§ 27.5.80 - D.P.R. 17 novembre 2014, n. 172.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.5 entrate
Data:17/11/2014
Numero:172


Sommario
Art. 1 . Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
Art. 2 . Modifiche all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
Art. 3 . Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
Art. 4 . Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
Art. 5 . Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
Art. 6 . Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
Art. 7 . Modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
Art. 8 . Disposizioni transitorie
Art. 9 . Integrazioni agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76


§ 27.5.80 - D.P.R. 17 novembre 2014, n. 172.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale.

(G.U. 26 novembre 2014, n. 275)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

     Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;

     Visto l'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;

     Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

     1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole da: «per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assistenza ai rifugiati, per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;

     b) al comma 3, la parola: «metereologici» è sostituita dalla seguente: «meteorologici»;

     c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono inserite le seguenti: «e gli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;

     d) al comma 5, dopo le parole: «alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;

     e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5.1. Gli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa in sicurezza, nell'adeguamento antisismico e nell'efficientamento energetico degli edifici. Gli interventi, ove abbiano a oggetto i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

     5.2. La domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, riguardante il medesimo intervento può essere presentata per una sola delle tipologie di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1.»;

     f) al comma 5-bis le parole: «di cui ai commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1»;

     g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari quando esulano effettivamente dall'attività ordinaria e dalla corrente cura degli interessi coinvolti e non sono ricompresi nella programmazione ordinaria dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Gli interventi di cui al comma 5.1 sono considerati straordinari quando non siano oggetto di altre linee di finanziamento o le stesse siano insufficienti a coprire l'intero intervento.»;

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

     1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «quattro quote uguali per le quattro tipologie» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote uguali per le cinque tipologie»;

     b) al comma 2, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto dell'urgenza, dell'esigenza di tendenziale concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi.»;

     d) al comma 5, le parole: «tenendo conto della natura straordinaria, della necessità e dell'urgenza dei medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro.»;

     e) al comma 7, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

     1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, prima delle parole: «possono presentare domanda,» sono inserite le seguenti: «Per le categorie di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5,»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Per la categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica.».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

     1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: «procede alla valutazione delle singole iniziative» sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle commissioni di cui al comma 2.»;

     b) al comma 2 la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

     c) al comma 2, primo periodo, le parole: «dell'amministrazione statale competente per materia» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni statali competenti per materia. Ove le domande presentate per le singole tipologie di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 5.1, siano in numero superiore a 1.000, è possibile istituire una o più commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per la categoria relativamente alla quale si è verificato il predetto esubero.»;

     d) al comma 2, terzo periodo, le parole: «dell'amministrazione statale competente» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni statali competenti».

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

     1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: «in conformità al modello riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità ai modelli riportati nell'Allegato A, per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 e nell'Allegato A-bis per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1, che costituiscono parte integrante del presente decreto.».

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

     1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, secondo periodo le parole: «ovvero alla metà del finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «e, in aggiunta, la metà della quota del finanziamento eccedente i 30 mila euro.» e la parola: «lavori» è sostituita dalla seguente: «interventi»;

     b) al comma 5, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

     c) al comma 5, le parole: «da sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente» sono sostituite dalle seguenti: «da sei rappresentanti delle amministrazioni statali competenti» e le parole: «un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante delle amministrazioni statali competenti per materia»;

     d) al comma 6, l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili, per le opere relative a interventi per calamità naturali nonchè per gli interventi concernenti la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili, adibiti all'istruzione scolastica, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere o dalla verifica di conformità e dalla relazione sul conto finale nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.».

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

     1. All'articolo 8-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le parole: «I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per un anno a partire dalla conclusione dei lavori.» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzazione dei risparmi realizzati può essere richiesta entro un anno dalla conclusione dei lavori.».

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie

     1. Per l'anno 2014 il termine per la presentazione delle istanze per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è differito al 15 dicembre 2014 limitatamente agli interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico di proprietà dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

 

     Art. 9. Integrazioni agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

 

     1. Dopo l'Allegato A è inserito il seguente:

 

Allegato A bis

 

     2. Alla fine dell'Allegato B inserire il seguente punto:

     «5. Interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

     Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

     1. denominazione dell'immobile oggetto dell'intervento e codice di identificazione (codice M.I.U.R);

     2. indicazione dell'ente proprietario dell'immobile e della destinazione esclusiva all'istruzione scolastica ( numero classi e numero alunni);

     3. indicazione del luogo di svolgimento dell'intervento (regione, provincia e comune);

     4. esistenza di vincoli: urbanistici, paesaggistici, di interesse storico artistico o di altra natura;

     5. indicazione se l'immobile sia opera di autore non più vivente e se l'esecuzione dello stesso risalga ad oltre settanta anni, secondo l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

     6. esposizione sintetica dello stato di fatto dell'immobile tramite elementi grafici, fotografici e descrittivi coerenti con gli elaborati progettuali prodotti;

     7. indicazione di eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, ovvero di rischio di perdita o di deterioramento dell'immobile;

     8. descrizione degli obiettivi dell'intervento;

     9. indicazione del livello di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando il progetto comprensivo dei relativi elaborati grafici, nonchè del computo metrico estimativo;

     10. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione per tipologia di intervento e tempi di realizzazione (cronoprogramma) coerente con il livello di progettazione;

     11. specificazione che il progetto costituisce/non costituisce il completamento dell'intervento o è parte di un lotto funzionale;

     12. dichiarazione se per il medesimo intervento sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi;

     13. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. lavori, oneri della sicurezza, somme a disposizione, etc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;

     14. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente) e suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF nelle principali voci di spesa previste (es. lavori, oneri della sicurezza, somme a disposizione, etc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA.

     La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.

     La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del .....( indicare l'ente) e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento. Ove quest'ultimo non sia un pubblico ufficiale o un dipendente della pubblica amministrazione, occorre indicare espressamente che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante ai sensi dell'articolo 38 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.».

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 3033