Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.11 imposta generale sull'entrata |
Data: | 18/12/1962 |
Numero: | 1717 |
§ 95.11.3b - Legge 18 dicembre 1962, n. 1717. [1]
Modifica dell'art. 1, lettera c), della legge 19 giugno 1940, n. 762, che converte in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo di una imposta generale sull'entrata.
(G.U. 29 dicembre 1962, n. 331).
La lettera c) dell'art. 1 della
"c) i contributi dovuti alle associazioni sindacali; le oblazioni fatte ad Enti od istituti aventi scopi religiosi o di beneficenza, di assistenza, di cultura, di educazione, di istruzione, di igiene o di pubblica utilità come pure le oblazioni fatte dagli stessi enti ed istituti, le rette di spedalità e di ricovero a carico di enti pubblici o di pubblica beneficenza, i contributi ed i relativi accessori versati per le assicurazioni sociali e per forme di previdenza o di assistenza costituite per legge, contratto collettivo e norme equiparate, o per regolamento aziendale nonchè i contributi e le quote associative versate dagli associati alle mutue volontarie ed alle società di mutuo soccorso, aventi lo scopo esclusivo di provvedere al pronto soccorso, all'assistenza sanitaria, alla corresponsione di indennità di malattia, di assegni e di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti".
[1] Abrogata dall'art. 24 del