Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 21/02/1977 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. [1] |
§ 95.15.1B - Legge 21 febbraio 1977, n. 31.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti
(G.U. 22 febbraio 1977, n. 49)
È convertito in legge il
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"La dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere presentata da tutti i contribuenti, compresi quelli considerati negli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 5 marzo di ciascun anno, con le modalità previste dallo stesso decreto.
Le annotazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della
I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto indicato nel primo comma devono essere effettuati, a decorrere dal 1° febbraio 1977, a norma dell'articolo 12 della
All'articolo 6, ultimo comma, le parole "ad un milione" sono sostituite con le seguenti: "a lire cinquecentomila".
All'articolo 7, sono aggiunte, in fine, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall'art. 48 del
[Con decreti del Ministro per le finanze saranno stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Tale documentazione sostitutiva della fattura di cui all'art. 22 del
[1] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 926, della