrimposte di confine previste dall'art. 1 dell'allegato I al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, per i seguenti prodotti petroliferi, sono modificate come appresso:

Oli greggi, di petrolio naturali :

1) da usare direttamente come combustibili (voce della tariffa 643-a-1)

a) nelle caldaie e nei forni

L.

50

per quintale

b) nei motori

"

1275

"

"

2) per altri usi (voce 643-a-3)

"

2145

"

"

benzina (voce 643-b-1)

"

4000

"

"

acqua ragia minerale (voce 643-b-2)

"

3300

"

"

petrolio (voce 643-b-3)

"

3100

"

"

Oli da gas :

 

 

 

 

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-4-alfa):

 

 

 

 

a) con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15° C

L.

2145

per quintale

b) con densità superiore a 0,890 alla temperatura di 15° C

L.

1275

"

"

2) per altri usi (voce 643-b-4-beta)

L.

2325

"

"

Lubrificanti :

 

 

 

 

1) oli bianchi (voce 643-b-5-alfa)

L.

4000

"

"

2) altri (voce 643-b-5-beta)

L.

4000

"

" [3]

     Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di ligniti, di torba, di schisti e simili:

1) da usare direttamente come combustibile (voce 643-b-6-alfa)

 

 

 

a) esclusivamente nelle caldaie e nei forni;

 

 

 

alfa) densi

L.

50

per quintale

beta) fluidi

L.

50

"

"

più L. 10 per ogni unità percentuale di oli distillati fino a 300° eccedente il 20%, ma non il 30% per quintale;

b) nei motori

L.

1275

"

"

2) per altri usi (voce 643-b-6-gamma)

L.

2145

"

"

paraffina solida

L.

300

"

"

Vaselina :

 

 

 

 

a) naturale

L.

600

"

"

b) artificiale a base di paraffina

L.

2500

"

"

Ozocerite greggia

L.

80

"

"

Ceresina

L.

200

"

" [4]

 

          Art. 17. Denuncia delle giacenze.

     Le nuove misure di imposta, stabilite con il precedente articolo, si applicano anche sui prodotti che abbiano già assolto le precedenti aliquote di imposta e che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino ancora nei recinti e nei locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nonchè sui prodotti comunque viaggianti con bollette di cauzione.

     A tal uopo le ditte dovranno fare denuncia delle quantità detenute o viaggianti alla sezione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale entro 20 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 18. Agevolazioni.

     L'art. 3 dell'allegato I al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito dal seguente:

     "Le agevolazioni fiscali accordate ai prodotti petroliferi, sono quelle riportate nelle tabelle A e B allegate al presente decreto, e del quale formano parte integrante".

 

          Art. 19. Trattamento doganale dei prodotti contenenti oli di petrolio.

     I prodotti contenenti oli di petrolio ed oli provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, importati dall'estero, sono soggetti alla sovrimposta di confine sugli "oli di petrolio, ecc." in quanto previsti dalle disposizioni che vengono aggiunte in nota alle rispettive voci della tariffa generale dei dazi doganali, in conformità della tabella C che, allegata al presente decreto, ne forma parte integrante.

 

Capo VII

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 20. Cauzioni.

     L'art. 6 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2335, è sostituito dal seguente:

     "Le cauzioni dovute per il trasporto e il deposito di generi gravati di imposta di fabbricazione saranno calcolate in ragione del 10% della imposta che grava sulla massima quantità di merce che si intende immettere in deposito, ovvero della quantità effettivamente trasportata, in modo però da non superare la misura di L. 400 per quintale od ettolitro di prodotto liquido e di L. 200 per quintale di prodotto solido.

     Resta fermo quanto dispongono: per gli spiriti l'art. 11, ultimo comma, l'art. 13, ultimo comma e l'art. 15 primo comma, del testo unico 8 luglio 1924 ; per lo spirito e lo zucchero l'art. 3 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226; per lo spirito di vino l'art. 12, ultimo comma del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226; per gli oli di semi l'art. 8 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314; per gli oli minerali l'art. 7, primo comma del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334; per gli organi di illuminazione elettrica l'art. 9 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954".

 

          Art. 21. Spese di vigilanza a carico dei privati.

