§ 95.11.1 - R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2 .
Istituzione di una imposta generale sull'entrata


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:09/01/1940
Numero:2


Sommario
Art. 1.      L'entrata in danaro o con mezzi di pagamento sostitutivi del danaro, conseguita da persone fisiche, da persone giuridiche e da Enti di ogni specie, tanto nazionali che stranieri, in [...]
Art. 2.      L'entrata, salvo quanto è disposto dall'art. 3, è costituita
Art. 3.      Costituiscono del pari entrata
Art. 4.      Ai fini della determinazione dell'entrata di cui ai precedenti articoli, non è ammessa alcuna detrazione a titolo di spese di produzione, imposte, tasse, diritti, compartecipazioni ed altro, [...]
Art. 5.  [15]
Art. 6.      L'imposta stabilita dal presente decreto è dovuta allo Stato, salvo non sia diversamente disposto, da colui a cui favore si verifica l'entrata con diritto a rivalsa su chi esegue il versamento [...]
Art. 7.      L'aliquota dell'imposta stabilita dal presente decreto è determinata nella misura di lire 2 per cento dell'entrata imponibile e si corrisponde per ogni singolo atto economico che dà luogo [...]
Art. 8.      Ogni atto economico che dà luogo ad una entrata imponibile a norma del presente decreto, deve risultare da apposito documento scritto in quanto stabilito dalle norme che seguono o da quelle del [...]
Art. 9.  [25]
Art. 10.      Ai fini del pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali è fatto obbligo agli industriali, commercianti ed esercenti, compresi anche gli esercenti arti e mestieri, [...]
Art. 11.      Il pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, osservate le norme stabilite nel regolamento, deve essere effettuato
Art. 12.      L'aliquota d'imposta si applica sul totale dell'entrata risultante dai singoli documenti che devono essere posti in essere a norma del precedente art. 8, ovvero sul complesso dell'entrata [...]
Art. 13.      Nel caso di merci spedite o consegnate in sospeso da una ditta commerciale o industriale ad un'altra, per essersi riservata la ditta acquirente di perfezionare l'acquisto delle merci dopo di [...]
Art. 14.      Per il bestiame vaccino, ovino e suino vivo, e per i vini fini, esclusi gli spumanti, e per i vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta sull'entrata è dovuta
Art. 15.      L'imposta sulle entrate derivanti da somministrazioni di acqua, gas ed energia elettrica si riscuote esclusivamente in modo virtuale a mezzo di convenzioni di abbonamento, giusta le norme del [...]
Art. 16.  [33]
Art. 17.      In corrispondenza della imposta stabilita dall'art. 1 del presente decreto, sulle merci importate dall'estero è dovuta, per il fatto obbiettivo dell'importazione, un'imposta nella stessa misura [...]
Art. 18.      Ai fini della corresponsione dell'imposta sulle merci importate è fatto obbligo all'importatore, o a chi lo rappresenta, di indicare il valore delle merci nella dichiarazione per l'importazione [...]
Art. 19.      Le merci, compresi i campioni di merci, ammesse alla importazione temporanea agli effetti dei dazi doganali a norma della legge 18 dicembre 1913, n. 1453, e del relativo regolamento, nonchè [...]
Art. 20.      Sono esenti dalla imposta stabilita dall'art. 17
Art. 21.  [37]
Art. 22.      Limitatamente alle perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure e pietre preziose d'imitazione importate con riserva di rispedizione all'estero, da commercianti nazionali o da [...]
Art. 23.      Quando l'atto economico che dà luogo all'entrata sia posto in essere con scrittura soggetta a registrazione, l'imposta stabilita dal presente decreto è dovuta indipendentemente dall'imposta di [...]
Art. 24.      L'imposta sull'entrata è comprensiva della tassa di bollo che sarebbe dovuta per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul documento in base al quale l'imposta medesima si corrisponde
Art. 25.      Le note, conti, distinte ed altri equivalenti documenti emessi in relazione ad atti economici che non dànno luogo ad entrata imponibile sono soggetti alla tassa ordinaria di bollo stabilita [...]
Art. 26.      I libri, i registri, i bollettari, le matrici delle marche per la riscossione dell'imposta sull'entrata derivante da vendite al minuto ed ogni altro documento, nota, conto, fattura, quietanza e [...]
Art. 27.      Tutti coloro che a norma del precedente art. 26 devono conservare i libri, i registri, i bollettari, le matrici delle marche e gli altri documenti, note, fatture, conti, quietanze e simili, [...]
Art. 28.      E' proibito ai giudici, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni di emettere provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a visti o ad altri atti, sulla [...]
Art. 29.      I documenti, libri, bollettari e registri prescritti dal presente decreto e dal relativo regolamento, che siano comunque irregolari agli effetti della stessa legge e regolamento, non possono [...]
Art. 30.  [44]
Art. 31.      Nei passaggi di merci in conto deposito, in sospeso ed a scopo di lavorazione, quando siano osservate le norme stabilite col regolamento circa la registrazione dei detti passaggi sugli appositi [...]
Art. 32.  [45]
Art. 33.      Quando in confronto della dichiarazione di cui all'art. 18 sia accertato dalla dogana un valore diverso da quello dichiarato e l'ammontare dell'imposta liquidata secondo gli accertamenti della [...]
Art. 34.      Colui che rende una falsa dichiarazione all'atto in cui importa merci in sospeso ai sensi dell'art. 22, è punito con l'ammenda da due a sei volte l'ammontare della imposta dovuta, ragguagliata [...]
Art. 35.      Colui che, essendo obbligato al pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, lo effettua invece con l'applicazione di marche, è soggetto, anche quando ricorra al [...]
Art. 36.      Chiunque, nel caso di pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, dichiara falsamente sui prescritti documenti, al fine di sottrarsi al pagamento della imposta, di [...]
Art. 37.      Colui che, essendo obbligato a corrispondere l'imposta in abbonamento o in altro modo virtuale a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento, ne effettua il [...]
Art. 38.  [49]
Art. 39.      Gli incaricati della riscossione della imposta di consumo sulle carni e sui vini, mosti ed uve da vino, quando accertano il mancato pagamento della detta imposta, hanno l'obbligo di redigere [...]
Art. 40.      Nei casi di violazione di eccezionale gravità, ovvero di abituale violazione, può essere ordinata senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni stabilite dal presente decreto, la chiusura [...]
Art. 41.      Le disposizioni e sanzioni stabilite dal Titolo X della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, in materia di contraffazione, smercio e uso di valori bollati, trovano applicazione anche per [...]
Art. 42.      Ogni altra violazione al presente decreto ed al regolamento, non contemplata dai precedenti articoli, è punita con la pena pecuniaria da lire 5 a lire 50
Art. 43.  [51]
Art. 44.      Il credito dello Stato per l'imposta non corrisposta a norma del presente decreto e per le eventuali sopratasse incorse, è privilegiato sulla generalità dei mobili dei suoi debitori
Art. 45.      Per l'imposta e per le sopratasse stabilite dal presente decreto il diritto dello Stato si estingue per prescrizione col decorso di dieci anni, salvo quanto è disposto dal successivo art. 47, [...]
Art. 46.      E' in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concedere il pagamento a rate, in un termine non maggiore di anni quattro, con la corresponsione dell'interesse a scalare del 4 per cento, [...]
Art. 47.      L'imposta erroneamente corrisposta a mezzo di marche applicate dal contribuente, non è rimborsabile
Art. 48.      L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel relativo regolamento, le quali costituiscono reato, spetta
Art. 49.      In caso di gravi indizi di violazioni alle disposizioni del presente decreto gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del corpo della regia guardia di finanzia ed i funzionari [...]
Art. 50.      Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto e nel regolamento sono constatate mediante processo verbale, cui devono unirsi gli atti, scritti, bollettari e registri non in regola ai [...]
Art. 51.      Le controversie circa la valutazione dell'entrata derivante dalle operazioni attive compiute da aziende od istituti esercenti il credito sono di competenza, in unica istanza, del collegio di cui [...]
Art. 52.      Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni prevedute dal presente decreto e dal relativo regolamento sono applicabili le norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. [...]
Art. 53.      L'imposta stabilita dal presente decreto non si applica per le entrate derivanti da vendite, appalti, forniture, prestazioni di opera od altro, fatte alle amministrazioni dirette od autonome [...]
Art. 54.      La tassa di scambio di cui al regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1009, e successive disposizioni e modificazioni, è abolita a decorrere dalla [...]
Art. 55.      Per le violazioni alla legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e disposizioni successive, costituenti illeciti civili, accertate alla data di entrata in vigore del presente [...]
Art. 56.      Per il pagamento dell'imposta sull'entrata a mezzo di marche sono istituiti tre distinti tipi di marche da bollo doppie in relazione alla natura dell'entrata imponibile
Art. 57.      Con successivi regi decreti, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, tutte le norme interpretative, integrative [...]
Art. 58.      Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore nel ventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno


§ 95.11.1 - R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2 [1].

Istituzione di una imposta generale sull'entrata

(G.U. 19 gennaio 1940, n. 15)

 

 

Titolo I

 

ENTRATA IMPONIBILE

 

Capo I

 

NORME GENERALI

 

     Art. 1.

     L'entrata in danaro o con mezzi di pagamento sostitutivi del danaro, conseguita da persone fisiche, da persone giuridiche e da Enti di ogni specie, tanto nazionali che stranieri, in corrispondenza di cessione di beni o di prestazione di servizi effettuate nel regno è soggetta ad una imposta proporzionale nella misura e giusta le norme stabilite dal presente decreto [2] .

     Per le prestazioni di servizi costituiscono entrata anche i corrispettivi conseguiti in natura.

