Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 9. Assicurazioni private |
Capitolo: | 9.5 disciplina generale |
Data: | 10/08/1950 |
Numero: | 792 |
Sommario |
Art. 1. I bilanci delle imprese nazionali ed estere che esercitano l’assicurazione sulla durata della vita umana e compiono operazioni di capitalizzazione, debbono essere accompagnati da una relazione [...] |
Art. 2. All’obbligo previsto dal primo comma del precedente articolo sono soggetti anche gli altri enti, comunque costituiti, ai quali sono applicabili le disposizioni del regio decreto-legge 29 aprile [...] |
Art. 3. L’art. 36 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione il cui esercizio sociale, secondo le norme statutarie vigenti all’entrata in vigore della presente legge, non coincida con l’anno solare, [...] |
§ 9.5.5 - L. 10 agosto 1950, n. 792. [1]
Modificazioni alle disposizioni sulla compilazione e approvazione dei bilanci delle imprese di assicurazione.
(G.U. 27 settembre 1950, n. 222).
I bilanci delle imprese nazionali ed estere che esercitano l’assicurazione sulla durata della vita umana e compiono operazioni di capitalizzazione, debbono essere accompagnati da una relazione firmata da un docente universitario, anche se incaricato, o da un libero docente o da un assistente universitario di ruolo per le materie indicate nella
Dovranno altresì essere firmati dai docenti o dagli attuari di cui al precedente comma gli elaborati tecnici che le imprese stesse sono tenute a comunicare al Ministero dell’industria e del commercio ai sensi dell’art. 19, numeri 3, 4 e 5 e dell’art. 25 del regio
All’obbligo previsto dal primo comma del precedente articolo sono soggetti anche gli altri enti, comunque costituiti, ai quali sono applicabili le disposizioni del regio
Per gli enti contemplati dal presente articolo il Ministro per l’industria e il commercio può stabilire che la relazione sia presentata ad intervalli poliennali, anzichè per ogni bilancio annuale.
L’art. 36 del regio
(Omissis).
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione il cui esercizio sociale, secondo le norme statutarie vigenti all’entrata in vigore della presente legge, non coincida con l’anno solare, provvederanno entro il 31 dicembre 1951 a modificare i loro statuti in conformità a quanto è disposto dall’articolo precedente.
L’esercizio sociale che avrà termine alla data predetta comprenderà, oltre all’intero anno 1951, anche il periodo compreso fra la chiusura dell’esercizio anteriore e il 31 dicembre 1950.
Per il caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applica il disposto dell’art. 61 del regio
[1] Abrogata dall'art. 1 del