     Sono a carico delle ditte le spese di vigilanza: sui depositi vincolati alla finanza fuori di fabbrica, sulle operazioni relative alla esportazione all'estero di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione con diritto all'abbuono o alla restituzione dell'imposta, sulle operazioni di denaturazione, sui trasporti, sull'impiego e sulle rilavorazioni di prodotti ancora gravati da imposta, quando le rilavorazioni stesse non siano prescritte da leggi, sulle lavorazioni in cui vengono impiegati prodotti già liberi da imposta quando le lavorazioni stesse sono, a norma delle vigenti disposizioni, soggette a vigilanza finanziaria e, in generale, su quelle operazioni per le quali l'intervento dell'Amministrazione è richiesto dalle ditte stesse nel loro interesse o per la concessione di una agevolezza fiscale.

     Per gli oli minerali resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334.

     Oltre il caso previsto dal primo comma dell'art. 74 del regolamento approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 624, sono a carico delle ditte esercenti officine elettriche, le spese per la taratura sul luogo e agli effetti fiscali dei complessi di misura, sempre quando la taratura sia fatta a richiesta della ditta interessata o quando, in seguito a taratura di controllo, si siano riscontrati errori superiori a quelli stabiliti dai regi decreti in data 11 luglio 1941, nn. 1104 e 1105.

 

          Art. 22. Abrogazione di articolo.

     L'art. 7 dell'allegato A al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è abrogato.

 

          Art. 23. Testi unici.

     Il Governo è autorizzato a riunire in testi unici le disposizioni di legge riguardanti le imposte di fabbricazione vigenti e che saranno emanate fino alla data di approvazione dei testi unici predetti, coordinando tra loro ed eventualmente integrando le disposizioni medesime.

     Il Ministro per le finanze potrà per l'effetto procedere alla costituzione di una o più commissioni di studio per la preparazione dei lavori all'uopo occorrenti.

 

Capo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 24. Pagamento della differenza di imposta.

     La differenza delle imposte dovute in base agli art. 6, 7, 10, 17, dovrà essere versata nella competente sezione provinciale di tesoreria entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

     Sulle somme dovute e non versate tempestivamente sarà applicata una indennità di mora del 6%.

 

          Art. 25. Mancata o inesatta denuncia.

     In caso di mancata o inesatta denuncia da presentarsi agli effetti degli articoli 6, 7, 10, 17, si applica la pena pecuniaria nella misura dal doppio al decuplo della differenza di imposta dovuta sulle quantità non denunciate.

 

          Art. 26. Restituzione di imposta sui prodotti esportati.

     La restituzione della imposta per i prodotti esportati all'estero contenenti spirito, nei casi in cui è ammessa, e per la birra, sarà effettuata in base alle nuove aliquote per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

     Tuttavia anche entro tale termine la restituzione della imposta per i prodotti esportati all'estero contemplati nel precedente comma potrà essere fatta in base alle nuove aliquote, purchè alla domanda di restituzione sia allegato un certificato del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che trattasi di prodotti fabbricati dopo la data di pubblicazione suddetta o che abbiano soddisfatta la differenza di imposta a norma dei precedenti articoli 6 e 10.

 

          Art. 27. Rimanenze di zucchero della campagna 1945.

     Le nuove misure di imposta di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1946, n. 43, non si applicano alle rimanenze di zucchero di produzione nazionale della campagna saccarifera 1945 esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

 

          Art. 28. Autorizzazione di spesa.

     E' autorizzata la iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le conseguenti variazioni.

 

          Art. 29. Entrata in vigore del decreto.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

     Tuttavia i nuovi diritti di licenza di cui all'art. 15 saranno applicati a decorrere dal 1° gennaio 1947.

 

 

Tabella A

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di lignite, di torba, schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali) da ammettere in esenzione da imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte (art. 18 ) [5]

Num. della tariffa

DENOMINAZIONE DELLA MERCE

643-a)

Oli di petrolio, ecc., oli greggi di petrolio, naturali:

 

1. da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;

 

2. da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

 

3. destinati alla lavorazione;

 

4. destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade (l'agevolezza è limitata agli oli greggi contenenti non più del 20% in peso di oli distillanti sino a 300°).

643-b) 1

Oli di petrolio, ecc., altri benzina:

 

impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli auto carrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato.

643-b) 3

Oli di petrolio, ecc., altri,petrolio:

 

destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli, nonché alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce, entro i limiti e sotto l'osservanza delle modalità che saranno stabiliti dal Ministro per le finanze.

