§ 95.15.16 - Legge 23 dicembre 1977, n. 935.
Arrotondamento degli importi ai fini dell'applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:23/12/1977
Numero:935


Sommario
Art. 1.      Tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, escluse quelle dei sostituti d'imposta, e nelle dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere [...]
Art. 2.      L'arrotondamento previsto al primo comma dell'articolo precedente si applica
Art. 3.      Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rettifica della dichiarazione, accertamento e liquidazione dell'imposta, effettuati dagli uffici [...]
Art. 4.      Sono abrogati l'art. 6 della legge 27 marzo 1976, n. 60, e l'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31
Art. 5.      Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1978


§ 95.15.16 - Legge 23 dicembre 1977, n. 935.

Arrotondamento degli importi ai fini dell'applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto

(G.U. 29 dicembre 1977, n. 354)

 

     Art. 1.

     Tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, escluse quelle dei sostituti d'imposta, e nelle dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere arrotondati a mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se è superiore; tutti i calcoli richiesti nelle dichiarazioni devono essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono essere arrotondati con i medesimi criteri.

     Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale [1].

 

          Art. 2.

     L'arrotondamento previsto al primo comma dell'articolo precedente si applica:

     a) alle somme dovute all'erario per ciascuna imposta, ai versamenti effettuati dai sostituti d'imposta e, separatamente, alle somme dovute per interessi, soprattasse e pene pecuniarie;

     b) all'ammontare complessivo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate al pagamento dei tributi, per ogni versamento da queste effettuato all'erario;

     c) agli importi dei crediti d'imposta e dei rimborsi a favore dei contribuenti, separatamente per imposte ed interessi.

     Qualora la somma da versare, da rimborsare o da riportare a credito non superi le mille lire, non si fa luogo al versamento, al rimborso o al riporto del credito.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rettifica della dichiarazione, accertamento e liquidazione dell'imposta, effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto.

 

          Art. 4.

     Sono abrogati l'art. 6 della legge 27 marzo 1976, n. 60, e l'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1978.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.