§ 95.11.37 - Legge 31 ottobre 1961, n. 1196.
Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:31/10/1961
Numero:1196


Sommario
Art. 1.      Nella locuzione cessione di beni, usata dall'art. 1 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, rientrano anche le [...]
Art. 2.      Gli articoli 2, 3 e4 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, sono sostituiti dal seguente (Omissis)
Art. 3.      Agli effetti delle disposizioni dall'art. 5, lettera f), e dell'art. 6, primo comma, della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, costituiscono prestazioni al dettaglio tutte [...]
Art. 4.      Con effetto dal 1° gennaio 1962 per le entrate conseguite dai professionisti indicati alla lettera a) dell'art. 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, i cui redditi [...]
Art. 5.      All'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti a norma del precedente articolo si applicano, per quanto riguarda l'accertamento, la riscossione e i termini [...]
Art. 6.      Per l'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti fino al 31 dicembre 1961 restano ferme le disposizioni anteriori alla presente legge, comprese quelle in [...]


§ 95.11.37 - Legge 31 ottobre 1961, n. 1196. [1]

Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.

(G.U. 27 novembre 1961, n. 294)

 

 

     Art. 1.

     Nella locuzione cessione di beni, usata dall'art. 1 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, rientrano anche le somministrazioni ed i contratti aventi per oggetto la cessione di beni mobili fabbricati su ordinazione.

     In tali sensi restano modificate le disposizioni dall'art. 3, lettera b), del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e dell'art. 45 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

     L'emissione del documento da assoggettare ad imposta generale sull'entrata deve essere effettuata nei modi e termini di cui all'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

 

          Art. 2.

     Gli articoli 2, 3 e4 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, sono sostituiti dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     Agli effetti delle disposizioni dall'art. 5, lettera f), e dell'art. 6, primo comma, della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, costituiscono prestazioni al dettaglio tutte le prestazioni di privati servizi di natura personale, le lavorazioni, manutenzioni, riparazioni di beni mobili ed immobili e le installazioni di immobili, da chiunque effettuate nei confronti di privati consumatori, semprechè i corrispettivi pattuiti verbalmente o per iscritto non superino nel loro ammontare le lire 400.000 comprensivo di ogni spesa sostenuta e del valore del materiale eventualmente impiegato.

     La lettera c) dell'art. 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, è cosi modificata: "spedizionieri, agenti e mediatori marittimi, agenzie di città delle ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco, carrettieri, mulattieri, barrocciai, vetturini e barcari, anche se costituiti in cooperative i cui redditi agli effetti della imposta di ricchezza mobile siano classificati o classificabili in categoria C-1".

     Sono abrogati l'art. 1, primo comma, della legge 4 luglio 1941, n. 770, e l'art. 33 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

     Per le prestazioni previste dal primo comma del presente articolo, nonchè per le prestazioni di pubblici servizi, compresi quelli aventi per oggetto somministrazioni di merce, da chiunque esercitati e comunque la prestazione o somministrazione in cui si concreta il pubblico servizio risulti pattuita, resta fermo il diritto alla rivalsa dell'imposta anche nei confronti delle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato e di quegli Enti che per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

 

          Art. 4.

     Con effetto dal 1° gennaio 1962 per le entrate conseguite dai professionisti indicati alla lettera a) dell'art. 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, i cui redditi siano classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura dell'1,30 per cento sull'ammontare dei proventi lordi che il contribuente è tenuto ad indicare nella dichiarazione annuale dei redditi prevista dall'articolo 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

     La dichiarazione deve essere presentata anche dai professionisti che, pur conseguendo redditi classificabili agli effetti della imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, non sono tuttavia tenuti a presentarla per effetto di franchigia o di esenzione.

     Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione dei proventi lordi previsti dai precedenti commi si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     All'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti a norma del precedente articolo si applicano, per quanto riguarda l'accertamento, la riscossione e i termini di decadenza, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il credito dello Stato per l'imposta generale sull'entrata dovuta dai detti contribuenti è assistito dai privilegi previsti dagli articoli 2752 e 2759 del Codice civile.

 

          Art. 6.

     Per l'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti fino al 31 dicembre 1961 restano ferme le disposizioni anteriori alla presente legge, comprese quelle in materia di prescrizione.

     I proventi lordi risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 marzo 1962 sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio agli effetti dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1962 e riscossi in tre rate bimestrali uguali.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.