     Non costituiscono entrata ai sensi del presente decreto:

     a) le somme introitate a titolo di capitale, comprese le somme costituenti corrispettivo di alienazioni di immobili, di aziende, di titoli pubblici e privati ovvero dipendenti da accensione e da estinzione di debiti;

     b) le somme introitate in dipendenza della vendita di generi di monopolio e di valori bollati;

     c) i contributi dovuti alle associazioni sindacali; le oblazioni fatte ad Enti od istituti aventi scopi religiosi o di beneficenza, di assistenza, di cultura, di educazione, di istruzione, di igiene o di pubblica utilità come pure le oblazioni fatte dagli stessi enti ed istituti, le rette di spedalità e di ricovero a carico di enti pubblici o di pubblica beneficenza, i contributi ed i relativi accessori versati per le assicurazioni sociali e per forme di previdenza o di assistenza costituite per legge, contratto collettivo e norme equiparate, o per regolamento aziendale nonchè i contributi e le quote associative versate dagli associati alle mutue volontarie ed alle società di mutuo soccorso, aventi lo scopo esclusivo di provvedere al pronto soccorso, all'assistenza sanitaria, alla corresponsione di indennità di malattia, di assegni e di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti [3] ;

     d) le somme introitate dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri Enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, a titolo di tributi, contributi obbligatori e partecipazioni ad entrate aventi carattere tributario; le somme introitate dagli esattori delle imposte dirette, dai ricevitori provinciali, dagli appaltatori od esattori delle imposte di consumo e da persone ed enti in genere incaricati della riscossione di tributi per conto dello Stato a titolo di compenso sulle riscossioni dei tributi ad essi demandate; i diritti di segreteria e di certificazione che competono per legge ad Enti pubblici e ad organi amministrativi, nonchè gli emolumenti e i diritti in genere che competono per legge alle Amministrazioni dello Stato o ai suoi funzionari [4] ;

     e) le somme introitate dallo Stato in dipendenza della gestione diretta di pubblici servizi e dell'esercizio del giuoco del lotto e delle lotterie;

     f) gli interessi derivanti dal puro impiego di capitale, classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria A, i dividendi e gli interessi derivanti dall'impiego di capitali in titoli dello Stato, di altri Enti pubblici e delle società per azioni, nonchè gli interessi derivanti da depositi bancari e da rapporti di conto corrente, nonchè quelli derivanti da riscontro tra aziende di credito o da risconto o anticipazione presso l'Istituto di emissione [5] ;

     g) gli stipendi, i salari, i premi, i sussidi, le indennità ed i compensi in genere, classificabili, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C2 e D, gli aggi corrisposti per la vendita di generi di monopolio e di valori bollati in genere, le pensioni, rendite vitalizie e simili;

     h) le somme introitate per la esportazione di materie, merci e prodotti e per noli ed altri corrispettivi relativi a servizi internazionali;

     i) le somme introitate in dipendenza dell'esercizio di ferrovie, tramvie e navigazione interna in concessione all'industria privata soggetto alla tassa erariale per i trasporti di viaggiatori e di merci di cui al Titolo VII, Capo I, del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e successive modificazioni;

     l) le somme introitate in dipendenza di vendite di pane e di latte allo stato naturale destinato al diretto consumo;

     m) [6]

     n) le somme introitate per la vendita di prodotti agricoli destinati a servire da seme, che hanno luogo tra agricoltori, produttori o gli enti ammassatori da una parte e le aziende e gli stabilimenti di selezionatura dall'altra, e fra le stesse aziende e stabilimenti di selezionatura, nonchè per le vendite di prodotti agricoli da seme da chiunque effettuate nei confronti degli agricoltori che le utilizzano [7] .

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano per le entrate derivanti da atti economici compiuti nell'àmbito del territorio della città di Zara.

 

          Art. 2.

     L'entrata, salvo quanto è disposto dall'art. 3, è costituita:

     a) per i proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni: dalle somme costituenti il corrispettivo delle vendite di derrate e di prodotti agricoli a commercianti o ad industriali, esclusi il bestiame vivo ed i prodotti vinicoli di cui al successivo art. 14 [8] ;

     b) per le ditte, per le società e per le aziende commerciali ed industriali di qualunque genere e per chiunque, persona od Ente, compie atti economici che dànno luogo ad un'entrata inerente all'attività esercitata, anche se trattisi di atti occasionali: dai corrispettivi dovuti in dipendenza dell'atto economico compiuto o dell'esercizio abituale od occasionale del commercio o di una industria o comunque dalle somme introitate in dipendenza della detta attività;

     c) per i professionisti ed artisti e per gli esercenti in genere professioni, arti e mestieri: dalle somme a qualsiasi titolo percette in dipendenza di prestazioni relative all'esercizio abituale od occasionale di una professione, arte o mestiere, escluse quelle corrispondenti ad anticipazioni per imposte o tasse;

     d) per gli ausiliari del commercio e per tutti coloro, persone fisiche ed Enti, che compiono opera di intermediazione, i cui redditi siano classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B o C1: dalle provvigioni, aggi e compensi a qualsiasi titolo percetti in dipendenza dell'esercizio della loro attività.

     Costituiscono del pari entrata imponibile le somme rappresentanti il corrispettivo della vendita o cessione di materie, merci e prodotti in genere effettuata da privati a commercianti o ad industriali.

 

          Art. 3.

     Costituiscono del pari entrata:

     a) i corrispettivi in danaro o in natura percetti per la locazione di beni mobili e per la locazione e sublocazione e per ogni altra forma di costituzione o di cessione a titolo oneroso per tempo determinato del diritto di godimento di beni immobili, fatta eccezione per i corrispettivi concernenti locazioni passive delle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, del Partito Nazionale Fascista, dell'Opera Nazionale Dopolavoro e della Gioventù Italiana del Littorio, nonchè di quegli Enti che, per legge, sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato [9] ;

     b) i corrispettivi percetti per gli appalti in genere e per le somministrazioni di materie, merci, derrate e prodotti, parificate agli appalti ai fini dell'applicazione della imposta di registro;

     c) gli interessi attivi a qualunque titolo percetti da società, istituti ed aziende in dipendenza dell'esercizio del credito, non classificabili ai fini dell'imposta di ricchezza mobile in categoria A, nonchè le provvigioni ed i corrispettivi percetti per operazioni e servizi compiuti a favore dei clienti [10] ;

     d) i premi e relativi accessori, limitatamente al 40 per cento del loro ammontare, versati dagli assicurati a ditte, istituti o compagnie di assicurazione comprese le somme versate per la costituzione di rendite vitalizie. Nella detta percentuale è compenetrata l'imposta sulla cessione degli stessi premi ad altro Ente assicuratore in via di riassicurazione o di retrocessione, nonchè sulle provvigioni, interessenze, rimborsi e simili corrisposti per l'acquisizione e l'incasso dei premi ed accessori e per le relative riassicurazioni e retrocessioni [11] .

     Costituiscono altresì atti economici soggetti all'imposta sull'entrata, a norma della presente legge, i passaggi di merci tra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico. L'imposta si corrisponde in base al prezzo all'ingrosso delle merci, secondo le norme che saranno emanate dal Ministro per le finanze. [12]

     Non danno peraltro luogo ad entrata imponibile a norma del precedente comma:

     a) i passaggi di merci dalla ditta produttrice a locali della ditta stessa aperti al pubblico per mostre od esposizioni delle merci sempre che nei medesimi non si concludano vendite dirette al pubblico;

     b) i passaggi di merci dal laboratorio ai negozi di vendita al pubblico appartenenti allo stesso proprietario, quando il laboratorio provvede esclusivamente alla produzione o confezione di merci su specifica ordinazione del cliente fatta a mezzo del negozio di vendita. [13]

 

          Art. 4.

     Ai fini della determinazione dell'entrata di cui ai precedenti articoli, non è ammessa alcuna detrazione a titolo di spese di produzione, imposte, tasse, diritti, compartecipazioni ed altro, anche se tali oneri gravano direttamente l'entrata stessa.

     Non compete alcuna esenzione dall'imposta stabilita dal presente decreto anche se i redditi netti derivanti dalle entrate soggette all'imposta medesima siamo permanentemente o temporaneamente esenti da altre imposte in forza di disposizioni contenute nelle relative leggi organiche o in virtù di leggi speciali.

     Non compete del pari alcuna esenzione per le entrate derivanti da atti economici compiuti da Enti e ditte che per disposizione speciale siano esenti da altre tasse, imposte e diritti ovvero siano soggetti ad un tributo sostitutivo di dette tasse, imposte e diritti.

     Peraltro la tassa unica complessiva stabilita dai regi decreti-legge 22 settembre 1932, n. 1346 e 5 luglio 1934, n. 1128, e dalla legge 23 marzo 1940, n. 285, in sostituzione dei tributi e contributi in essi contemplati, per l'industria e il commercio degli zolfi greggi e dei marmi apuani, è comprensiva anche dell'imposta sull'entrata afferente agli atti economici a cui la detta tassa unica si riferisce [14] .

 

Capo II

 

DERRATE, PRODOTTI AGRICOLI E MERCI CONFERITI OBBLIGATORIAMENTE AGLI AMMASSI ED A ALTRI ENTI, SOCIETA' E CONSORZI DI MANIPOLAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

 

          Art. 5. [15]

     Per le materie, merci e prodotti, comprese le derrate ed i prodotti agricoli, di cui è obbligatorio o il conferimento agli ammassi e ad altri Enti o la distribuzione attraverso Organismi similari, l'imposta è dovuta, non all'atto del conferimento, ma al momento della vendita da parte dei detti Enti.

     Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano a mezzo di appositi Enti per acquisti collettivi, Consorzi, Compagnie ed Enti similari istituiti od autorizzati dallo Stato, l'imposta si corrisponde, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, anzichè all'atto dell'acquisto nel Regno dei detti prodotti da parte dei detti Enti, al momento della loro rivendita o distribuzione.

     Qualora si tratti invece di prodotti provenienti dall'estero l'imposta è dovuta in ogni caso all'atto dell'importazione, a norma dell'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed è esente da imposta la successiva rivendita o distribuzione da parte degli accennati Enti. L'imposta dovuta all'atto dell'importazione è peraltro commisurata al prezzo di rivendita nel Regno dei prodotti importati, che i detti Enti, con riferimento all'intervenuta autorizzazione, devono, sotto la loro diretta responsabilità, indicare nella dichiarazione di importazione.

 

Titolo II

 

ONERE DELL'IMPOSTA - RIVALSA - PRIVILEGIO

 

          Art. 6.

     L'imposta stabilita dal presente decreto è dovuta allo Stato, salvo non sia diversamente disposto, da colui a cui favore si verifica l'entrata con diritto a rivalsa su chi esegue il versamento dei compensi o corrispettivi costituenti la detta entrata.

     Per i contratti di assicurazione a forma popolare, per quelli a forma collettiva e per quelli per i quali il pagamento dei premi viene effettuato mediante trattenuta su stipendi o pensioni, il diritto di rivalsa dell'imposta coi suoi interessi composti potrà essere effettuato dall'assicuratore con prelievo, al momento del pagamento, su quanto sarà in forza di essi dovuto [16] .

     Tale diritto non compete nei confronti delle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, del P.N.F., dell'opera nazionale dopolavoro e della G.I.L. nonchè di quegli Enti, per legge, siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato fatta eccezione per le vendite al minuto e per le prestazioni al dettaglio, per le quali il diritto alla rivalsa compete anche nei confronti delle Amministrazioni e degli Enti suddetti [17] .

     Del pari non è consentito l'esercizio della rivalsa per l'imposta corrisposta sulle somme percepite dagli esattori delle imposte erariali, provinciali e comunali a titolo di compenso per le riscossioni e dalle ditte esercenti servizi pubblici a titolo di sussidi e sovvenzioni da chiunque concessi [18] .

     Non compete altresì il diritto ad una specifica rivalsa per l'imposta pagata in abbonamento in base a canoni fissi stabiliti in base ad accordi stipulati a norma del successivo art. 16 [19] .

     Per l'imposta il cui pagamento si effettua globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, la rivalsa è ammessa per l'ammontare effettivo dell'imposta da versarsi allo Stato [20] .

     Il credito, rappresentato dall'imposta pagata allo Stato a norma del 1° comma del presente articolo, gode dello stesso privilegio che compete allo Stato ai termini del successivo art. 44.

 

Titolo III

 

ALIQUOTA E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

 

Capo I

 

ALIQUOTA DELL'IMPOSTA

 

          Art. 7.

     L'aliquota dell'imposta stabilita dal presente decreto è determinata nella misura di lire 2 per cento dell'entrata imponibile e si corrisponde per ogni singolo atto economico che dà luogo all'entrata.

