§ 9.2.2 - L. 23 febbraio 1952, n. 102.
Assicurazione e riassicurazione dei rischi relativi ai trasporti marittimi ed aerei eccedenti la capacità di copertura delle società autorizzate e del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.2 assicurazioni contro i danni
Data:23/02/1952
Numero:102

§ 9.2.2 - L. 23 febbraio 1952, n. 102.

Assicurazione e riassicurazione dei rischi relativi ai trasporti marittimi ed aerei eccedenti la capacità di copertura delle società autorizzate e del mercato assicurativo.

(G.U. 12 marzo 1952, n. 62).

 

Art. 1.

     I rischi dei trasporti marittimi ed aerei, per le quote eccedenti la capacità di copertura delle società autorizzate ad assicurarli, possono essere assunti in riassicurazioni da società autorizzate per altri rischi, anche in deroga alle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto rispettivo.

 

Art. 2.

     Il Ministro per l’industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato previsto all’art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, può autorizzare l’Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto e nell’interesse dello Stato in aggiunta alla riassicurazione dei rischi mine prevista nel predetto regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, la riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei, che eccedono la capacità di copertura del mercato assicurativo nazionale, per i quali venga a mancare, per qualsiasi causa, la possibilità o l’efficacia della riassicurazione presso mercati esteri.

 

Art. 3.

     L’Unione italiana di riassicurazione assume e gestisce le riassicurazioni consentite nell’articolo precedente, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti prescritti dal Comitato previsto dal citato art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, e dal successivo art. 4.

     Deve inoltre in ogni anno presentare ai Ministeri dell’industria e commercio e del tesoro un rendiconto della relativa gestione, redatto secondo le prescrizioni del Comitato stesso.

     Le deliberazioni del Comitato riguardanti le prescrizioni predette sono soggette alla approvazione dei Ministri per l’industria e il commercio e per il tesoro.

 

Art. 4. [1]

     La composizione del Comitato di vigilanza tecnico-amministrativa previsto dall’art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, è modificata agli effetti del regio decreto stesso quanto agli effetti della presente legge nel modo seguente:

     il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’industria e del commercio, preposto ai servizi delle assicurazioni, presidente;

     il capo dell’ufficio assicurazioni private del Ministero predetto, membro;

     due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro, membri;

     due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno membro per la marina e uno per l’aeronautica, membri;

due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, membri;

     un rappresentante della Corte dei conti, membro;

     un rappresentante dell’Avvocatura generale dello Stato, membro;

     il direttore generale dell’Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato, membro;

     due rappresentanti delle imprese assicuratrici, membri;

     un rappresentante delle imprese armatoriali, membro;

     I rappresentanti delle imprese assicuratrici e di quelle armatoriali sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

 

Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1951.


[1] Articolo così sostituito dall' art. 12 della L. 11 aprile 1955, n. 294.