643-b) 5

Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti:

 

destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta.

643-b) 5

Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti, altri:

beta

1. destinati alla fabbricazione degli oli minerali bianchi e per trasformatori;

 

2. destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea da Società nazionali esclusivamente assuntrici di tali servizi (escluse quelle che effettuano servizi d trasporto aereo di linea riservati esclusivamente alle merci).

 

La concessione valevole per la durata di dieci anni dal giorno di inizio per ogni singola linea;

 

3. "Petrolatum Stock" destinato alla fabbricazione della vaselina.

643-b) 4

Oli di petrolio, ecc., altri (oli da gas - residui della lavorazione):

6

1. da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;

 

2. da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

 

3. impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato;

 

4. destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli (concessione limitata al gasoil di densità superiore a 0,850 a 15° C);

 

5. destinati alla distruzione di larve di zanzare malarigene;

 

6. destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta (l'agevolezza limitata al gasoil);

 

7. destinati alla industria della calciocianamide;

 

8. destinati alla costruzione ed alla agevolazione delle pubbliche strade (l'agevolezza limitata ai residui);

 

9. destinati alla produzione di bitumi solidi, naturali, allo stato greggio, mediante fusione e miscele, purché si tratti di residui contenenti non più del 20% in peso di oli distillanti fino al 300°;

 

10. destinati alla trasformazione in altri prodotti petroliferi (la agevolezza limitata ai residui della lavorazione).

 

Carburanti:

 

destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea da Società nazionali esclusivamente assuntrici di tali servizi (escluse quelle che effettuano servizi di trasporto aereo di linea riservati esclusivamente alle merci).

 

La concessione valevole per la durata di dieci anni dal giorno di inizio di ogni singola linea.

 

 

Tabella B

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali), da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte (art. 18) [6]

Numero della tariffa

DENOMINAZIONE DELLA MERCE

Aliquota per quintale Lire

643-b-1

Oli di petrolio, ecc., altri, benzina:

 

 

 

consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale

 

1.660

643-b-2

Oli di petrolio, ecc., altri, acquaragia minerale:

 

 

 

consumati nella fabbricazione delle vernici

 

1.440

643-b-3

Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio:

 

 

 

consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale

 

1.320

643-b-4

Oli di petrolio, ecc., altri, (oli da gas residui della lavorazione):

 

 

 

consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale

Densità

 

 

 

da 0,850

 

 

 

a 0,890

594

 

impiegati per l'azionamento di mazzhine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati

Densità

 

 

 

superiore

 

 

 

a 0,890

393

 

 

Tabella C

     Alla tariffa generale dei dazi doganali sono aggiunte le seguenti disposizioni (articoli 13 e 19):

     Voce 126. - Oli ossidati e soffiati, di qualsiasi specie. è aggiunta alla voce la seguente nota:

     Sugli oli di semi ossidati e soffiati, anche mescolati con altri oli, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile sugli oli di semi destinati ad usi diversi dall'alimentazione.

     Voce 662. - Profumerie. Alla fine della voce è aggiunto il seguente comma:

     Sulle profumerie, contenenti oli di petrolio, ecc., paraffina, ceresina o vaselina, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sulla quantità di tali prodotti in esse contenuti, accertata, mediante analisi chimica dai Laboratori chimici delle dogane.

     Voce 664. - Solforicinati di ammonio, di potassio e di sodio. é aggiunto alla nota il seguente comma:

     Sugli oli emulsivi contenenti "oli di petrolio, ecc.", si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sugli "oli di petrolio, ecc. altri, lubrificanti, altri" nella misura di chilogrammi 90 per ogni quintale di prodotto a peso netto reale.

     Voce 666-a). - Unti da carri e da macchine, contenenti oli minerali. è aggiunta alla voce la seguente nota:

     Sugli unti da carri e da macchine contenenti "oli di petrolio, ecc." si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sulla quantità di "oli di petrolio, ecc." che contengono, accertata mediante analisi chimica dai Laboratori chimici delle dogane.

     Voce 667. - Candele. è aggiunto alla nota il seguente comma:

     Sulle candele si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sulla quantità di paraffina e di ceresina che contengono, accertata mediante analisi chimica dai Laboratori chimici delle dogane.

