§ 27.5.2 - R.D. 21 ottobre 1923, n. 2367.
Revisione delle entrate minori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.5 entrate
Data:21/10/1923
Numero:2367


Sommario
Art. 1.      Entro il 31 dicembre 1923 tutte le amministrazioni dello Stato procederanno
Art. 2.      Entro la stessa data del 31 dicembre 1923 sarà proceduto, colle norme e le cautele da determinarsi con speciale decreto, alla revisione delle entrate demaniali d'ogni [...]
Art. 3.      I canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di enti diversi o di privati, quali risultano attualmente fissati nelle singole convenzioni, sono [...]
Art. 4.      Entro l'anno 1923 sarà proceduto ad una completa revisione di tutte le tasse e sopratasse d'ancoraggio, di cui al capo IV della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificata [...]
Art. 5.      Entro il termine indicato nell'articolo precedente, sarà effettuata la revisione dei diritti araldici stabiliti dal regio decreto 2 luglio 1896, n. 313, modificato dal [...]
Art. 6. a
Art. 7.      L'art. 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale approvata col regio decreto 9 giugno 1921, n. 806, è modificato come segue
Art. 8.      I diritti di visita sanitaria, di cui all'art. 51 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, e quelli di visita al pollame [...]
Art. 9.      I diritti d'ispezione alle farmacie di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468, sono quadruplicati
Art. 10.      La partecipazione dello Stato agli utili annuali delle casse postali di risparmio è elevata da sette ad otto decimi
Art. 11.      Sono triplicate le ammende previste dalla legge del 30 giugno 1912, n. 739, sulla circolazione delle automobili
Art. 12.      I diritti degli archivi di Stato, stabiliti dal regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, sono modificati come è indicato nell'allegato B facente parte integrante del [...]
Art. 13.      Entro l'esercizio finanziario 1923-1924 sarà proceduto alla revisione di tutte le entrate minori coloniali aventi analogia con quelle contemplate dal presente decreto
Art. 14.      Le disposizioni del presente decreto, entrano in vigore col 1° gennaio 1924, salvo quanto è stabilito dall'art. 7 pei diritti metrici e del saggio, e salvo le [...]


§ 27.5.2 - R.D. 21 ottobre 1923, n. 2367. [1]

Revisione delle entrate minori.

(G.U. 13 novembre 1923, n. 266)

 

 

     Art. 1.

     Entro il 31 dicembre 1923 tutte le amministrazioni dello Stato procederanno:

     a) alla revisione dei corrispettivi, rimborsi, concorsi, contributi canoni d'ogni specie dovuti da enti o da privati per spese e prestazioni fatte per loro conto dallo Stato;

     b) all'aggiornamento dei prezzi di cessione delle merci, dei prodotti agrari ed industriali, dei prodotti artistici, dei materiali scientifici, dei prodotti di ogni specie di proprietà demaniale.

     I funzionari che nell'adempimento dei còmpiti di cui alle lettere a) e b) stabilissero corrispettivi, rimborsi, canoni o prezzi tali da recare perdite all'erario saranno di queste perdite responsabili.

     Le nuove tariffe dovranno avere applicazione non più tardi del 1° gennaio 1924.

 

          Art. 2.

     Entro la stessa data del 31 dicembre 1923 sarà proceduto, colle norme e le cautele da determinarsi con speciale decreto, alla revisione delle entrate demaniali d'ogni specie, al fine di aumentare il gettito di tutti indistintamente i redditi patrimoniali dello Stato.

 

          Art. 3.

     I canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di enti diversi o di privati, quali risultano attualmente fissati nelle singole convenzioni, sono elevati come appresso:

     per ogni chilometro di palificazione ad uso esclusivo degli interessati, lire 300;

     per ogni chilometro di filo appoggiato su dette palificazioni, lire 20;

     per ogni chilometro di filo appoggiato su palificazione dell'amministrazione telegrafica, lire 100.

     Per le società concessionarie di ferrovie e tramvie ad uso pubblico, questi canoni sono ridotti di un quarto; per le amministrazioni statali i canoni stessi sono ridotti della metà.

     Nulla è variato nei riguardi delle palificazioni e dei fili ad uso delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 4.

     Entro l'anno 1923 sarà proceduto ad una completa revisione di tutte le tasse e sopratasse d'ancoraggio, di cui al capo IV della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificata dalla legge 21 dicembre 1905, n. 890, e dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, o prevedute da altre leggi speciali.

