§ 9.5.7 - Legge 11 aprile 1955, n. 294.
Modificazioni alla legislazione sull’esercizio delle assicurazioni private.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:11/04/1955
Numero:294


Sommario
Art. 1.      Le misure minime del capitale sociale e del fondo di garanzia, prescritte dalle vigenti disposizioni per esercitare le assicurazioni o le riassicurazioni, sono elevate come appresso:
Art. 2.      Le imprese in esercizio alla entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404, non sono tenute ad adeguare il capitale o il fondo di garanzia in conformità alle disposizioni del [...]
Art. 3.      La cauzione minima e il fondo iniziale della riserva matematica previsti dall’art. 23 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni modificative, sono elevati [...]
Art. 4.      Le cauzioni e i fondi iniziali di cui al precedente art. 3 sono ridotti:
Art. 5.      Al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 6.      All’art. 54 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, sono sostituiti i seguenti:
Art. 7.      L’ultimo comma dell’art. 20 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      Al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, o successive disposizioni, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 9.      Al regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 10.      Nell’art. 8 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, sono soppresse lo parole: “ovvero esercitino da un decennio l’assicurazione sulla [...]
Art. 11.      Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, modificato col decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 12.      All’art. 4, primo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 102, il primo capoverso è sostituito dal seguente:
Art. 13.      La misura del capitale o fondo di garanzia per le società fiduciarie di cui all’art. 6 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, è elevata a lire 50 milioni.
Art. 14.      All’art. 42 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, modificato dall’art. 40 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, è aggiunto il seguente comma:
Art. 15.      I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e imposte, debbono essere applicati sui premi [...]
Art. 16.      L’ispezione di cui all’art. 43 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni legislative e regolamentari, è esercitata anche presso le sedi, le rappresentanze, le [...]
Art. 17.      I decreti di autorizzazione ad estendere l’esercizio a nuovi rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto un aumento del capitale e del fondo di garanzia ai sensi dell’art. 1, sono [...]
Art. 18.      Il limite individuale stabilito per le quote sociali dal secondo comma dell’art. 55 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è elevato a lire due milioni.
Art. 19.      L’importo minimo dell’ammenda, previsto dall’art. 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è elevato a lire diecimila per ogni contratto.
Art. 20.      Gli atti relativi agli aumenti di capitale richiesti ed effettuati nel termine di un anno, sino alle misure indicate all’art. 1 della presente legge, sono soggetti all’imposta fissa di registro.
Art. 21.      Il Governo è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di due anni, le disposizioni della presente legge con quelle dei regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella [...]


§ 9.5.7 - Legge 11 aprile 1955, n. 294.

Modificazioni alla legislazione sull’esercizio delle assicurazioni private.

(G.U. 28 aprile 1955, n. 97).

 

Art. 1.

     Le misure minime del capitale sociale e del fondo di garanzia, prescritte dalle vigenti disposizioni per esercitare le assicurazioni o le riassicurazioni, sono elevate come appresso:

     1) lire 500 milioni, di cui almeno metà versato, quando l’esercizio riguarda le assicurazioni sulla vita e la capitalizzazione;

     2) lire 250 milioni, di cui almeno metà versato, quando l’esercizio riguarda le assicurazioni contro i danni e comprende le assicurazioni dei rischi dell’incendio, o dei trasporti marittimi e aeronautici, ovvero della responsabilità civile per i danni causati da autoveicoli;

     3) lire 150 milioni, di cui almeno metà versato, quando siano escluse dall’esercizio le assicurazioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2), ma vi siano comprese quelle contro uno o più dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilità civile, trasporti terrestri, grandine, furti e credito;

     4) lire 80 milioni, di cui almeno metà versato, per l’esercizio limitato ad altri rami non specificati nei precedenti numeri 1), 2) e 3) e lire 40 milioni, di cui almeno metà versato, per l’esercizio in uno solo di tali rami di assicurazione.

 

     Art. 2.

     Le imprese in esercizio alla entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404, non sono tenute ad adeguare il capitale o il fondo di garanzia in conformità alle disposizioni del precedente articolo.