     Voce 713. - Prodotti chimici inorganici, non nominati. Sono aggiunti alla nota i seguenti due comma:

     Sul mastice ad olio, contenente oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile sugli oli di semi destinati ad usi diversi dall'alimentazione, sulla quantità di oli di semi che contengono, accertata mediante analisi chimica dai Laboratori chimici delle dogane.

     Sui liquidi e sulle paste, per pulire i metalli ed il vasellame, sulle preparazioni antiparassitarie o per uccidere gli insetti, escluse quelle impiegate per le piante da frutta, e sulle emulsioni, escluse quelle bituminose destinate alla costruzione od alla conservazione delle pubbliche strade, contenenti "oli di petrolio, ecc.", si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sulla quantità di "oli di petrolio, ecc.", che contengono, accertata mediante analisi chimica dai Laboratori chimici delle dogane.

     Voce 769. - Prodotti chimici organici, non nominati. Sono aggiunti alla nota, dopo il 3° comma, i seguenti altri due comma:

     Sul mastice ad olio, contenente oli di semi si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile sugli oli di semi destinati ad usi diversi dall'alimentazione, sulla quantità di oli di semi che contengono, accertata mediante analisi chimica dai Laboratori chimici delle dogane.

     Sul mastice a base di gomma elastica, sui liquidi e sulle paste per pulire i metalli o il vasellame, sulle preparazioni antiparassitarie o per uccidere gli insetti, escluse quelle impiegate per le piante da frutta, e sulle emulsioni, escluse quelle bituminose destinate alla costruzione ed alla conservazione delle pubbliche strade, contenenti "oli di petrolio, ecc.", si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sulla quantità di "oli di petrolio, ecc." che contengono, accertata mediante analisi chimica dai Laboratori chimici delle dogane:

     Voce 796. - Colori non nominati. è aggiunta alla voce la seguente nota:

     Sui colori non nominati contenenti oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile sugli oli di semi destinati ad usi diversi dall'alimentazione, in misura corrispondente a kg. 25 di oli di semi per ogni quintale di colori, tenendo per base il peso sul quale viene liquidato il dazio.

     Voce 798. - Vernici e smalti fluidi od in pasta. Sono aggiunti alla nota dopo il 2° comma, i seguenti altri due comma:

     Sulle vernici e sugli estratti di vernici in pasta contenenti oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile sugli oli di semi destinati ad usi diversi dall'alimentazione, in misura corrispondente a kg. 25 di oli di semi per ogni quintale di vernici, tenendo per base il peso sul quale viene liquidato il dazio.

     Sulle vernici e sugli estratti di vernici in pasta, contenenti "oli di petrolio, ecc." si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sulla quantità di "oli di petrolio, ecc." che contengono, accertata mediante analisi chimica dai Laboratori chimici delle dogane. La sopratassa sull'acqua ragia minerale si determina in base alla aliquota ridotta stabilita per tale prodotto destinato ad essere impiegato nella fabbricazione delle vernici.

     Voce 800. - Inchiostro. è aggiunta alla voce la seguente nota:

     Sull'inchiostro, contenente oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione, ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile sugli oli di semi destinati ad usi diversi dall'alimentazione, in misura corrispondente a kg. 25 di oli di semi per ogni quintale di inchiostro, tenendo per base il peso sul quale viene liquidato il dazio.

     Sull'inchiostro contenente "oli di petrolio, ecc.", si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sulla quantità di "oli di petrolio, ecc." che contiene, accertata mediante analisi chimica dai Laboratori chimici delle dogane.

     Voce 801. - Lucidi e creme, per calzature e per cuoiami. è aggiunto alla nota il seguente comma:

     Sui lucidi e sulle creme, contenenti "oli di petrolio, ecc.", paraffina e ceresina, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sulla quantità di tali prodotti contenuta in detti lucidi e creme, accertata mediante analisi chimica dai Laboratori chimici delle dogane.


[1] Ratificato dall'art. unico della legge 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 21 marzo 1947, n. 116.

[3] Aliquote così modificate dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 142.

[4] Aliquote così modificate dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 142.

[5] Tabella così sostituita dall'art. 4 del D.L. 11 marzo 1950, n. 50.

[6] Tabella così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 29 marzo 1947, n. 142.