Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.11 imposta generale sull'entrata |
Data: | 22/12/1960 |
Numero: | 1614 |
Sommario |
Art. 1. E' elevato a cinque miliardi il limite previsto dall'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, e dall'art. 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, per l'emissione a [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 95.11.35 - Legge 22 dicembre 1960, n. 1614. [1]
Elevazione a lire cinque miliardi del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512.
(G.U. 5 gennaio 1961, n. 4)
E' elevato a cinque miliardi il limite previsto dall'art. 1 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Il limite di cui al presente comma è abolito dall'art. 1 della