     Le frazioni d'imposta inferiori a centesimi cinque si arrotondano a cinque centesimi.

     Peraltro, per le entrate derivanti dall'esercizio di ristoranti, trattorie e simili, l'imposta per ogni nota, conto od equivalente documento non può essere inferiore a centesimi venti.

     Con decreto reale promosso dal Ministro delle finanze d'intesa col Ministro delle corporazioni, l'aliquota dell'imposta di cui al 1° comma del presente articolo, può essere aumentata fino a quadruplo al fine di parificare il diverso carico tributario delle imprese che compiono un solo atto e di quelle che compiono più atti economici soggetti ad imposta [21] .

 

Capo II

 

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

 

          Art. 8.

     Ogni atto economico che dà luogo ad una entrata imponibile a norma del presente decreto, deve risultare da apposito documento scritto in quanto stabilito dalle norme che seguono o da quelle del regolamento, indicante l'importo dei corrispettivi costituenti l'entrata ed ogni altro elemento idoneo ad identificare i singoli atti economici. L'imposta si corrisponde per ogni trasferimento, giusta le norme e salve le eccezioni stabilite col regolamento, come segue:

     a) entrate derivanti da trasferimenti di merci fra commercianti, industriali ed esercenti: in base a fattura, nota, conto, quietanza od altro documento da redigersi dal venditore o comunque da colui a cui favore si verifica l'entrata ed a mezzo di marche o del servizio dei conti correnti postali;

     b) [22]

     c) entrate derivanti da prestazioni al dettaglio: in base ad apposito bollettario delle riscossioni conforme al modello allegato al regolamento ed anche a mezzo di fattura, nota o conto, applicando esclusivamente le prescritte marche doppie;

     d) entrate derivanti da vendite all'asta: in base a fattura, nota, conto, quietanza od altro documento da redigersi da chi procede alla vendita ed esclusivamente a mezzo delle prescritte marche doppie;

     e) entrate derivanti da vendite di derrate e di prodotti agricoli da parte di proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni, o, comunque, da non commercianti a commercianti e ad industriali: in base a nota, conto, quietanza od altro documento da redigersi sotto la responsabilità del commerciante od industriale acquirente ed a mezzo di marche o del servizio dei conti correnti postali;

     f) entrate derivanti dall'esercizio di professioni ed arti i cui redditi siano classificati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C1: in base ad apposito "registro-bollettario" delle riscossioni conforme al modello allegato al regolamento ed anche a mezzo di fattura, nota, conto o quietanza, applicando esclusivamente le marche doppie prescritte dalla lettera b) del successivo art. 56;

     g) entrate derivanti dalla locazione di beni mobili e dalla locazione e sub-locazione di beni immobili: in base a quietanza da redigersi a cura di colui a cui favore si verifica l'entrata al momento in cui se ne effettua il pagamento a mezzo delle prescritte marche doppie o del servizio dei conti correnti postali [23] ;

     h) entrate derivanti da appalti: in base a quietanza da redigersi da colui a cui favore si verifica l'entrata al momento in cui se ne effettua il pagamento ed a mezzo di marche o del servizio dei conti correnti postali. Tale quietanza non è soggetta a registrazione obbligatoria in termine fisso;

     i) entrate derivanti da utenze telefoniche: in base alla denuncia che agli effetti dell'imposta di registro, le ditte e società esercenti linee telefoniche sono tenute a presentare agli Uffici del registro a norma del regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 1915, ed in modo virtuale o a mezzo di documento bollato per ogni altra entrata non soggetta ad imposta di registro;

     l) entrate derivanti da trasporti di persone o di cose, esclusi i trasporti di ogni genere gestiti direttamente dallo Stato: in base a denuncia trimestrale al competente Ufficio del registro ovvero mediante applicazione di marche;

     m) entrate derivanti da pubblici spettacoli soggetti al diritto erariale a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e disposizioni successive: in base agli stessi documenti prescritti per la riscossione dei diritti erariali e pel tramite della società italiana degli autori ed editori in base ad apposita Convenzione fra il Ministero delle finanze ed il detto Ente, da approvarsi con decreto reale;

     n) entrate derivanti dalla tenuta di scommesse e giuochi: in base a denuncia all'Ufficio del registro;

     o) entrate derivanti dal prezzo d'ingresso a spettacoli, manifestazioni, gare e trattenimenti di ogni genere, non soggetti al diritto erariale sui pubblici spettacoli: in base a bollettari a madre e figlia dei biglietti d'ingresso ed a mezzo delle prescritte marche doppie o con denuncia all'Ufficio del registro competente;

     p) entrate derivanti dall'esercizio del credito: in base a denuncia all'Ufficio del registro;

     q) entrate derivanti dall'esercizio delle assicurazioni: in base a denuncia all'Ufficio del registro o in sede di registrazione dei contratti;

     r) entrate derivanti dall'esercizio di alberghi, locande, pensioni, convitti, collegi, cliniche, ristoranti, trattorie e simili: in base al conto, nota od altro documento da redigersi dall'esercente ed esclusivamente a mezzo delle prescritte marche doppie;

     s) entrate derivanti dall'esercizio di caffè, bar, osterie, bottiglierie e simili: in base ad apposito registro degli introiti conforme al modello allegato al regolamento;

     t) entrate conseguite a titolo di compenso dagli esattori dei tributi erariali, provinciali e comunali per riscossioni di carattere non tributario: in base a denuncia documentata semestrale dell'aggio effettivamente riscosso, da presentarsi al competente Ufficio del registro entro il giorno 15 dei mesi di agosto e di febbraio di ciascun anno [24] ;

     u) entrate conseguite dagli editori per inserzioni pubblicitarie: in base alla stessa denuncia che gli interessati sono tenuti a presentare all'Ufficio del registro per il pagamento della tassa di bollo sulle inserzioni a norma dell'art. 87 della tariffa all. A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni;

     v) entrate conseguite dagli ausiliari del commercio: in base a documento scritto da redigersi dal percipiente ed esclusivamente a mezzo delle prescritte marche doppie;

     z) entrate relative ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni: in base ai moduli di versamento del canone, di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246.

     E' in facoltà del Ministro per le finanze di determinare, avuto riguardo a particolari strutture ed esigenze aziendali, speciali forme e modalità di pagamento dell'imposta.

     Per le vendite al minuto può essere consentito dal Ministero delle finanze il pagamento dell'imposta in modo virtuale in base agli introiti risultanti da registratori di cassa autorizzati e controllati dall'Amministrazione ovvero a mezzo di altro sistema meccanico di registrazione ammesso e controllato dalla stessa Amministrazione.

 

          Art. 9. [25]

     L'imposta sull'entrata, da corrispondersi a mezzo di marche, o, in sostituzione di queste, a mezzo del servizio dei conti correnti postali, si applica giusta i seguenti criteri ed osservate le norme del regolamento:

     a) quando l'imposta per ogni entrata non supera le lire 50: esclusivamente mediante apposizione di marche;

     b) quando l'imposta, per ogni entrata, supera lire 50 e non lire 200: facoltativamente a mezzo di marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

     c) quando l'imposta per ogni entrata supera lire 200: esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

     E' consentito il pagamento della imposta con postagiro settimanale giusta le norme del regolamento.

     Il pagamento dell'imposta per mezzo di postagiro settimanale deve essere effettuato entro il giorno di venerdì di ciascuna settimana per le fatture emesse nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

     La disposizione di cui sopra a effetto dal giorno 8 febbraio 1940, escluso in ogni caso il rimborso di soprattasse eventualmente pagate a norma delle disposizioni precedenti.

     E in facoltà di chi è autorizzato all'uso del postagiro settimanale di servirsi di tale sistema di pagamento, anche per gli importi di imposta non superiori a L. 50.000.

     Per gli acquisti di marche, d'importo di volta in volta non inferiori a lire 5.000, effettuati dai contribuenti presso gli Uffici del registro od altri Uffici ed Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, compete l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati, di cui alla lettera A, dell'art. 8, allegato C, al regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924.

     Ai commercianti al minuto autorizzati ad effettuare il pagamento della imposta in modo virtuale in base ai registratori di cassa o ad altro sistema meccanico di registrazione a norma dell'ultimo comma del precedente art. 8, compete un abbuono del 5 per cento sulle prime lire 30.000 d'imposta versata e del 2 per cento sugli ulteriori versamenti d'imposta.

 

          Art. 10.

     Ai fini del pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali è fatto obbligo agli industriali, commercianti ed esercenti, compresi anche gli esercenti arti e mestieri, iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria B non inferiore a lire 15.000, di aprire un proprio conto corrente postale entro il termine di tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo in cui il reddito è stato iscritto.

     Coloro che, a norma del 1° comma del presente articolo, sono obbligati all'apertura del conto corrente postale, debbono all'atto dell'apertura del medesimo effettuare un versamento, a titolo di deposito, di una somma nella misura di lire 500, se iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria B da lire 15.000 a lire 25.000 e di lire 1.000, se inscritti nei detti ruoli per un reddito di categoria B di oltre lire 25.000.

     Il detto deposito è vincolato a favore dell'Amministrazione finanziaria a garanzia di eventuali crediti per imposta, sopratassa, pena pecuniaria, ammenda e multa dovute per infrazioni alle disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 11.

     Il pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, osservate le norme stabilite nel regolamento, deve essere effettuato:

     1) dai correntisti postali: mediante postagiro tratto a favore del conto corrente postale dell'Ufficio del registro del distretto;

     2) dai non correntisti: con versamento diretto, a mezzo di un qualsiasi ufficio di posta, sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro del distretto.

 

Titolo IV

 

NORME GENERALI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER LE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI MERCI

 

Capo I

 

DETERMINAZIONE DELL'ENTRATA IMPONIBILE

 

          Art. 12.

     L'aliquota d'imposta si applica sul totale dell'entrata risultante dai singoli documenti che devono essere posti in essere a norma del precedente art. 8, ovvero sul complesso dell'entrata conseguita in un determinato periodo di tempo, giusta le norme del regolamento.

     Per i trasferimenti di materie, merci e prodotti che danno luogo ad entrata soggetta all'imposta, oltre al valore o prezzo delle materie, merci e prodotti trasferiti, concorrono a costituire l'entrata imponibile:

     a) le spese di trasporto addebitate in fattura, ovvero anche con separato documento, quando si tratti di merci acquistate "franco destino";

     b) l'importo degli imballaggi, recipienti e simili che accompagnano la merce, tanto se l'addebito venga effettuato con lo stesso documento comprovante il trasferimento della merce che con separato documento, salvo quando ne sia pattuita la restituzione e il loro importo sia tenuto distinto in fattura;

     c) le imposte e tasse e quant'altro, in ordine al trasferimento delle merci è addebitato, anche con separato documento, al destinatario della merce stessa.

     Non concorrono a costituire l'entrata imponibile l'imposta dovuta a norma della presente legge sulla fattura e gli interessi sulla medesima distintamente esposti, in quanto non superino del 3 per cento il saggio ufficiale dello sconto [26] .

     Non concorre del pari a costituire l'entrata imponibile lo sconto incondizionato consentito in fattura sull'importo della merce.

     Per gli imballaggi, recipienti e simili, dei quali sia stata pattuita la restituzione in fattura, l'eventuale successivo addebito deve risultare da apposito documento assoggettato all'imposta.

