Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.5 entrate |
Data: | 21/10/1923 |
Numero: | 2367 |
Sommario |
Art. 1. Entro il 31 dicembre 1923 tutte le amministrazioni dello Stato procederanno |
Art. 2. Entro la stessa data del 31 dicembre 1923 sarà proceduto, colle norme e le cautele da determinarsi con speciale decreto, alla revisione delle entrate demaniali d'ogni [...] |
Art. 3. I canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di enti diversi o di privati, quali risultano attualmente fissati nelle singole convenzioni, sono [...] |
Art. 4. Entro l'anno 1923 sarà proceduto ad una completa revisione di tutte le tasse e sopratasse d'ancoraggio, di cui al capo IV della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificata [...] |
Art. 5. Entro il termine indicato nell'articolo precedente, sarà effettuata la revisione dei diritti araldici stabiliti dal regio decreto 2 luglio 1896, n. 313, modificato dal [...] |
Art. 6. a |
Art. 7. L'art. 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale approvata col regio decreto 9 giugno 1921, n. 806, è modificato come segue |
Art. 8. I diritti di visita sanitaria, di cui all'art. 51 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, e quelli di visita al pollame [...] |
Art. 9. I diritti d'ispezione alle farmacie di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468, sono quadruplicati |
Art. 10. La partecipazione dello Stato agli utili annuali delle casse postali di risparmio è elevata da sette ad otto decimi |
Art. 11. Sono triplicate le ammende previste dalla legge del 30 giugno 1912, n. 739, sulla circolazione delle automobili |
Art. 12. I diritti degli archivi di Stato, stabiliti dal regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, sono modificati come è indicato nell'allegato B facente parte integrante del [...] |
Art. 13. Entro l'esercizio finanziario 1923-1924 sarà proceduto alla revisione di tutte le entrate minori coloniali aventi analogia con quelle contemplate dal presente decreto |
Art. 14. Le disposizioni del presente decreto, entrano in vigore col 1° gennaio 1924, salvo quanto è stabilito dall'art. 7 pei diritti metrici e del saggio, e salvo le [...] |
§ 27.5.2 - R.D. 21 ottobre 1923, n. 2367. [1]
Revisione delle entrate minori.
(G.U. 13 novembre 1923, n. 266)
Entro il 31 dicembre 1923 tutte le amministrazioni dello Stato procederanno:
a) alla revisione dei corrispettivi, rimborsi, concorsi, contributi canoni d'ogni specie dovuti da enti o da privati per spese e prestazioni fatte per loro conto dallo Stato;
b) all'aggiornamento dei prezzi di cessione delle merci, dei prodotti agrari ed industriali, dei prodotti artistici, dei materiali scientifici, dei prodotti di ogni specie di proprietà demaniale.
I funzionari che nell'adempimento dei còmpiti di cui alle lettere a) e b) stabilissero corrispettivi, rimborsi, canoni o prezzi tali da recare perdite all'erario saranno di queste perdite responsabili.
Le nuove tariffe dovranno avere applicazione non più tardi del 1° gennaio 1924.
Entro la stessa data del 31 dicembre 1923 sarà proceduto, colle norme e le cautele da determinarsi con speciale decreto, alla revisione delle entrate demaniali d'ogni specie, al fine di aumentare il gettito di tutti indistintamente i redditi patrimoniali dello Stato.
I canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di enti diversi o di privati, quali risultano attualmente fissati nelle singole convenzioni, sono elevati come appresso:
per ogni chilometro di palificazione ad uso esclusivo degli interessati, lire 300;
per ogni chilometro di filo appoggiato su dette palificazioni, lire 20;
per ogni chilometro di filo appoggiato su palificazione dell'amministrazione telegrafica, lire 100.
Per le società concessionarie di ferrovie e tramvie ad uso pubblico, questi canoni sono ridotti di un quarto; per le amministrazioni statali i canoni stessi sono ridotti della metà.
Nulla è variato nei riguardi delle palificazioni e dei fili ad uso delle ferrovie dello Stato.
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"Per tutte le merci, tanto in temporanea custodia quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli, ovvero alla rinfusa, è riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di centesimi 15 per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale.
Per le merci in temporanea custodia il suddetto diritto è aumentato a centesimi 30 dopo i primi dieci giorni di giacenza.
Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio non si tiene conto in alcun caso del giorno d'entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana e, per le merci estere in temporanea custodia, neanche dei primi tre giorni completi di giacenza".
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Il massimo dell'indennità stabilita a carico dello Stato, per l'abbattimento di animali infetti, è portato da lire 300 a lire 600.
Gli animali vivi, anche se in transito, sono sempre soggetti alla visita all'entrata nel regno ed al pagamento del relativo diritto; i prodotti ed avanzi animali in transito con diretta destinazione ad altri paesi, non sono invece soggetti a visita e quindi rimangono esenti dal pagamento del diritto fisso.
I diritti d'ispezione alle farmacie di cui alla
Il minimo del diritto d'ispezione è fissato in lire 25.
La partecipazione dello Stato agli utili annuali delle casse postali di risparmio è elevata da sette ad otto decimi.
Sono triplicate le ammende previste dalla
I diritti degli archivi di Stato, stabiliti dal
Il ministro dell'interno, d'accordo con quello delle finanze, stabilirà i modi di riscossione dei diritti stessi.
Entro l'esercizio finanziario 1923-1924 sarà proceduto alla revisione di tutte le entrate minori coloniali aventi analogia con quelle contemplate dal presente decreto.
Le disposizioni del presente decreto, entrano in vigore col 1° gennaio 1924, salvo quanto è stabilito dall'art. 7 pei diritti metrici e del saggio, e salvo le disposizioni sui diritti di magazzinaggio doganale e sui diritti di visita sanitaria (articoli 8 e 9) per i quali diritti, la data d'entrata in vigore, sarà rispettivamente stabilita dai ministeri delle finanze e dell'interno.
ALLEGATO
(Omissis)
[1] Abrogato dall'art. 24 del