§ 95.15.1B - Legge 21 febbraio 1977, n. 31.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:21/02/1977
Numero:31


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [1]


§ 95.15.1B - Legge 21 febbraio 1977, n. 31.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti

(G.U. 22 febbraio 1977, n. 49)

 

     Art. 1.

     È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852 , concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti con le seguenti modificazioni:

     L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "La dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere presentata da tutti i contribuenti, compresi quelli considerati negli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 5 marzo di ciascun anno, con le modalità previste dallo stesso decreto.

     Le annotazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, previste in luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali, devono essere effettuate entro il giorno cinque del secondo mese successivo al mese, trimestre o semestre cui le annotazioni si riferiscono. Le annotazioni relative al mese di novembre di ciascun anno devono essere effettuate entro il 22 dicembre successivo.

     I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto indicato nel primo comma devono essere effettuati, a decorrere dal 1° febbraio 1977, a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, e dentro i termini stabiliti rispettivamente nel precedente comma per l'effettuazione delle annotazioni e nel primo comma per la presentazione della dichiarazione annuale".

     All'articolo 6, ultimo comma, le parole "ad un milione" sono sostituite con le seguenti: "a lire cinquecentomila".

     All'articolo 7, sono aggiunte, in fine, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano quelle previste dall'art. 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica".

 

          Art. 2. [1]

     [Con decreti del Ministro per le finanze saranno stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Tale documentazione sostitutiva della fattura di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , potrà essere stabilita nella forma di scheda, registro, bollettario od altro e dovrà contenere tutti gli elementi atti ad identificare l'operazione. Con gli stessi decreti saranno stabilite le modalità per la compilazione, la tenuta e la conservazione della suddetta documentazione. Per le violazioni degli obblighi relativi alla compilazione, tenuta e conservazione della documentazione stessa, si applicano le sanzioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica per le violazioni dei corrispondenti obblighi concernenti la fatturazione.]

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 926, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con la decorrenza ivi prevista dai commi 916 e 927.