 

Capo II

 

PASSAGGI DI MERCI IN SOSPESO, IN CONTO DEPOSITO ED A SCOPO DI LAVORAZIONE I PASSAGGI PEL TRAMITE DI AUSILIARI DEL COMMERCIO

 

          Art. 13.

     Nel caso di merci spedite o consegnate in sospeso da una ditta commerciale o industriale ad un'altra, per essersi riservata la ditta acquirente di perfezionare l'acquisto delle merci dopo di averle esaminate o scelte, come pure nel caso di merci spedite in conto deposito, con o senza addebitamento, da una ditta commerciale o industriale ad un'altra, la imposta è dovuta al momento in cui la vendita si perfeziona per l'avvenuta scelta da parte della ditta acquirente, per le merci in sospeso, e per l'avvenuta rivendita da parte della ditta depositaria, per le merci in conto deposito, giusta le norme del regolamento.

     I passaggi di merci che hanno luogo nel regno a scopo di lavorazione fra industriali e fra commercianti ed industriali non danno luogo ad entrata imponibile, osservate le norme del regolamento. In tal caso peraltro costituisce entrata imponibile l'importo della lavorazione comprensivo così della mano d'opera come dei materiali eventualmente impiegati nella lavorazione stessa.

     Per i passaggi di merci effettuati nel regno da ditte commerciali od industriali per il tramite di filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti, come pure per i passaggi effettuati per il tramite di rappresentanti, commessi viaggiatori, commissionari, mediatori ed altri ausiliari od intermediari del commercio, l'imposta si applica giusta le norme contenute nel regolamento.

     In casi speciali è data facoltà al Ministro per le finanze, avuto riguardo a particolari consuetudini di determinati rami di commercio o di industrie, di stabilire i modi e le forme con cui deve essere fornita la prova del rapporto intermediario.

 

Titolo V

 

NORME SPECIALI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

 

Capo I

 

BESTIAME VACCINO, OVINO E SUINO

 

          Art. 14.

     Per il bestiame vaccino, ovino e suino vivo, e per i vini fini, esclusi gli spumanti, e per i vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta sull'entrata è dovuta:

     a) per il bestiame vaccino, ovino e suino vivo: in base al valore del detto bestiame e secondo le norme stabilite dal regolamento, all'atto della macellazione o della soggezione delle relative carni all'imposta di consumo di cui al regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, e successive disposizioni;

     b) per i vini fini, esclusi gli spumanti, e per i vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce: in base al prezzo o valore dei detti prodotti, per il fatto della soggezione dei prodotti stessi alla imposta di consumo istituita col citato regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, e successive disposizioni [27] .

     Il pagamento della imposta sulla entrata a seconda che l'imposta di consumo sia riscossa a tariffa ovvero in abbonamento, si effettua nei modi stabiliti dal regolamento per la corresponsione dell'imposta sul bestiame vaccino, ovino e suino, vivo [28] .

     Limitatamente al bestiame ovino e suino, non è dovuta la imposta per i capi macellati destinati totalmente al consumo familiare del proprietario di essi [29] .

     Gli incaricati ed appaltatori della riscossione della imposta di consumo e gli incaricati della riscossione dei diritti di macellazione devono provvedere anche alla riscossione della imposta sull'entrata per il bestiame e per i vini di cui sopra, giusta le norme del regolamento. Ai detti incaricati ed appaltatori còmpete, per tale riscossione, l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati, di cui alla lettera A) dell'art. 8 dell'allegato C al regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, per gli acquisti delle marche occorrenti per la corresponsione dell'imposta effettuati presso gli Uffici del registro od altri Uffici ed Enti autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati [30] .

     I detti incaricati ed appaltatori sono solidalmente responsabili con i contribuenti tanto per l'imposta che per le relative pene pecuniarie in caso di mancato pagamento del tributo per omessa o insufficiente applicazione ed annullamento delle prescritte marche sulle bollette da essi rilasciate.

     Il Ministro per le finanze determina a mezzo di apposita tariffa, anche distintamente per regione o provincia, in base al peso ed al prezzo medio di mercato del bestiame, la quota fissa d'imposta da riscuotersi giusta le norme del regolamento, per ogni capo macellato delle diverse specie di bestiame vaccino, ovino e suino.

     Le Intendenze di finanza determinano periodicamente, in ciascuna provincia, per mezzo di apposite tariffe, in base al prezzo medio delle varie qualità di vino, uve e mosti, sentiti i rappresentanti delle associazioni sindacali interessate, la quota fissa di imposta da riscuotersi per ciascuna qualità, giusta le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze [31] .

     Gli atti economici che hanno per oggetto bestiame vaccino, ovino e suino vivo, ovvero uve, mosti e vini fini e comuni anteriori al pagamento dell'imposta sull'entrata all'atto della macellazione o all'atto del pagamento dell'imposta di consumo, giusta le norme del presente articolo e del regolamento, sono esenti dall'imposta sull'entrata. Sono invece soggetti a tale imposta gli atti economici successivi [32] .

 

Capo II

 

ACQUA, GAS ED ENERGIA ELETTRICA

 

          Art. 15.

     L'imposta sulle entrate derivanti da somministrazioni di acqua, gas ed energia elettrica si riscuote esclusivamente in modo virtuale a mezzo di convenzioni di abbonamento, giusta le norme del regolamento, in confronto di chi provvede alla somministrazione.

 

Titolo VI

 

COLLABORAZIONE SINDACALE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO E DELLA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA

 

          Art. 16. [33]

 

Titolo VII

 

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

 

Capo I

 

NORME GENERALI PER L'IMPORTAZIONE

 

          Art. 17.

     In corrispondenza della imposta stabilita dall'art. 1 del presente decreto, sulle merci importate dall'estero è dovuta, per il fatto obbiettivo dell'importazione, un'imposta nella stessa misura del 2 per cento stabilita per le entrate derivanti da trasferimenti di merci nel regno.

     Tale imposta si corrisponde in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento della merce.

     E' data facoltà al Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per le corporazioni e col Ministro per gli scambi e le valute, di determinare speciali aliquote da applicare alla importazione nel regno di merci provenienti da paesi che, nell'applicazione di analogo tributo, assoggettino i prodotti italiani, importati nei rispettivi territori, ad un trattamento diverso e più oneroso che non i similari prodotti nazionali.

     Per le merci importate è dovuta l'imposta sulle entrate derivanti da atti economici posti in essere nel regno successivamente all'importazione ancorchè effettuati da filiali, rappresentanti e depositari di ditte estere.

     Le vendite nel territorio della Repubblica aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il territorio stesso, non sono soggette ad imposta sull'entrata, a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'articolo 19 della tabella allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, che le fatture col bollo siano esibite ad un Ufficio del registro o ad un "Ufficio doganale" per l'annullamento col bollo a calendario delle marche relative e che l'importazione abbia luogo successivamente alla data della vendita nel territorio della Repubblica [34] .

     La data di vendita nel territorio della Repubblica agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, è quella risultante dal bollo a calendario apposto dall'Ufficio del registro o dall'"Ufficio doganale sulle accennate fatture" [35] .

 

          Art. 18.

     Ai fini della corresponsione dell'imposta sulle merci importate è fatto obbligo all'importatore, o a chi lo rappresenta, di indicare il valore delle merci nella dichiarazione per l'importazione prescritta dall'art. 5 del testo unico della legge doganale, approvato con regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e successive modificazioni e di esibire, se richiesta dalla dogana, la fattura relativa alle merci stesse.

     Per le merci importate a mezzo di pacco postale il valore deve risultare dalla dichiarazione per le dogane che accompagna il pacco dall'origine.

     Il valore delle merci importate è costituito da quello delle merci stesse poste al confine, aumentato dalle spese di nolo, imballaggio e assicurazione.

     Per le merci assoggettate dalla tariffa doganale al dazio d'importazione in base al valore ufficiale, il valore imponibile è costituito dal detto valore ufficiale.

     In ogni caso il valore di cui ai commi precedenti dev'essere, ai fini dell'applicazione della imposta, aumentato dell'importo dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento della merce.

     E' data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire periodicamente, in via ufficiale, il valore di determinare merci provenienti dall'estero e in tal caso, esclusivamente in base al detto valore, maggiorato dei dazi doganali e di ogni altro diritto tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento, è applicata l'imposta da parte delle dogane.

 

Capo II

 

IMPORTAZIONI TEMPORANEE

 

          Art. 19.

     Le merci, compresi i campioni di merci, ammesse alla importazione temporanea agli effetti dei dazi doganali a norma della legge 18 dicembre 1913, n. 1453, e del relativo regolamento, nonchè delle leggi e dei decreti successivi, sono ammesse al trattamento della temporanea importazione anche agli effetti della imposta stabilita dall'art. 17.

     L'imposta, accertata all'atto della temporanea importazione, si rende senz'altro esigibile in tutto od in parte qualora le merci non siano riesportate entro il termine fissato nella bolletta doganale agli effetti dei dazi di confine.

     E' data facoltà al Ministro per le finanze di ammettere alla temporanea importazione, agli effetti della imposta suddetta, indipendentemente dal trattamento doganale, altre merci oltre quelle contemplate dalle disposizioni di cui sopra, comprese le merci ammesse da speciali disposizioni alla franchigia doganale con le formalità della temporanea importazione.

 

Capo III

 

ESENZIONI AGLI EFFETTI DELLA IMPORTAZIONE

 

          Art. 20.

     Sono esenti dalla imposta stabilita dall'art. 17:

     a) le merci importate direttamente dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende statali autonome;

     b) le merci estere ammesse in franchigia dai diritti di confine a termine degli art. 7, 8 e 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali, testo unico approvato con regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, successivamente modificato, ed in virtù del trattato del Laterano 11 febbraio-7 giugno 1929;

     c) le merci nazionali ammesse alla reimportazione in franchigia dai diritti di confine a termine del regio decreto 19 maggio 1898, n. 168;

     d) le merci nazionali ammesse alla reimportazione a scarico di bollette di temporanea esportazione;

     e) i cali della lavorazione di merci estere importate temporaneamente per essere lavorate, in quanto siano calcolabili ai fini dello scarico delle relative bollette di temporanea importazione e per i quali sia abbuonato il dazio doganale;

     f) il bestiame vaccino, ovino e suino, vivo;

     g) i vini fini esclusi gli spumanti, i vini comuni, mosti ed uve da vino [36] .

 

Capo IV

 

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ESPORTAZIONE

 

          Art. 21. [37]

     E' esente da imposta l'entrata derivante dalle vendite che hanno luogo nel Regno, di merci destinate dall'acquirente alla esportazione, a condizione che le merci stesse siano dal venditore spedite direttamente all'estero o dal medesimo introdotte in un deposito o punto franco nel Regno, ovvero in luoghi o magazzini soggetti a vigilanza doganale, e l'effettuata esportazione od introduzione risulti da un'attestazione da apporsi dalla competente dogana sul duplo della fattura rilasciata dal venditore all'acquirente.

     Gli esemplari della fattura sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'art. 52 della tabella allegato A, alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

     Per le esportazioni a mezzo di pacchi postali l'attestazione di cui al primo comma è rilasciata dall'Ufficio postale che ha provveduto all'inoltro del pacco all'estero.