     Le altre imprese, che hanno iniziato l’esercizio entro l’anno 1951, debbono avere un capitale sottoscritto e versato non inferiore alla quarta parte delle misure indicate nel precedente art. 1 per i capitali versati. Se l’esercizio riguarda solo l’assicurazione o la riassicurazione, si applica un’ulteriore riduzione alla metà.

     In caso di estensione dell’esercizio a rami di assicurazione che comportino aumento del capitale o del fondo di garanzia, le misure indicate all’art. 1 sono ridotte alla metà per le imprese di cui ai precedenti commi.

     Le disposizioni dell’art. 1 non si applicano:

     1) alle imprese di assicurazione dei rischi trasporti relativi ai corpi dei velieri e motopescherecci, che erano in esercizio alla data di cui al primo comma e che operano nel circondario marittimo dove hanno sede, anche se assicurino velieri e motopescherecci iscritti in altri circondari;

     2) alle imprese di assicurazione che operano in uno dei rami non specificatamente indicati nel precedente art. 1, numeri 1) e 2), che erano in esercizio alla data di cui al primo comma, e che esplicano la loro attività nell’ambito della Provincia dove hanno sede.

     Per le imprese che operano ai termini dei numeri 1) e 2) del precedente comma, nel limite massimo di 20 milioni di premi, si applicano le misure minime del capitale sociale e del fondo di garanzia indicati nell’art. 1, n. 4).

 

     Art. 3.

     La cauzione minima e il fondo iniziale della riserva matematica previsti dall’art. 23 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni modificative, sono elevati rispettivamente a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.

     La cauzione minima globale dovuta per l’esercizio delle assicurazioni contro i danni è:

     1) di lire 60 milioni quando l’esercizio comprenda l’assicurazione dei rischi dell’incendio o dei trasporti marittimi o aeronautici o della responsabilità civile per i danni causati da autoveicoli;

     2) di lire 30 milioni, negli altri casi di cui al precedente art. 1, n. 3);

     3) di lire 5 milioni nei casi previsti dal precedente art. 1. n. 4).

     La cauzione minima fissa di cui al precedente comma è destinata per metà quale fondo iniziale computabile nella cauzione ragguagliata a quota parte dei premi lordi dell’esercizio precedente di cui all’art. 33, primo e secondo comma, del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive modificazioni.

 

     Art. 4.

     Le cauzioni e i fondi iniziali di cui al precedente art. 3 sono ridotti:

     1) alla metà per le imprese in esercizio all’entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404;

     2) alla quinta parte, per le imprese di assicurazione contro i danni in esercizio all’entrata in vigore della presente legge, indicate al quarto comma, numeri 1) e 2) del precedente art. 2.

     Per le mutue e le cooperative di assicurazione contro i danni, si applica una ulteriore riduzione alla metà.

     La esenzione dall’obbligo di costituzione della cauzione, di cui all’art. 2, terzo comma, della legge 27 ottobre 1927, n. 2100, si applica alle associazioni mutue e alle società cooperative di assicurazione che operano in un solo Comune e in rami non specificatamente indicati nell’art. 1 della presente legge, nei limiti dei premi o contributi stabiliti dall’art. 5, ultimo comma, del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404.

 

     Art. 5.

     Al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è aggiunto il seguente articolo:

     Art. 34 bis.

     (Omissis).

 

          Art. 6.

     All’art. 54 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, sono sostituiti i seguenti:

     Art. 54.

     (Omissis).

Art. 54 bis.

     (Omissis).

Art. 54 ter.

     (Omissis).

Art. 54 quater.