     Nelle nuove tasse d'ancoraggio, sarà conglobato il diritto di faro istituito col regio decreto 14 giugno 1923, n. 1397, la cui applicazione rimane sospesa fino all'emanazione del provvedimento previsto dal comma precedente.

     Entro lo stesso termine predetto sarà proceduto alla revisione dei diritti di costituto sanitario di cui alla legge 16 luglio 1916, n. 947.

 

          Art. 5.

     Entro il termine indicato nell'articolo precedente, sarà effettuata la revisione dei diritti araldici stabiliti dal regio decreto 2 luglio 1896, n. 313, modificato dal regio decreto 31 marzo 1921, n. 517, al fine di aumentarne il provento.

 

          Art. 6.

     I diritti da corrispondersi dagli utenti metrici, fissati dall'art. 20 del testo unico delle leggi metriche e approvato col regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3a), e temporaneamente modificati dal decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1616, e dal regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1381, saranno, a decorrere dal biennio 1925-1926, riscossi in base alla tariffa indicata nell'allegato A, facente parte integrante del presente decreto.

     I diritti di verificazione prima, dei pesi e delle misure, e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni stabiliti dalla tabella A annessa al menzionato testo unico, quale risulta modificato dal decreto-legge 5 gennaio 1919, n. 30, saranno riscossi, in base alla tariffa contenuta nell'allegato A predetto.

     Saranno aumentati di un terzo i diritti di saggio e di marchio dei metalli preziosi e i diritti di verificazione facoltativa dei termometri, alcoolometri, ecc., di cui al regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473; il diritto di saggio non potrà essere inferiore a lire 2.

     Il ministro dell'economia nazionale fisserà la data d'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo.

 

          Art. 7.

     L'art. 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale approvata col regio decreto 9 giugno 1921, n. 806, è modificato come segue:

     "Per tutte le merci, tanto in temporanea custodia quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli, ovvero alla rinfusa, è riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di centesimi 15 per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale.

     Per le merci in temporanea custodia il suddetto diritto è aumentato a centesimi 30 dopo i primi dieci giorni di giacenza.

     Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio non si tiene conto in alcun caso del giorno d'entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana e, per le merci estere in temporanea custodia, neanche dei primi tre giorni completi di giacenza".

 

          Art. 8.

     I diritti di visita sanitaria, di cui all'art. 51 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, e quelli di visita al pollame ed alle pelli di cui alla legge 16 luglio 1916, n. 947, sono quadruplicati.

     Il massimo dell'indennità stabilita a carico dello Stato, per l'abbattimento di animali infetti, è portato da lire 300 a lire 600.

     Gli animali vivi, anche se in transito, sono sempre soggetti alla visita all'entrata nel regno ed al pagamento del relativo diritto; i prodotti ed avanzi animali in transito con diretta destinazione ad altri paesi, non sono invece soggetti a visita e quindi rimangono esenti dal pagamento del diritto fisso.

 

          Art. 9.

     I diritti d'ispezione alle farmacie di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468, sono quadruplicati.

     Il minimo del diritto d'ispezione è fissato in lire 25.

 

          Art. 10.

     La partecipazione dello Stato agli utili annuali delle casse postali di risparmio è elevata da sette ad otto decimi.

 

          Art. 11.

     Sono triplicate le ammende previste dalla legge del 30 giugno 1912, n. 739, sulla circolazione delle automobili.

 

          Art. 12.

     I diritti degli archivi di Stato, stabiliti dal regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, sono modificati come è indicato nell'allegato B facente parte integrante del presente decreto.

     Il ministro dell'interno, d'accordo con quello delle finanze, stabilirà i modi di riscossione dei diritti stessi.

 

          Art. 13.

     Entro l'esercizio finanziario 1923-1924 sarà proceduto alla revisione di tutte le entrate minori coloniali aventi analogia con quelle contemplate dal presente decreto.

 

          Art. 14.

     Le disposizioni del presente decreto, entrano in vigore col 1° gennaio 1924, salvo quanto è stabilito dall'art. 7 pei diritti metrici e del saggio, e salvo le disposizioni sui diritti di magazzinaggio doganale e sui diritti di visita sanitaria (articoli 8 e 9) per i quali diritti, la data d'entrata in vigore, sarà rispettivamente stabilita dai ministeri delle finanze e dell'interno.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.