     (Omissis) [38].

     Il trattamento stabilito dal decreto ministeriale 9 luglio 1938, n. 74153, ai fini della restituzione della tassa di scambio per i prodotti esportati, di cui alla tabella annessa al decreto stesso, sia applica anche per i prodotti che saranno esportati entro i primi cinque mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

Capo V

 

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE IN SOSPESO DI PERLE, BRILLANTI, PIETRE PREZIOSE DI COLORE, PIETRE DURE E PIETRE PREZIOSE D'IMITAZIONE

 

          Art. 22.

     Limitatamente alle perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure e pietre preziose d'imitazione importate con riserva di rispedizione all'estero, da commercianti nazionali o da rappresentanti nel regno di ditte estere, muniti del documento di conferimento della rappresentanza autenticato dall'autorità consolare italiana e registrato nel regno, o da commercianti stranieri e loro dipendenti e commessi viaggiatori, l'imposta di cui all'art. 17, è liquidata all'atto dell'importazione ed è versata alla dogana a titolo di deposito.

     La dogana provvede alla restituzione totale o parziale dell'imposta depositata, ove, nel termine di sei mesi dall'importazione, abbia luogo la riesportazione totale o parziale degli oggetti importati.

     Le agevolazioni di cui sopra si applicano anche nel caso di esportazione con riserva di reimportazione, delle materie anzidette e loro successiva reintroduzione nel regno.

     In questo caso non è peraltro richiesto il deposito preventivo dell'imposta.

 

Titolo VIII

 

IMPOSTA SULL'ENTRATA, IMPOSTA DI REGISTRO E TASSA DI BOLLO

 

          Art. 23.

     Quando l'atto economico che dà luogo all'entrata sia posto in essere con scrittura soggetta a registrazione, l'imposta stabilita dal presente decreto è dovuta indipendentemente dall'imposta di registro da corrispondersi per la registrazione dell'accennata scrittura e il pagamento di essa deve essere effettuato in base ai documenti, nei termini e con le modalità prescritti dai precedenti art. 8 e 9 e dal regolamento.

 

          Art. 24.

     L'imposta sull'entrata è comprensiva della tassa di bollo che sarebbe dovuta per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul documento in base al quale l'imposta medesima si corrisponde [39] .

     La quietanza rilasciata separatamente, sempre quando su di essa siano richiamati gli estremi del documento già assoggettato all'imposta ed in possesso del debitore, è soggetta alla tassa di bollo: di lire 0,20 quando l'importo supera lire 1 e non lire 100; di lire 1 quando l'importo supera lire 100 e non lire 3.000; di lire 2 quando l'importo supera lire 3.000.

     Quando l'imposta sull'entrata è corrisposta non ad ogni singolo introito, ma globalmente per tutti gli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, commisurata all'ammontare effettivo di ciascun atto economico, essa è comprensiva anche della tassa di bollo che sarebbe dovuta sulle quietanze che vengono rilasciate per i singoli introiti [40] .

     Alla stessa tassa di bollo di cui al secondo comma sono soggette le parcelle ed i conti in genere rilasciati dai professionisti ed artisti ai propri clienti, indipendentemente dall'imposta sull'entrata dovuta al momento della percezione dei corrispettivi [41] .

     Sono del pari soggetti alla tassa di bollo di cui sopra le note, conti, distinte ed altri equivalenti documenti emessi:

     a) in relazione ad atti economici per i quali l'imposta si corrisponde in base a canoni fissi annuali, ovvero in abbonamento soggetto a conguaglio, a norma della presente legge, del regolamento o degli accordi stipulati ai sensi del precedente articolo 16;

     b) in relazione a trasferimenti di merci per le quali la imposta è dovuta in unica soluzione, in base a quote fisse, a norma degli accordi di cui sopra, in rapporto al valore, al peso od al volume delle merci stesse. E' fatta peraltro eccezione per i documenti di vendita emessi dalla ditta cui incombe l'obbligo del pagamento dell'imposta, nei casi in cui questa viene corrisposta direttamente sui detti documenti;

     c) in relazione a trasferimenti di bestiame vaccino, ovino e suino, vivo, e di vini, mosti ed uve da vino, di cui all'articolo 14, posti in essere anteriormente alla macellazione o al pagamento dell'imposta di consumo [42] .

     Sono esenti da qualsiasi tassa di bollo le note, conti, distinte ed altri documenti equivalenti relativi ad utenze telefoniche e a somministrazioni di energia elettrica, gas ed acqua [43] .

     Le fatture estere relative a merci provenienti dall'estero per le quali sia stata corrisposta l'imposta in modo virtuale all'atto della importazione, sono esenti dalla tassa di bollo a condizione che sulle medesime siano riportati gli estremi della bolletta d'importazione relativa alle merci suddette, attestante l'effettuato pagamento dell'imposta.

 

          Art. 25.

     Le note, conti, distinte ed altri equivalenti documenti emessi in relazione ad atti economici che non dànno luogo ad entrata imponibile sono soggetti alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni in quanto contengano indicazioni di prezzo o di valore.

     Per gli atti e documenti rilasciati nei rapporti fra le ditte commerciali ed industriali e le proprie filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti e fra le filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti di una stessa ditta, come pure per quelli posti in essere fra una ditta commerciale od industriale e i propri rappresentanti, commessi viaggiatori e commissionari, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 dell'allegato D al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, quando siano osservate le norme e condizioni stabilite, per le filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti nello stesso art. 1 citato e, per i rappresentanti commessi viaggiatori e commissionari, dal regolamento per la esecuzione del presente decreto.

 

Titolo IX

 

OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI, DEI PUBBLICI UFFICIALI, FUNZIONARI E GIUDICI

 

Capo I

 

OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI

 

          Art. 26.

     I libri, i registri, i bollettari, le matrici delle marche per la riscossione dell'imposta sull'entrata derivante da vendite al minuto ed ogni altro documento, nota, conto, fattura, quietanza e simili, di cui è obbligatoria la tenuta o il rilascio ai fini del pagamento dell'imposta giusta le norme del presente decreto e del relativo regolamento, debbono essere conservati, da coloro che sono obbligati rispettivamente alla loro tenuta ed alla loro emissione, per un periodo di cinque anni. Eguale obbligo incombe a chi riceve i suddetti documenti, qualora rivesta la qualità di commerciante o di industriale.

     I documenti di cui è obbligatoria l'emissione ed i relativi dupli debbono essere in ogni caso progressivamente numerati, per ogni anno solare, da coloro che li rilasciano in ogni caso e da coloro che li ricevono solo quando questi rivestano la qualità di commerciante o di industriale.

     Limitatamente ai registri-bollettari prescritti per il pagamento dell'imposta da parte dei professionisti ed artisti, alle matrici delle marche per la riscossione della imposta sull'entrata derivante dalle vendite al minuto, alle matrici dei bollettari usati per il pagamento dell'imposta sull'entrata derivante dalle prestazioni al dettaglio, nonchè alle matrici dei bollettari la cui tenuta è prescritta per il controllo del pagamento dell'imposta in modo virtuale, il Ministro per le finanze, su richiesta degli interessati, ha facoltà di consentire la distruzione delle dette matrici anche prima dello scadere del termine di cinque anni sopra citato.

 

          Art. 27.

     Tutti coloro che a norma del precedente art. 26 devono conservare i libri, i registri, i bollettari, le matrici delle marche e gli altri documenti, note, fatture, conti, quietanze e simili, prescritti dal presente decreto e dal relativo regolamento, sono altresì obbligati ad esibire i detti documenti, nonchè gli altri documenti contabili da essi tenuti, agli organi cui compete, a norma del successivo art. 48, l'accertamento delle violazioni al presente decreto, al fine di accertare il regolare pagamento dell'imposta.

     Eguale obbligo di esibizione incombe nel caso di richiesta da parte dei competenti Uffici del registro.

     Per le vendite al minuto, per le prestazioni al dettaglio e per le prestazioni di servizi in genere è fatto obbligo all'acquirente ed all'utente della prestazione o del servizio di esibire agli Organi competenti, dietro loro richiesta, all'atto dell'uscita dai locali in cui la vendita o la prestazione è stata effettuata o comunque nel momento immediatamente successivo a quello in cui l'atto economico è stato compiuto, i documenti o le marche in base ai quali è stato effettuato il pagamento dell'imposta, in quanto il rilascio di tali documenti o delle marche sia prescritto per il detto pagamento dal presente decreto o dal regolamento.

     Chiunque in opifici, stabilimenti, magazzini, depositi e negozi, detenga merce che non sia di sua produzione, deve esibire agli Organi competenti, i documenti comprovanti l'acquisto della merce ed il pagamento dell'imposta dovuta, salvi i casi di merci ricevute in conto deposito, in sospeso o per la lavorazione contemplati dal presente decreto e dal relativo regolamento.

     I commercianti, tanto grossisti che dettaglianti, debbono essere sempre in grado di provare ad ogni richiesta degli stessi Organi di cui al successivo art. 48 e degli Uffici del registro, con la esibizione delle relative fatture di vendita ovvero dei tronchi delle matrici delle prescritte marche doppie, l'avvenuto pagamento dell'imposta sulle vendite delle merci che, in rapporto agli acquisti effettuati, non risultano giacenti nei locali di esercizio, magazzini o depositi della ditta al momento della verifica. In mancanza di tale prova si presume che le merci non esistenti nei detti locali siano state vendute senza la corresponsione della prescritta imposta.

 

Capo II

 

OBBLIGHI DEI GIUDICI, FUNZIONARI ED ALTRI PUBBLICI UFFICIALI

 

          Art. 28.

     E' proibito ai giudici, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni di emettere provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a visti o ad altri atti, sulla presentazione o in relazione a documenti, libri, bollettari e registri in genere che siano in contravvenzione al presente decreto o in relazione ad atti economici che hanno dato luogo ad un'entrata per la quale non sia stata comunque pagata la dovuta imposta.

     E' pure proibito ai cancellieri, segretari, avvocati, procuratori, notai, consulenti tributari, archivisti, agenti dell'Amministrazione finanziaria, arbitri, periti, ufficiali giudiziari, uscieri e messi, di compiere qualsiasi atto del loro rispettivo ufficio in base a fatture, note, conti, quietanze, carte e documenti in genere in contravvenzione al presente decreto, di dar corso ai medesimi, di riceverli in deposito, di spedirne copie, di citarli nei loro atti o scritture o di farne altri usi inerenti al loro ufficio.

     In caso di giustificata necessità ed urgenza, il giudice può unicamente assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto scritto, registro o bollettario in contravvenzione per darne pronta comunicazione all'Ufficio del registro.

     Le disposizioni proibitive di questo articolo non si applicano ai procedimenti penali ed alla materiale descrizione di documenti negli inventari o in altri atti conservativi.

 

          Art. 29.

     I documenti, libri, bollettari e registri prescritti dal presente decreto e dal relativo regolamento, che siano comunque irregolari agli effetti della stessa legge e regolamento, non possono essere registrati, nè presentati in qualunque modo e ammessi a far prova in giudizio, nè citati in atti pubblici, sentenze, ordinanze e decreti giudiziali, nè ricevuti da pubblici uffici in genere, fino a tanto che non siano stati regolarizzati.

