Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.18 imposta di consumo |
Data: | 30/06/2001 |
Numero: | 246 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di accise |
Art. 2. Disposizione concernente il settore del gas metano |
Art. 3. Disposizione transitoria concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2001 |
Art. 4. Interventi urgenti in materia di spesa farmaceutica |
Art. 5. Differimento dell'applicazione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari |
Art. 6. Norma di copertura |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 95.18.33 - D.L. 30 giugno 2001, n. 246. [1]
Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi, di modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, nonché di differimento di termini in materia di spesa farmaceutica e di contributo unificato sugli atti giudiziari [2]
(G.U. 30 giugno 2001, n. 150)
Art. 1. Disposizioni in materia di accise
1. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di "biodiesel" esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con
2. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della
3. Per il periodo 1° luglio 2001-30 settembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
4. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con
5. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con
6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresì ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2002, è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001, la riduzione di cui al comma 5, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001, superi mediamente il 15 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta. [5]
8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del
9. Per il periodo 1° luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della
10. Per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della
Art. 2. Disposizione concernente il settore del gas metano
1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, ai soli fini fiscali, restano in vigore fino al 30 settembre 2001.
Art. 3. Disposizione transitoria concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2001
1. Per l'anno 2001 le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con
Art. 4. Interventi urgenti in materia di spesa farmaceutica
1. E' differita al 1° gennaio 2002 la fase relativa all'anno 2001 di adeguamento alla media europea del prezzo dei medicinali, calcolata secondo i criteri contenuti nell'articolo 36, commi 4 e 5, della
2. Il termine del 1° luglio 2001 previsto dall'articolo 85, comma 26, della
Art. 5. Differimento dell'applicazione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari [9]
Art. 6. Norma di copertura
1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 960 miliardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire 725 miliardi, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dall'andamento del prezzo dei prodotti petroliferi e, quanto a lire 235 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:
a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: lire 13.381 milioni;
b) Ministero della giustizia: lire 5.671 milioni;
c) Ministero della pubblica istruzione: lire 117.000 milioni;
d) Ministero dell'interno: lire 7.012 milioni;
e) Ministero dei trasporti e della navigazione: lire 16.200 milioni; [10]
f) Ministero della difesa: lire 3.870 milioni;
g) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: lire 19.770 milioni; [11]
h) Ministero della sanità: lire 42.540 milioni;
i) Ministero per i beni e le attività culturali: lire 5.180 milioni; [12]
l) Ministero dell'ambiente: lire 4.376 milioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dall'art. 8 del
[5] Comma già modificato dall'art. 8 del
[6] Comma così modificato dall'art. 8 del
[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[8] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[9] Articolo abrogato dall'art. 299 del
[10] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[11] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[12] Lettera così modificata dalla legge di conversione.