§ 86.11.3 - Legge 16 luglio 1916, n. 947.
Disposizioni varie sulla sanità pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:16/07/1916
Numero:947


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      All'ultimo comma dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sono sostituite le disposizioni seguenti
Art. 4.      Sono soggette al diritto di costituto sanitario nella misura
Art. 5.      Sono abrogati il terzo e il quarto comma dell'articolo 40 della legge 23 luglio 1896, n. 318
Art. 6.      In apposito capitolo del bilancio dell'entrata saranno inscritti
Art. 7.      Nessuno può mettere in vendita acque minerali, naturali od artificiali, nazionali od estere, senza avere ottenuta speciale autorizzazione dal ministero dell'interno
Art. 8.      Chiunque intenda aprire ed esercitare stabilimenti termali, di cure idroterapiche, fisiche ed affini deve ottenerne autorizzazione dal prefetto
Art. 9.      Gli stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali e quelle termali, di cure idroterapiche, fisiche ed affini, i quali venissero aperti od esercitati senza [...]
Art. 10.      Le opere per la utilizzazione di sorgenti di acque minerali possono essere dichiarate di pubblica utilità per decreto del ministro dell'interno
Art. 11.      Chiunque eserciti la professione di medico-chirurgo, di veterinario e di farmacista senza essere inscritto nell'albo di uno degli ordini del regno o durante il tempo per [...]
Art. 12.      Alla tabella dei diritti per la visita del bestiame ai confini dello Stato annessa all'art. 51 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col regio decreto 1° [...]
Art. 13.      E' data facoltà al governo del Re di provvedere alle variazioni di bilancio conseguenti alle precedenti disposizioni, nonchè di provvedere con appositi regolamenti, [...]
Art. 14.      I contravventori alle disposizioni contenute al capo IV della presente legge e a quelle del regolamento di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono puniti con [...]
Art. 15.      E' data facoltà al governo del Re di modificare il regolamento approvato con regio decreto 27 luglio 1905, n. 487, e di coordinare in testo unico le disposizioni del t. [...]


§ 86.11.3 - Legge 16 luglio 1916, n. 947. [1]

Disposizioni varie sulla sanità pubblica.

(G.U. 11 agosto 1916, n. 189)

 

 

Capo I

 

VACCINOGENO

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI SULLA SANITA' MARITTIMA

 

          Art. 3.

     All'ultimo comma dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sono sostituite le disposizioni seguenti:

     "Le infrazioni alle disposizioni di questo regolamento saranno punite con pene pecuniarie da lire 1.000 a lire 200.000, salva l'applicazione delle pene portate dal codice penale e da altre leggi [4].

     "Sono estese a tali infrazioni la competenza del capitano del porto di arrivo delle navi, stabilita dall'art. 434, ultimo alinea, del codice per la marina mercantile, e la procedura contemplata dall'art. 448 dello stesso codice, modificato dall'art. 11 della legge 11 aprile 1886, n. 3781.

     "Le pene pecuniarie previste dal presente articolo dovranno essere versate prima della partenza della nave. Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato definito, il capitano della nave dovrà versare presso l'ufficio di porto un deposito di garanzia, nella somma che sarà determinata dall'autorità marittima locale, entro i limiti minimo e massimo sopra indicati".

 

          Art. 4.

     Sono soggette al diritto di costituto sanitario nella misura:

     a) dell'uno per cento sull'importo della tassa di ancoraggio imposta per le provenienze dall'estero, le navi che approdano in un porto dello Stato provenienti dall'estero.

     Ove la nave arrivi in un porto dello Stato prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di un precedente approdo per il quale abbia pagato il diritto di costituto, non sarà sottoposta a nuovo pagamento del diritto stesso, se esente da misure sanitarie: in caso contrario il nuovo diritto sarà ridotto alla metà;

     b) dell'uno per cento sull'importo della tassa di ancoraggio imposta per le provenienze dallo Stato, con un minimo di lire 2, le navi provenienti dalle colonie italiane o viaggianti lungo le coste dello Stato che vengano al loro approdo sottoposte a misure sanitarie.

     Per gli approdi successivi, che avvengano entro il mese dal pagamento di tale diritto, il nuovo diritto da pagare sarà ridotto alla metà, sempre col limite minimo di lire 2;

     c) di lire 10, le navi da diporto ad ogni approdo nello Stato con provenienza dall'estero;

     d) di lire 5, le navi da diporto che viaggiano lungo le coste dello Stato, ad ogni approdo in cui vengano sottoposte a misure sanitarie;

     e) di lire 1, se di stazza inferiore a 50 tonnellate, e di lire 2, se di stazza superiore, i galleggianti muniti di licenza a tenore degli articoli 31 e 35 della legge 23 luglio 1896, n. 318, ad ogni approdo, nello Stato, in cui vengano sottoposti a misure sanitarie.