 

Titolo X

 

SANZIONI

 

Capo I

 

SANZIONI DI CARATTERE CIVILE

 

          Art. 30. [44]

     Le seguenti violazioni delle norme del presente decreto e del relativo regolamento sono punite:

     a) con la pena pecuniaria da due a otto volte l'imposta dovuta, quando per la corresponsione dell'imposta sull'entrata non sia stato posto in essere o non sia tenuto il documento prescritto dalla presente legge o dal regolamento.

     Nella stessa pena pecuniaria s'incorre per l'omessa corresponsione dell'imposta sull'entrata per le vendite al minuto e per le prestazioni al dettaglio di cui all'art. 8, lettere b) e c), quando l'accertamento sia effettuato in base ad elementi concernenti l'attività, l'importanza ed il movimento economico dell'azienda od abbia luogo in base alle risultanze dei documenti e delle carte contabili dell'azienda stessa;

     b) con la pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta dovuta, quando il documento prescritto per la corresponsione della imposta sull'entrata non sia assoggettato in tutto o in parte all'imposta.

     La stessa pena pecuniaria si applica per il mancato pagamento della imposta in base a quote fisse annuali o in altro modo determinata in dipendenza degli accordi intervenuti, a norma del precedente art. 16, fra l'amministrazione finanziaria e le associazioni sindacali competenti, quando l'imposta, giusta i detti accordi, deve essere corrisposta dal contribuente mediante la diretta applicazione delle prescritte marche;

     c) con la stessa pena pecuniaria di cui alla lettera b), salvo il disposto del successivo art. 31, quando per i passaggi di merci in sospeso, in conto deposito ed a scopo di lavorazione e per i passaggi di merci per il tramite di ausiliari del commercio non siano osservate le norme stabilite nel regolamento;

     d) con la pena pecuniaria da lire 60 a lire 120 a carico dei giudici, funzionari, ufficiali pubblici, avvocati, procuratori e consulenti che non osservino le disposizioni di cui agli art. 28 e 29;

     e) con la pena pecuniaria da lire 5 a lire 10 per ogni documento, libro, bollettario e registro non conservato nei modi e termini stabiliti dall'art. 26.

     Per le infrazioni di cui alle lettere a), b) e c) è sempre dovuta l'imposta non corrisposta.

     Per le stesse infrazioni di cui sopra alle lettere a), b) e c), in luogo della pena pecuniaria ivi stabilita s'incorre in una soprattassa del 10 per cento dell'imposta dovuta, qualora l'imposta medesima, qualunque ne sia la forma del pagamento, sia stata corrisposta oltre i termini stabiliti dalla presente legge, ma prima dell'accertamento della violazione.

     Qualora il pagamento dell'imposta sia stato effettuato con marche, ma l'apposizione e l'annullamento delle medesime siano stati eseguiti in modo diverso da quello stabilito dal regolamento, il trasgressore incorre nella pena pecuniaria non inferiore al ventesimo e non superiore al decimo dell'imposta irregolarmente corrisposta.

 

          Art. 31.

     Nei passaggi di merci in conto deposito, in sospeso ed a scopo di lavorazione, quando siano osservate le norme stabilite col regolamento circa la registrazione dei detti passaggi sugli appositi libri, per l'inosservanza delle altre norme del regolamento si applica la pena pecuniaria non inferiore ad un decimo nè superiore alla metà dell'imposta afferente i passaggi, in luogo delle sanzioni stabilite dal precedente art. 30.

     La stessa pena pecuniaria ridotta si applica nei passaggi di merci posti in essere pel tramite di filiali, succursali, sedi, negozi, stabilimenti e depositi, ovvero a mezzo di rappresentanti, commessi viaggiatori, commissionari, mediatori ed altri intermediari aventi deposito di merci, quando, risultando osservate le norme stabilite dal regolamento, relative alla iscrizione presso il competente Consiglio provinciale delle corporazioni per quanto riguardi le filiali, succursali, sedi, negozi, stabilimenti e depositi ed al conferimento dell'incarico di intermediazione per quanto riguarda gli intermediari sopra accennati, non sia peraltro osservata qualcuna delle altre norme dallo stesso regolamento stabilite al riguardo.

     La detta pena pecuniaria ridotta si applica altresì per ogni altro intermediario non contemplato dal precedente comma, qualora, anche in mancanza del conferimento dell'incarico a mezzo di corrispondenza passata a copialettere, la funzione ausiliaria risulti da altri atti o documenti aventi carattere ufficiale, esibiti dall'interessato.

     Nei casi di cui sopra non si fa luogo a ripetizione di imposta.

 

Capo II

 

SANZIONI DI CARATTERE PENALE

 

          Art. 32. [45]

     Le seguenti violazioni delle norme della presente legge e del relativo regolamento sono punite:

     a) con l'ammenda da lire 500 a lire 3.000 per ogni vendita al minuto posta in essere senza il pagamento dell'imposta o col pagamento di un'imposta inferiore a quella dovuta. L'ammenda trova applicazione solo nei casi di flagrante accertamento;

     b) con l'ammenda da lire 200 a lire 1.000 per ogni corrispettivo pagato senza la corresponsione dell'imposta in dipendenza delle prestazioni al dettaglio di cui all'art. 8, lettera c);

     c) con l'ammenda da tre a nove volte l'imposta dovuta, quando sul documento posto in essere per la corresponsione dell'imposta sia stato indicato un corrispettivo inferiore a quello riscosso o pattuito e quando, nel caso di pagamento dell'imposta in modo virtuale, od in base ad apposito libro, registro o bollettario, giusta le norme del regolamento e degli accordi stipulati a norma del precedente art. 16, sia stata dichiarata o annotata un'entrata inferiore a quella effettivamente conseguita.

     Nella stessa ammenda si incorre per le infedeli dichiarazioni nelle denunce prescritte dagli accordi sopra citati per la corresponsione dell'imposta sull'entrata.

     d) con l'ammenda da lire 200 a lire 1.000 per il rifiuto di presentare, giusta le disposizioni dell'art. 27, i documenti richiamati ed indicati nello stesso art. 27 o prescritti dal regolamento o dagli accordi stipulati a norma dell'art. 16.

     Per le violazioni di cui alle lettere a), b) e c) è sempre dovuta l'imposta non corrisposta, oltre una soprattassa pari all'imposta.

 

Capo III

 

SANZIONI SPECIALI PER LE VIOLAZIONI DELLE NORME CONCERNENTI IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ALL'IMPORTAZIONE

 

          Art. 33.

     Quando in confronto della dichiarazione di cui all'art. 18 sia accertato dalla dogana un valore diverso da quello dichiarato e l'ammontare dell'imposta liquidata secondo gli accertamenti della dogana superi del 5 per cento quello risultante dalla dichiarazione, il dichiarante è punito con l'ammenda dalla metà a due volte la differenza dell'imposta.

     La stessa pena è applicabile quando, nel caso di merci tassate in base al valore ufficiale, la dogana accerti differenza di qualità e di quantità che determini un valore imponibile d'imposta superiore del 5 per cento a quello risultante dalla dichiarazione.

     Quando per le merci importate sia accertato, dopo l'uscita delle merci stesse dalla dogana, un valore superiore a quello risultante dai documenti esibiti ed in base ai quali è stato liquidato il tributo, il dichiarante è punito con l'ammenda da due a sei volte l'imposta dovuta.

     Nel caso peraltro di fattura estera indicante un prezzo superiore a quello in base al quale la relativa imposta è stata corrisposta alla dogana a norma dell'art. 17, il destinatario della fattura non è punibile qualora all'atto dell'accertamento della violazione la fattura stessa risulti regolarizzata col pagamento dell'imposta dovuta sulla eccedenza o mediante apposizione ed annullamento di ambedue le sezioni delle prescritte marche sulla fattura medesima o a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme di cui al precedente art. 9.

     In ogni caso, quando le violazioni di questo decreto sono connesse con una corrispondente violazione della legge doganale avente carattere di delitto (contrabbando), anche tali violazioni sono considerate delitto e punite con la multa da due a dieci volte l'imposta sulla entrata frodata o che si tentava di frodare.

 

          Art. 34.

     Colui che rende una falsa dichiarazione all'atto in cui importa merci in sospeso ai sensi dell'art. 22, è punito con l'ammenda da due a sei volte l'ammontare della imposta dovuta, ragguagliata al valore della merce che è stata presentata all'ufficio doganale e alla quale si riferisce la falsa dichiarazione.

     Si applica la stessa pena a colui che rende una falsa dichiarazione all'atto in cui esporta merci in sospeso ai sensi del citato art. 22 ed in tal caso la pena è ragguagliata al valore della merce falsamente dichiarato all'ufficio doganale.

     Fuori dei casi preveduti nei due commi precedenti, colui che presenta per la riesportazione, ai sensi dell'art. 22, merci che siano in tutto od in parte diverse da quelle che avrebbero dovute essere riesportate, è punito con l'ammenda da due a sei volte l'imposta dovuta sul valore di quelle fra le merci importate in sospeso, rispetto alle quali ha avuto luogo la sostituzione.

     La stessa pena si applica a chi, nel caso di reimportazione ai sensi del citato art. 22, presenti all'ufficio doganale merci che siano in tutto od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere reimportate. La pena è ragguagliata al valore delle merci che sono state presentate in sostituzione di quelle esportate in sospeso.

 

Capo IV

 

SANZIONI SPECIALI PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME CONCERNENTI IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULL'ENTRATA A MEZZO DEL SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

 

          Art. 35.

     Colui che, essendo obbligato al pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, lo effettua invece con l'applicazione di marche, è soggetto, anche quando ricorra al frazionamento del corrispettivo costituente un'unica entrata, alla pena pecuniaria da un decimo alla metà della somma corrispondente all'imposta irregolarmente corrisposta.

     E' altresì soggetto, a titolo di refusione d'aggio, al pagamento di una somma pari all'aggio corrispondente all'importo delle marche applicate.

     Colui che, essendo obbligato al pagamento dell'imposta con postagiro tratto sul proprio conto corrente, lo effettui invece mediante versamento diretto all'ufficio postale, è soggetto alla pena pecuniaria non inferiore ad un ventesimo e non superiore ad un quarto della imposta corrisposta irregolarmente.

     Per la omessa apertura del conto corrente postale e relativa costituzione del deposito vincolato, nei modi e termini stabiliti dall'art. 10, è applicabile la pena pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore all'ammontare della somma non depositata.

     L'intestatario del conto corrente, il quale riduca il saldo attivo del conto al disotto del limite vincolato a norma del citato art. 10 e non lo reintegri nel termine prescritto dal regolamento, incorre nella pena pecuniaria da un minimo non inferiore alla metà della somma occorrente per reintegrare il deposito ad un massimo pari all'ammontare della stessa somma.

 

          Art. 36.

     Chiunque, nel caso di pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, dichiara falsamente sui prescritti documenti, al fine di sottrarsi al pagamento della imposta, di avere corrisposto la imposta medesima in effetti non pagata, è punito con la multa fino a lire 3.000, indipendentemente dalle altre sanzioni previste dal codice penale e dal presente decreto.

