Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.5 entrate |
Data: | 17/11/2014 |
Numero: | 172 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 |
Art. 2 . Modifiche all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 |
Art. 3 . Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 |
Art. 4 . Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 |
Art. 5 . Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 |
Art. 6 . Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 |
Art. 7 . Modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 |
Art. 8 . Disposizioni transitorie |
Art. 9 . Integrazioni agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 |
§ 27.5.80 - D.P.R. 17 novembre 2014, n. 172.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale.
(G.U. 26 novembre 2014, n. 275)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Visti gli articoli 47 e 48 della
Visto l'articolo 3, comma 19, della
Visto l'articolo 1, comma 206, della
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del
1. All'articolo 2 del
a) al comma 1, le parole da: «per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assistenza ai rifugiati, per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della
b) al comma 3, la parola: «metereologici» è sostituita dalla seguente: «meteorologici»;
c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al
d) al comma 5, dopo le parole: «alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della
e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5.1. Gli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del
5.2. La domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, riguardante il medesimo intervento può essere presentata per una sola delle tipologie di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1.»;
f) al comma 5-bis le parole: «di cui ai commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1»;
g) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari quando esulano effettivamente dall'attività ordinaria e dalla corrente cura degli interessi coinvolti e non sono ricompresi nella programmazione ordinaria dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Gli interventi di cui al comma 5.1 sono considerati straordinari quando non siano oggetto di altre linee di finanziamento o le stesse siano insufficienti a coprire l'intero intervento.»;
Art. 2. Modifiche all'articolo 2-bis del
1. All'articolo 2-bis del
a) al comma 1, le parole: «quattro quote uguali per le quattro tipologie» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote uguali per le cinque tipologie»;
b) al comma 2, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto dell'urgenza, dell'esigenza di tendenziale concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi.»;
d) al comma 5, le parole: «tenendo conto della natura straordinaria, della necessità e dell'urgenza dei medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro.»;
e) al comma 7, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3 del
a) al comma 1, prima delle parole: «possono presentare domanda,» sono inserite le seguenti: «Per le categorie di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5,»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per la categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della
Art. 4. Modifiche all'articolo 5 del
1. All'articolo 5 del
a) al comma 1 le parole: «procede alla valutazione delle singole iniziative» sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle commissioni di cui al comma 2.»;
b) al comma 2 la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole: «dell'amministrazione statale competente per materia» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni statali competenti per materia. Ove le domande presentate per le singole tipologie di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 5.1, siano in numero superiore a 1.000, è possibile istituire una o più commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per la categoria relativamente alla quale si è verificato il predetto esubero.»;
d) al comma 2, terzo periodo, le parole: «dell'amministrazione statale competente» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni statali competenti».
Art. 5. Modifiche all'articolo 6 del
1. All'articolo 6 del
a) al comma 1 le parole: «in conformità al modello riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità ai modelli riportati nell'Allegato A, per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 e nell'Allegato A-bis per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1, che costituiscono parte integrante del presente decreto.».
Art. 6. Modifiche all'articolo 8 del
1. All'articolo 8 del
a) al comma 4, secondo periodo le parole: «ovvero alla metà del finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «e, in aggiunta, la metà della quota del finanziamento eccedente i 30 mila euro.» e la parola: «lavori» è sostituita dalla seguente: «interventi»;
b) al comma 5, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
c) al comma 5, le parole: «da sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente» sono sostituite dalle seguenti: «da sei rappresentanti delle amministrazioni statali competenti» e le parole: «un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante delle amministrazioni statali competenti per materia»;
d) al comma 6, l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili, per le opere relative a interventi per calamità naturali nonchè per gli interventi concernenti la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili, adibiti all'istruzione scolastica, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della
Art. 7. Modifiche all'articolo 8-ter del
1. All'articolo 8-ter, comma 3, del
Art. 8. Disposizioni transitorie
1. Per l'anno 2014 il termine per la presentazione delle istanze per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 9. Integrazioni agli allegati A e B del
1. Dopo l'Allegato A è inserito il seguente:
2. Alla fine dell'Allegato B inserire il seguente punto:
«5. Interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.
Relazione tecnica completa delle seguenti voci:
1. denominazione dell'immobile oggetto dell'intervento e codice di identificazione (codice M.I.U.R);
2. indicazione dell'ente proprietario dell'immobile e della destinazione esclusiva all'istruzione scolastica ( numero classi e numero alunni);
3. indicazione del luogo di svolgimento dell'intervento (regione, provincia e comune);
4. esistenza di vincoli: urbanistici, paesaggistici, di interesse storico artistico o di altra natura;
5. indicazione se l'immobile sia opera di autore non più vivente e se l'esecuzione dello stesso risalga ad oltre settanta anni, secondo l'articolo 10, comma 5, del
6. esposizione sintetica dello stato di fatto dell'immobile tramite elementi grafici, fotografici e descrittivi coerenti con gli elaborati progettuali prodotti;
7. indicazione di eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, ovvero di rischio di perdita o di deterioramento dell'immobile;
8. descrizione degli obiettivi dell'intervento;
9. indicazione del livello di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando il progetto comprensivo dei relativi elaborati grafici, nonchè del computo metrico estimativo;
10. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione per tipologia di intervento e tempi di realizzazione (cronoprogramma) coerente con il livello di progettazione;
11. specificazione che il progetto costituisce/non costituisce il completamento dell'intervento o è parte di un lotto funzionale;
12. dichiarazione se per il medesimo intervento sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi;
13. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. lavori, oneri della sicurezza, somme a disposizione, etc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
14. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente) e suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF nelle principali voci di spesa previste (es. lavori, oneri della sicurezza, somme a disposizione, etc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA.
La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.
La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del .....( indicare l'ente) e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento. Ove quest'ultimo non sia un pubblico ufficiale o un dipendente della pubblica amministrazione, occorre indicare espressamente che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 3033