§ 95.11.2c - Legge 8 febbraio 1957, n. 59.
Modifiche alla legislazione vigente in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:08/02/1957
Numero:59


Sommario
Art. 1.      Il servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione della imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali [...]
Art. 2.      Le aperture di credito per il pagamento delle somme di cui all'articolo precedente, autorizzate ai sensi dell'art. 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026, e successive [...]
Art. 3.      I rendiconti delle somme erogate dagli intendenti di finanza per i pagamenti eseguiti ai sensi del precedente art. 1, debbono essere trasmessi trimestralmente, secondo [...]
Art. 4.      Su richiesta degli aventi diritto, le Intendenze di finanza, sino alla data del 31 dicembre 1958, sono autorizzate ad anticipare un importo pari all'ammontare delle [...]
Art. 5.      Le anticipazioni di cui al precedente articolo graveranno su appositi capitoli di spesa della categoria movimento di capitali, sui quali potranno essere emessi ordini di [...]
Art. 6.      Ove la dichiarazione dall'esportatore resa all'Ente fideiubente ed all'Intendenza di finanza ai fini del precedente art. 4, risulti falsa od infedele, il responsabile, [...]
Art. 7.      In sede di liquidazione finale delle restituzioni di cui agli articoli precedenti, si procederà al recupero delle anticipazioni che eventualmente fossero state concesse [...]
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ed in quello [...]


§ 95.11.2c - Legge 8 febbraio 1957, n. 59. [1]

Modifiche alla legislazione vigente in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati.

(G.U. 14 marzo 1957, n. 68).

 

 

     Art. 1.

     Il servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione della imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati, può essere accentrato, con decreto emanato dal Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro, presso le Intendenze di finanza di Torino per il Piemonte, di Aosta per la Valle d'Aosta, di Milano per la Lombardia, di Trento per il Trentino-Alto Adige, di Venezia per il Veneto, di Trieste per il Friuli-Venezia Giulia, di Genova per la Liguria, di Bologna per l'Emilia-Romagna, di Firenze per la Toscana, di Perugia per l'Umbria, di Ancona per le Marche, di Roma per il Lazio, di L'Aquila per gli Abruzzi e Molise, di Napoli per la Campania, di Bari per le Puglie e per la Lucania, di Catanzaro per la Calabria, di Palermo per la Sicilia e di Cagliari per la Sardegna.

 

          Art. 2.

     Le aperture di credito per il pagamento delle somme di cui all'articolo precedente, autorizzate ai sensi dell'art. 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026, e successive modifiche, e dell'art. 9 della legge 31 luglio 1954, n. 570, sono disposte a favore degli intendenti di finanza competenti per i pagamenti stessi.

     Il limite per l'emissione dei relativi ordini di accreditamento è fissato in misura doppia di quella stabilita all'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512. [2]

 

          Art. 3.

     I rendiconti delle somme erogate dagli intendenti di finanza per i pagamenti eseguiti ai sensi del precedente art. 1, debbono essere trasmessi trimestralmente, secondo le disposizioni di contabilità generale dello Stato, insieme con i documenti giustificativi, alle Ragionerie provinciali dello Stato aventi la stessa sede delle Intendenze che dispongono i pagamenti.

     Alle dette Ragionerie ed agli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sono deferite per i rendiconti menzionati nel precedente comma, le attribuzioni di controllo spettanti, rispettivamente, a norma delle leggi vigenti, alla Ragioneria generale dello Stato ed alla Corte dei conti.

 

          Art. 4.

     Su richiesta degli aventi diritto, le Intendenze di finanza, sino alla data del 31 dicembre 1958, sono autorizzate ad anticipare un importo pari all'ammontare delle somme richieste a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine, in base alla documentazione trasmessa dalle competenti dogane ai fini delle restituzioni medesime.

     A tale scopo gli aventi diritto debbono allegare alla domanda di restituzione, apposita dichiarazione da cui risultino la qualità e la quantità delle merci esportate, nonchè l'ammontare del credito verso l'Erario.

     La dichiarazione deve essere accompagnata da una garanzia fideiussoria prestata a titolo di cauzione e costituita da una fideiussione bancaria rilasciata da uno degli Istituti di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, e successive modifiche, o da una polizza fideiussoria rilasciata da istituti o imprese di assicurazione autorizzati a sensi del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

     La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria devono garantire l'Amministrazione che, ove alla liquidazione finale risulti pagata una somma eccedente il credito effettivo dell'esportatore, l'ente fideiubente provvederà a rimborsare l'Erario su semplice richiesta della Amministrazione stessa.

     Le fideiussioni sono esenti, rispettivamente, da registrazione e da imposta sulle assicurazioni, e non possono essere revocate senza il consenso dell'Amministrazione.

 

          Art. 5.

     Le anticipazioni di cui al precedente articolo graveranno su appositi capitoli di spesa della categoria movimento di capitali, sui quali potranno essere emessi ordini di accreditamento fino ai limiti di somma indicati nel precedente art. 2.

     Ai fini dell'attribuzione ai Comuni ed alle Province delle quote del provento dell'imposta generale sull'entrata di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, viene tenuto conto delle anticipazioni previste dal presente articolo e dal precedente art. 4.

 

          Art. 6.

     Ove la dichiarazione dall'esportatore resa all'Ente fideiubente ed all'Intendenza di finanza ai fini del precedente art. 4, risulti falsa od infedele, il responsabile, indipendentemente dalle sanzioni di cui al Codice penale, e di cui all'art. 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570, incorre, con la procedura prevista dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella multa, in misura variabile da due a sei volte l'ammontare della somme indebitamente riscossa.

 

          Art. 7.

     In sede di liquidazione finale delle restituzioni di cui agli articoli precedenti, si procederà al recupero delle anticipazioni che eventualmente fossero state concesse ai termini del precedente art. 4, imputando i versamenti relativi ad appositi capitoli della categoria movimento di capitali.

     A tali capitoli saranno anche fatti affluire gli eventuali recuperi delle somme anticipate in più rispetto al credito risultante dalla liquidazione finale.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ed in quello della entrata, delle somme relative alle anticipazioni di cui al precedente art. 4, nonché ai recuperi corrispondenti.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Con l’art. 1 della L. 16 aprile 1962, n. 187 è stato abolito il limite previsto nel presente comma.