 

Capo V

 

SANZIONI SPECIALI PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IN ABBONAMENTO O IN ALTRO MODO VIRTUALE

 

          Art. 37.

     Colui che, essendo obbligato a corrispondere l'imposta in abbonamento o in altro modo virtuale a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento, ne effettua il pagamento a mezzo di marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali, è soggetto alla pena pecuniaria da un decimo alla metà della somma corrispondente all'imposta irregolarmente corrisposta.

     Per l'omessa presentazione, nei termini, delle denuncie, dichiarazioni e prospetti prescritti dal presente decreto e dal regolamento ai fini del pagamento dell'imposta in abbonamento o in altro modo virtuale, si incorre, indipendentemente da ogni altra sanzione eventualmente applicabile, nella pena pecuniaria da lire 100 a lire 500.

     Nella stessa pena pecuniaria da lire 100 a lire 500 si incorre per l'omessa presentazione, nei termini, delle denunzie prescritte dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16, ai fini del pagamento dell'imposta sull'entrata [46] .

     Per gli accordi di cui al comma precedente, già stipulati, si incorre nella detta pena pecuniaria da lire 100 a lire 500 per l'omessa presentazione delle prescritte denunzie entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge [47] .

     Trascorso peraltro un anno dalla scadenza dei prescritti termini senza che il contribuente abbia provveduto alla presentazione delle denuncie, dichiarazioni e prospetti di cui ai tre commi precedenti, si rende applicabile nei confronti del contribuente stesso anche la sanzione di cui alla lettera a) dell'art. 30 [48] .

 

          Art. 38. [49]

     Nel caso di mancato pagamento dell'imposta da corrispondersi in modo virtuale o del canone di imposta ovvero del supplemento di canone, nei termini prescritti dalla presente legge, dal regolamento, dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16 e dalle autorizzazioni concesse dal Ministro per le finanze in base alla facoltà conferitagli dal penultimo comma dell'art. 8, il contribuente incorre in una sopratassa pari al 10 per cento della somma dovuta.

     Nel caso di pagamento rateale dell'imposta, il contribuente, ove non effettui il pagamento nei modi e termini stabiliti dal regolamento e dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16, decade dal beneficio della rateazione ed è obbligato al pagamento in una sola volta, dell'imposta ancora dovuta, incorrendo in una sopratassa pari al 10 per cento della rata o delle rate d'imposta scadute e non pagate.

 

          Art. 39.

     Gli incaricati della riscossione della imposta di consumo sulle carni e sui vini, mosti ed uve da vino, quando accertano il mancato pagamento della detta imposta, hanno l'obbligo di redigere separato processo verbale nel caso di mancato pagamento della imposta di cui al presente decreto e devono trasmettere il verbale stesso all'intendente di finanza per l'ulteriore corso [50] .

     Tuttavia, in caso di definizione in via breve della violazione alle norme sulla imposta di consumo, il trasgressore, qualora effettui in pari tempo anche il pagamento della imposta sull'entrata e di una sopratassa pari a quest'ultima imposta non è soggetto alle sanzioni stabilite dal precedente art. 30.

     L'imposta e la relativa sopratassa si riscuotono mediante apposizione ed annullamento, da parte degli incaricati suddetti, delle prescritte marche sulla stessa ricevuta rilasciata per la riscossione della imposta di consumo.

     Gli appaltatori della riscossione delle imposte di consumo ed i funzionari dei comuni che nell'esercizio delle loro funzioni omettano l'adempimento di alcuni degli obblighi previsti dal presente decreto e dal relativo regolamento, sono soggetti, salvo che il fatto costituisca reato, alla pena pecuniaria da lire 50 a lire 150.

 

Capo VI

 

SANZIONI SPECIALI

 

          Art. 40.

     Nei casi di violazione di eccezionale gravità, ovvero di abituale violazione, può essere ordinata senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni stabilite dal presente decreto, la chiusura dell'esercizio o della fabbrica, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

     Negli stessi casi di cui sopra e con le stesse norme di cui al citato art. 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, può essere ordinato il ritiro della licenza di esercizio quando il trasgressore eserciti un'attività commerciale o industriale ambulante.

 

          Art. 41.

     Le disposizioni e sanzioni stabilite dal Titolo X della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, in materia di contraffazione, smercio e uso di valori bollati, trovano applicazione anche per le marche prescritte per il pagamento della imposta stabilita dal presente decreto.

     Indipendentemente dalle sanzioni stabilite dal codice penale in materia di falso, è punito con la reclusione fino ad un anno chiunque ripristina con qualunque mezzo marche da bollo e valori bollati precedentemente usati, ovvero detiene, smercia od usa marche e valori ripristinati.

 

          Art. 42.

     Ogni altra violazione al presente decreto ed al regolamento, non contemplata dai precedenti articoli, è punita con la pena pecuniaria da lire 5 a lire 50.

 

Titolo XI

 

RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI CONTRIBUENTI

 

          Art. 43. [51]

     Al pagamento dell'imposta non corrisposta, delle sopratasse e delle pene pecuniarie sono tenuti coloro che a norma della presente legge e del relativo regolamento hanno l'obbligo del pagamento dell'imposta all'erario.

     Nel caso peraltro di trasferimenti di materie, merci e prodotti fra commercianti ed industriali, al pagamento dell'imposta, delle soprattasse e delle pene pecuniarie sono obbligate solidalmente entrambe le parti contraenti. Non sussiste la solidarietà qualora sia fornita la prova, esclusa quella testimoniale, che l'infrazione è imputabile ad una sola delle parti.

     L'ammenda stabilita dalle lettere a) e b) dell'art. 32 per l'omesso pagamento sull'imposta dell'entrata per le vendite al minuto e per le prestazioni al dettaglio si applica esclusivamente al venditore o a colui che esegue la prestazione.

     Per le violazioni di cui alla lettera c) dello stesso art. 32 l'ammenda si applica a colui che a obbligo della emissione del documento e della tenuta dei libri, bollettari e registri prescritti per la corresponsione dell'imposta. Nel caso peraltro di rapporti fra commercianti, industriali ed esercenti, in eguale ammenda incorre anche l'altra parte contraente.

     Qualora il trasferimento di materie, merci, e prodotti fra commercianti od industriali sia avvenuto senza il rilascio del prescritto documento o con documento non assoggettato ad imposta o recante una indicazione di prezzo inferiore a quello riscosso o pattuito, ovvero una indicazione infedele dei suoi elementi costitutivi, colui che ha ricevuto la merce è obbligato, entro il termine di giorni quindici dal ricevimento della merce stessa, a formare una distinta contenente gli estremi del trasferimento ed a pagare l'imposta dovuta nei modi prescritti dall'art. 9 della presente legge. Osservato tale precetto, egli è esonerato da qualsiasi responsabilità, ferma restando peraltro la responsabilità del venditore.

 

Titolo XII

 

PRIVILEGI, PRESCRIZIONI, DILAZIONI, RIMBORSI E RECUPERI

 

Capo I

 

PRIVILEGIO DELL'ERARIO

 

          Art. 44.

     Il credito dello Stato per l'imposta non corrisposta a norma del presente decreto e per le eventuali sopratasse incorse, è privilegiato sulla generalità dei mobili dei suoi debitori.

     Tale privilegio ha lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'art. 1957 del codice civile, al quale è tuttavia posposto.

 

Capo II

 

PRESCRIZIONI

 

          Art. 45.

     Per l'imposta e per le sopratasse stabilite dal presente decreto il diritto dello Stato si estingue per prescrizione col decorso di dieci anni, salvo quanto è disposto dal successivo art. 47, ultimo comma, per l'imposta riscossa dalle dogane.

     Peraltro la compiuta prescrizione non autorizza l'uso o la produzione degli atti e scritti irregolari agli effetti del presente decreto senza l'effettivo pagamento delle imposte, delle sopratasse e del minimo delle pene pecuniarie dallo stesso stabilite.

 

Capo III

 

DILAZIONI

 

          Art. 46.

     E' in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concedere il pagamento a rate, in un termine non maggiore di anni quattro, con la corresponsione dell'interesse a scalare del 4 per cento, dell'imposta, delle ammende, delle pene pecuniarie e delle sopratasse definitivamente dovute per trasgressioni al presente decreto ed al regolamento.

     La concessione della dilazione è fatta nei modi e con le garanzie da stabilirsi col regolamento e deve risultare da atto scritto.

     Se il debitore ritarda il pagamento di una rata oltre venti giorni dalla scadenza, decade dal beneficio della dilazione ed è obbligato a pagare in una volta sola le rate residue coi relativi interessi maturati ed incorre, limitatamente al debito di imposta, in una sopratassa pari al 10 per cento della imposta ancora dovuta.

 

Capo IV

 

RIMBORSI E RECUPERI

 

          Art. 47.

     L'imposta erroneamente corrisposta a mezzo di marche applicate dal contribuente, non è rimborsabile.

     E' ammesso il rimborso dell'imposta erroneamente corrisposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali o in modo virtuale, in base a regolare istanza da prodursi dagli interessati nel termine di un anno dall'effettuato pagamento della imposta.

     Nei casi di riscossione dell'imposta in abbonamento in base a canoni provvisori soggetti a conguaglio, per l'eventuale credito risultante a favore del contribuente che cessa dall'esercizio della propria attività commerciale od industriale, il termine di un anno per la richiesta del rimborso decorre dal giorno dell'avvenuta notificazione di tale credito al contribuente medesimo da parte dell'Ufficio del registro.

     Per le merci importate non è ammesso il rimborso quando il reclamo ha per oggetto la qualificazione, la quantità o il valore di merci già asportate dalla dogana.

     (Omissis) [52].

     L'imposta in tutto od in parte non riscossa alla dogana all'atto dell'importazione è ricuperata dalla dogana con le norme e nei termini stabiliti dall'art. 15 della legge doganale, testo unico approvato con regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20.

 

Titolo XIII

 

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - ORGANI COMPETENTI E LORO FACOLTA'

 

          Art. 48.

     L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel relativo regolamento, le quali costituiscono reato, spetta:

     1) agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del corpo della regia guardia di finanza;

     2) agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria;

     3) ai funzionari dell'amministrazione delle finanze muniti di speciale tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, che li abilita all'accertamento suddetto;

     4) ai funzionari doganali nell'àmbito del loro ufficio ed in conseguenza dell'esercizio delle loro funzioni d'istituto;

     5) agli incaricati dei comuni ed agli appaltatori della riscossione delle imposte di consumo sulle carni.

     L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto le quali non costituiscono reato, è di competenza degli Organi di cui sopra ai numeri 1, 3 e 5.

     Agli scopritori delle infrazioni spetta la compartecipazione stabilita per le tasse di bollo a tariffa speciale di cui al regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, e modificazioni successive.

 

          Art. 49.