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     L’ultimo comma dell’art. 20 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     Al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, o successive disposizioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) il primo comma dell’art. 14 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [1];

     2) i commi 6, 7 e 8 dell’art. 24, modificato dall’art. 1, n. 3, della legge 3 giugno 1940, n. 761, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis);

     3) all’art. 44, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

     (Omissis);

     4) l’art. 53 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     Al regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) all’art. 2 alle parole: “autorizzati con decreto del Ministro delle corporazioni. Ad essi sono applicabili le disposizioni” sono sostituite le parole: “autorizzati con decreto del Ministro per l’industria ed il commercio. Ad essi, anche se istituiti con leggi speciali, sono applicabili le disposizioni”;

     2) all’art. 3 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     Gli importi massimi dei capitali e delle rendite, che gli enti di cui all’art. 11, primo comma, del predetto regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, possono assicurare senza essere soggetti alle disposizioni sull’esercizio delle assicurazioni, sono elevati rispettivamente a lire cinquantamila e a lire diecimila”.

 

     Art. 10.

     Nell’art. 8 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, sono soppresse lo parole: “ovvero esercitino da un decennio l’assicurazione sulla vita”.

 

     Art. 11.

     Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, modificato col decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’art. 1 alle parole: “presieduta dal Sottosegretario di Stato per il commercio” sono sostituite le parole: “presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l’industria ed il commercio”;

     b) all’art. 2, al primo comma, sono soppresse le parole: “oltre al Sottosegretario, presidente” ed il n. 1) è sostituito dal seguente: “1) il capo dell’Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell’industria e del commercio e tre funzionari dello stesso Ispettorato”.

     Al secondo comma è soppresso il n. 1) ed il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis);

     c) all’art. 3, al primo comma, sopprimere le parole: “o ne sia richiesto dal Ministro”;

     d) il secondo ed il terzo comma dell’art. 4 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     All’art. 4, primo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 102, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     La misura del capitale o fondo di garanzia per le società fiduciarie di cui all’art. 6 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, è elevata a lire 50 milioni.

 

     Art. 14.

     All’art. 42 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, modificato dall’art. 40 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di una aliquota per gli oneri di gestione, che sarà determinata con decreto del Ministro per l’industria ed il commercio.

 

     Art. 16.

     L’ispezione di cui all’art. 43 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni legislative e regolamentari, è esercitata anche presso le sedi, le rappresentanze, le agenzie e gli uffici degli enti e persone di cui alle lettere b) e d) dell’art. 61 del predetto regio decreto-legge.

 

     Art. 17.

     I decreti di autorizzazione ad estendere l’esercizio a nuovi rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto un aumento del capitale e del fondo di garanzia ai sensi dell’art. 1, sono soggetti alla tassa di concessione governativa di lire sessantamila, quarantamila, ventimila e diecimila, rispettivamente per i casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 1 della presente legge.

 

     Art. 18.

     Il limite individuale stabilito per le quote sociali dal secondo comma dell’art. 55 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è elevato a lire due milioni.

 

     Art. 19.

     L’importo minimo dell’ammenda, previsto dall’art. 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è elevato a lire diecimila per ogni contratto.

     La misura minima e la massima delle multe previste dall’art. 62 dello stesso decreto sono elevate rispettivamente a lire tremila e a lire trentamila.

     Il massimo della pena pecuniaria prevista dall’art. 7 della legge 3 giugno 1940, n. 761, è elevato a lire trecentomila.

 

     Art. 20.

     Gli atti relativi agli aumenti di capitale richiesti ed effettuati nel termine di un anno, sino alle misure indicate all’art. 1 della presente legge, sono soggetti all’imposta fissa di registro.

     L’iscrizione nel registro delle imprese degli atti di cui al primo comma è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire diecimila.

 

     Art. 21.

     Il Governo è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di due anni, le disposizioni della presente legge con quelle dei regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; 2 giugno 1927, n. 1046, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1470, e successive norme modificative e sostitutive; 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133; 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304; 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303; delle leggi 3 giugno 1940, n. 761, 27 gennaio 1941, n. 286; dei decreti legislativi 15 settembre 1946, n. 349, e successive modificazioni; 15 febbraio 1948, n. 159; della legge 10 agosto 1950, n. 792, e della legge 23 febbraio 1952, n. 102, e delle altre disposizioni integrative e modificative.

     Il Governo è altresì autorizzato ad introdurre nel testo unico le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni di cui al precedente comma.


[1] Numero così modificato dall’ art. unico della L. 10 dicembre 1959, n. 1084.