Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.11 imposta generale sull'entrata |
Data: | 24/03/1959 |
Numero: | 112 |
Sommario |
Art. unico. Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 17 del decreto-legge 9 maggio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, sono sostituiti dai [...] |
§ 95.11.2d - Legge 24 marzo 1959, n. 112. [1]
Modificazione del penultimo ed ultimo comma dell'art. 17 del decreto-legge, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, 9 maggio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n 762.
(G.U. 6 aprile 1959, n. 82).
Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 17 del
"Le vendite nel territorio della Repubblica aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il territorio stesso, non sono soggette ad imposta sull'entrata, a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'articolo 19 della tabella allegato A, al
La data di vendita nel territorio della Repubblica agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, è quella risultante dal bollo a calendario apposto dall'Ufficio del registro o dall'Ufficio doganale sulle accennate fatture".
[1] Abrogata dall'art. 1 del