     In caso di gravi indizi di violazioni alle disposizioni del presente decreto gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del corpo della regia guardia di finanzia ed i funzionari dell'amministrazione delle finanze, di cui ai numeri 1 e 3 del precedente art. 48, possono eseguire perquisizioni domiciliari con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

     In caso di gravi o di ripetute violazioni alle norme stabilite dal presente decreto per il pagamento dell'imposta sulle vendite al minuto, accertate a carico di una ditta commerciale o industriale, come pure quando si abbiano fondati motivi, per ritenere che una ditta commerciale o industriale non corrisponde regolarmente l'imposta dovuta per le vendite suddette, il Ministero delle finanze può disporre un controllo permanente anche per più giorni, presso gli uffici ed i locali di vendita della ditta, allo scopo di accertare l'effettivo movimento di affari dell'azienda ed imporre altresì l'uso, per il pagamento dell'imposta, di un registratore di cassa o di altro mezzo meccanico di registrazione autorizzato e controllato dall'amministrazione.

 

          Art. 50.

     Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto e nel regolamento sono constatate mediante processo verbale, cui devono unirsi gli atti, scritti, bollettari e registri non in regola ai fini del presente decreto che costituiscono la prova della violazione.

     Il contribuente può ritenere gli atti, gli scritti, i bollettari e i registri che dovrebbero essere uniti al verbale di accertamento, previo deposito, nell'atto della contestazione della trasgressione, di una somma pari complessivamente all'ammontare della imposta e della eventuale sopratassa dovute a norma di legge, ovvero al quinto del massimo della pena pecuniaria, ammenda o multa comminate, nei casi in cui non siano dovute la imposta o la sopratassa.

     L'autorità procedente fa constare, nel processo verbale, del detto deposito effettuato a norma del precedente comma e dà corso al processo verbale medesimo.

 

          Art. 51.

     Le controversie circa la valutazione dell'entrata derivante dalle operazioni attive compiute da aziende od istituti esercenti il credito sono di competenza, in unica istanza, del collegio di cui all'art. 9 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, istituto per la risoluzione delle controversie relative al valore dei titoli agli effetti dell'imposta di negoziazione, al quale può farsi ricorso dagli interessati entro trenta giorni dalla notificazione della liquidazione dell'imposta sull'entrata effettuata dall'ufficio del registro. Il ricorso al detto collegio non sospende il pagamento dell'imposta. Contro le decisioni del collegio è ammesso gravame in sede giudiziaria per questioni di diritto.

     Le controversie concernenti la classificazione doganale ed il valore delle merci per l'applicazione dell'imposta sull'entrata da parte delle dogane sono decise con le stesse norme stabilite per la risoluzione delle controversie doganali dal testo unico di legge 9 aprile 1911, n. 330 e successive modificazioni.

 

          Art. 52.

     Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni prevedute dal presente decreto e dal relativo regolamento sono applicabili le norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. In deroga peraltro al disposto dell'art. 56 capoverso, della legge citata, il ricorso al Ministro delle finanze è ammesso quando la pena pecuniaria incorsa a norma della presente legge sia superiore nel massimo a lire 5.000.

     Contro l'ordinanza definitiva dell'intendente di finanza e contro il decreto del Ministro per le finanze, emesso a norma dell'art. 58 della stessa legge, è consentito gravame dinanzi all'autorità giudiziaria in sede civile. Il detto gravame deve essere proposto, previo pagamento dell'imposta e della eventuale sopratassa determinate nell'ordinanza dell'intendente o nel decreto del Ministro delle finanze, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della stessa ordinanza o decreto [53] .

     Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni aventi carattere di contravvenzione prevedute da questa legge e dal relativo regolamento, connesse con reati contemplati dalla legge doganale, si applicano le disposizioni di quest'ultima legge.

 

Titolo XIV

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 53.

     L'imposta stabilita dal presente decreto non si applica per le entrate derivanti da vendite, appalti, forniture, prestazioni di opera od altro, fatte alle amministrazioni dirette od autonome dello Stato, al P.N.F., all'Opera nazionale dopolavoro ed alla G.I.L. nonchè a quegli Enti che, per legge, sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, risultino già aggiudicate o in corso di aggiudicazione. Del pari l'imposta non si applica sulle somme pagate dalle amministrazioni dirette od autonome dello Stato, in dipendenza di convenzioni che a tale data siano già state stipulate [54] .

     L'imposta non si applica altresì per le entrate costituite dalle somme percepite da ditte esercenti servizi pubblici a titolo di sussidi e sovvenzioni già concessi a tale data dallo Stato o da altri Enti pubblici e per la durata della concessione.

 

          Art. 54.

     La tassa di scambio di cui al regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1009, e successive disposizioni e modificazioni, è abolita a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Resta fermo peraltro l'obbligo della conservazione dei documenti posti in essere per l'applicazione della tassa di scambio, per il periodo di un tempo stabilito dall'art. 88 del suddetto regio decreto-legge.

     Le entrate derivanti da atti economici posti in essere a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono soggette all'imposta stabilita da questo stesso decreto anche se i detti atti economici abbiano per oggetto merci per le quali in qualunque tempo e modo, con l'applicazione sia della normale aliquota che delle aliquote speciali, anche una volta tanto, sia stata scontata in precedenza la tassa di scambio a norma del citato regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, e successive disposizioni e modificazioni e nessun rimborso compete per la tassa di scambio corrisposta nella misura e nei modi accennati.

     Per gli atti economici aventi per oggetto trasferimenti di merci fra industriali commercianti ed esercenti, compiuti anteriormente all'8 febbraio 1940, l'imposta non è dovuta, ancorchè la consegna o la spedizione della merce si effettui dopo la detta data, sempre quando risulti dai libri di commercio regolarmente tenuti dalla ditta venditrice, che fu emessa fattura, e fu eseguito il relativo pagamento prima della detta data [55] .

     E' dal pari abolita, dalla stessa data, la tassa di bollo sulle note e conti dei ristoranti e trattorie di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3274.

     L'aliquota proporzionale di registro per gli appalti ed altri simili contratti di cui all'art. 52 della tariffa allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, elevata al 3 per cento in forza dell'art. 1, allegato B, del regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 11, è ripristinata nella misura del 2 per cento.

     Sono abrogate le disposizioni di cui agli artt. 3, lettere b) e c) e 81, lettera d), della tariffa allegato A, alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e le disposizioni che ad essa fanno riferimento.

     E' pure abrogato il 2° comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato B, convertito con la legge 13 gennaio 1938, n. 11.

     Per gli appalti ed altri contratti sopra richiamati, i cui prezzi e corrispettivi, stabiliti in somma determinata, non superino lire 20.000, l'imposta di registro, indipendentemente dall'imposta sull'entrata dovuta a norma dell'art. 8, lettera h) del presente decreto, può essere corrisposta in base a note, conti o fatture da redigersi in doppio esemplare al momento della convenzione, applicando su tale documento le marche doppie di cui alla lettera c) dell'art. 56. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta di registro restano in ogni caso ferme le disposizioni della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni.

 

          Art. 55.

     Per le violazioni alla legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e disposizioni successive, costituenti illeciti civili, accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le pene pecuniarie incorse, non pagate alla stessa data, sono ridotte ad un ventesimo del massimo stabilito dalla legge, a condizione che il pagamento della tassa dovuta e delle pene pecuniarie ridotte sia effettuato entro il 1° agosto 1940 [56] .

     Per le stesse violazioni alla legge sulla tassa di scambio di cui sopra costituenti illecito civile, che saranno accertate a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo decreto, le pene pecuniarie stabilite dalla legge sono del pari ridotte al ventesimo del massimo stabilito dalla stessa legge, a condizione che il pagamento della tassa di scambio dovuta e dalla pena pecuniaria ridotta sia effettuato entro tre mesi dalla data del verbale di accertamento.

 

          Art. 56.

     Per il pagamento dell'imposta sull'entrata a mezzo di marche sono istituiti tre distinti tipi di marche da bollo doppie in relazione alla natura dell'entrata imponibile:

     a) marche per il pagamento dell'imposta sulle entrate derivanti dall'esercizio di vendita al minuto;

     b) marche per il pagamento dell'imposta sulle entrate derivanti agli esercenti professioni ed arti, i cui redditi sono classificabili, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, in categoria C10;

     c) marche per il pagamento dell'imposta sulle entrate derivanti da ogni altro atto economico che dà luogo ad entrata imponibile a norma del presente decreto.

     Con decreto reale sono determinati la forma, i tagli e le altre caratteristiche delle suddette marche.

     Per i primi quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere usate, in luogo delle marche prescritte dalla lettera a), tanto le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio, come quelle ad unica sezione in vigore per l'applicazione della ordinaria tassa di bollo. In luogo delle marche prescritte dalla lettera b) possono essere usate, fino ad esaurimento delle scorte esistenti, le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio e fino a contraria disposizione anche le marche di cui alla lettera c), del presente articolo. In luogo delle marche prescritte dalla lettera c), fino ad esaurimento delle scorte esistenti, le marche già in uso per la corresponsione della tassa di scambio [57] .

 

          Art. 57.

     Con successivi regi decreti, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, tutte le norme interpretative, integrative e complementari, nonchè di coordinamento con altre leggi, che possano occorrere per la più organica disciplina della materia, oggetto del presente decreto.

     E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione dell'imposta sull'entrata istituita col presente decreto.

     Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 58.

     Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore nel ventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 giugno 1940, n. 762. Le disposizioni del presente decreto cessano di avere applicazione per effetto dell’art. 90 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 1973.

[2]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12 del R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452.

[3]  Lettera modificata dalla legge di conversione e così sostituita dall'art. unico della L. 18 dicembre 1962, n. 1717.

[4]  Lettera così modificata dalla legge di conversione. Per l’interpretazione autentica della presente lettera vedi l'art. 12 del R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452.

[5]  Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[6]  Lettera modificata dalla legge di conversione e abrogata dall'art. 3 del D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 386.

[7]  Lettera aggiunta dall'art. 2 della L. 4 luglio 1941, n. 770.

[8]  Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[9]  Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[10]  Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[11]  Lettera già modificata dalla legge di conversione e così ulteriormente modificata dall'art. 9 del R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452.

[12]  Comma aggiunto dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 13 del R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452.

[13]  Comma aggiunto dall'art. 13 del R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452.

[14]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[15]  Articolo modificato dalla legge di conversione, dalla L. 4 luglio 1941, n. 770 e così sostituito dell'art. 3 della stessa L. 4 luglio 1941, n. 770.

[16]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[17]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[18]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[19]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[20]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[21]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[22]  Lettera abrogata dall'art. 3 del D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 348.

[23]  Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[24]  Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[25]  Articolo già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L. 4 luglio 1941, n. 770.

[26]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[27]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[28]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[29]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[30]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[31]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[32]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[33]  Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 348.

[34]  Comma aggiunto dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. unico della L. 24 marzo 1959, n. 112.

[35]  Comma aggiunto dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. unico della L. 24 marzo 1959, n. 112.

[36]  Lettera aggiunta dalla legge di conversione.

[37]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[38]  Comma abrogato dall'art. 7 della L. 31 luglio 1954, n. 570.

[39]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[40]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[41]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[42]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[43]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[44]  Articolo così sostituito dall'art. 19 del R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452.

[45]  Articolo modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 20 del R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452.

[46]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[47]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[48]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[49]  Articolo modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 21 del R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452.

[50]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[51]  Articolo così sostituito dall'art. 24 del R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452.

[52]  Comma abrogato dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 26 marzo 1946, n. 221.

[53]  La Corte costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1961, n. 79, ha dichiarato la illegittimità del secondo periodo del presente comma.

[54]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[55]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[56]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[57]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.