§ 52.3.41 – D.Lgs. 17 maggio 1946, n. 590.
Disposizioni relative alla cessazione della riassicurazione statale dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:17/05/1946
Numero:590


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal trentesimo giorno dalla entrata in vigore del presente decreto, cessa la riassicurazione statale dei rischi di guerra della navigazione marittima ed [...]
Art. 2.      L'Unione italiana di riassicurazione è autorizzata ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, la riassicurazione delle quote di rischio mine che eccedono la [...]
Art. 3.      Il Comitato di vigilanza tecnico amministrativo costituito a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. [...]
Art. 4.      A liquidazione ultimata, il Comitato di vigilanza presenterà relazione sui lavori compiuti e sui risultati conseguiti ai Ministri per il tesoro e per l'industria e [...]
Art. 5.      Restano in vigore tutte le altre disposizioni che non risultino in contrasto con il presente decreto


§ 52.3.41 – D.Lgs. 17 maggio 1946, n. 590.

Disposizioni relative alla cessazione della riassicurazione statale dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea.

(G.U. 19 luglio 1946, n. 160).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal trentesimo giorno dalla entrata in vigore del presente decreto, cessa la riassicurazione statale dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea prevista dal R. decreto- legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725.

     Viene altresì posto termine all'obbligo di copertura dei rischi di guerra di navi e costruzioni navali previsto dalla legge 3 aprile 1941, n. 499.

 

          Art. 2.

     L'Unione italiana di riassicurazione è autorizzata ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, la riassicurazione delle quote di rischio mine che eccedono la capacità di copertura del mercato nazionale privato.

     Il limite, le condizioni e le modalità della cessione in riassicurazione allo Stato sono fissati dal Comitato di vigilanza di cui al seguente articolo 3.

     Le deliberazioni del Comitato sono subordinate all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, per quanto concerne la determinazione dei limiti di copertura e dei tassi di premio in base ai quali dovrà essere assunta la riassicurazione per conto dello Stato.

 

          Art. 3.

     Il Comitato di vigilanza tecnico amministrativo costituito a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 125, oltre a provvedere agli adempimenti previsti dalle leggi 3 giugno 1940, n. 767 ; 6 luglio 1940, n. 1067; 11 luglio 1941, n. 935;dal R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808; dall'art. 2 del presente decreto, sopraintende alle operazioni di liquidazione della cessata gestione dei rischi di guerra della navigazione.

     A tal fine, la composizione del Comitato medesimo viene modificata, restando esso costituito dai seguenti membri:

     un direttore generale del Ministero dell'industria e commercio, presidente;

     il capo dell'Ufficio assicurazioni private del Ministero predetto, membro;

     due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro, membri;

     due rappresentanti del Ministero della marina, di cui uno per la Marina militare ed uno per la Marina mercantile, membri;

     un rappresentante della Corte dei conti, membro;

     un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

     il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato, membro;

     un rappresentante delle imprese assicuratrici, membro;

     un rappresentante delle imprese armatoriali, membro.

     Le Amministrazioni statali rappresentate in seno al Comitato possono designare, oltre al membro effettivo, anche un membro supplente.

     I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio; con lo stesso decreto viene nominato il segretario del Comitato.

 

          Art. 4.

     A liquidazione ultimata, il Comitato di vigilanza presenterà relazione sui lavori compiuti e sui risultati conseguiti ai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, le risultanze della gestione dei rischi di guerra saranno approvate con decreto interministeriale dei Dicasteri predetti.

 

          Art. 5.

     Restano in vigore tutte le altre disposizioni che non risultino in contrasto con il presente decreto.