     Nei casi di cui alle lettere a e b il diritto è ragguagliato all'importo della tassa di ancoraggio imposta per ogni approdo, senza tenere conto del beneficio degli abbonamenti.

     Il diritto di costituito è applicato con le stesse norme e modalità della tassa di ancoraggio e dei diritti marittimi.

 

          Art. 5.

     Sono abrogati il terzo e il quarto comma dell'articolo 40 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

 

Capo III

 

FONDO DI RISERVA PER LE EPIDEMIE E PER LA DIFESA SANITARIA MARITTIMA

 

          Art. 6.

     In apposito capitolo del bilancio dell'entrata saranno inscritti:

     a) il provento della vendita di sieri e vaccini, prevista in ogni esercizio finanziario;

     b) il provento delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica e quello della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della direzione generale della sanità pubblica, in conformità dei prezzi da approvarsi dal ministero dell'interno;

     c) il prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'articolo 4 e del diritto di patente sanitaria previsto dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

     Una parte di tali proventi è destinata a far fronte alle spese di cui all'art. 2.

     La parte restante è destinata a costituire il fondo di riserva per le epidemie e per la difesa sanitaria marittima; al quale scopo, a cura del ministero del tesoro, l'importo relativo sarà versato annualmente alla cassa depositi e prestiti come deposito volontario a conto fruttifero.

     Il fondo serve per sopperire ad eventuali deficienze dei capitoli per spese in casi di epidemie e per quelle di manutenzione e di funzionamento delle stazioni sanitarie normalmente stanziati nel bilancio del ministero dell'interno.

     I prelevamenti sono fatti con decreto del ministro del tesoro e inscritti nel bilancio del ministero dell'interno, in aumento dei capitoli corrispondenti.

 

Capo IV

 

ACQUE MINERALI E STABILIMENTI TERMALI ED AFFINI

 

          Art. 7.

     Nessuno può mettere in vendita acque minerali, naturali od artificiali, nazionali od estere, senza avere ottenuta speciale autorizzazione dal ministero dell'interno.

     Contro il provvedimento di questo è ammesso entro trenta giorni ricorso al governo del Re che decide sentito il consiglio di Stato.

 

          Art. 8.

     Chiunque intenda aprire ed esercitare stabilimenti termali, di cure idroterapiche, fisiche ed affini deve ottenerne autorizzazione dal prefetto.

     Contro il provvedimento del prefetto è ammesso entro trenta giorni ricorso al ministro dell'interno che decide sentito il consiglio di Stato.

 

          Art. 9.

     Gli stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali e quelle termali, di cure idroterapiche, fisiche ed affini, i quali venissero aperti od esercitati senza l'autorizzazione di cui agli articoli precedenti, saranno fatti chiudere dal prefetto, senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 14.

     Il decreto del prefetto è provvedimento definitivo.

 

          Art. 10.

     Le opere per la utilizzazione di sorgenti di acque minerali possono essere dichiarate di pubblica utilità per decreto del ministro dell'interno.

     La dichiarazione comprende le autorizzazioni di cui a precedenti articoli.

 

Capo V

 

ORDINI DEI SANITARI

 

          Art. 11.

     Chiunque eserciti la professione di medico-chirurgo, di veterinario e di farmacista senza essere inscritto nell'albo di uno degli ordini del regno o durante il tempo per il quale gli fu, dall'autorità competente dell'ordine cui appartiene, inflitta la sospensione dall'iscrizione, è soggetto alle sanzioni portate dall'articolo 53, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636.

 

Capo VI

 

VIGILANZA ZOOIATRICA AI CONFINI E NEI PORTI

 

          Art. 12.

     Alla tabella dei diritti per la visita del bestiame ai confini dello Stato annessa all'art. 51 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituita la tabella annessa alla presente legge.

     Il maggior provento portato dalla tabella stessa per il diritto di visita al pollame vivo e morto in importazione e in esportazione, alle budella fresche e salate e alle pelli di importazione, è integralmente destinato ad aumento del fondo di riserva per le epizoozie di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.

 

Capo VII

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 13.

     E' data facoltà al governo del Re di provvedere alle variazioni di bilancio conseguenti alle precedenti disposizioni, nonchè di provvedere con appositi regolamenti, uditi il consiglio superiore di sanità e il consiglio di Stato, per la esecuzione delle disposizioni stesse.

     Il regolamento per la esecuzione delle norme contenute al capo IV fisserà il termine entro il quale coloro che alla data della pubblicazione della presente legge posseggono stabilimenti di produzione di acque minerali o stabilimenti termali, di cure idroterapiche, fisiche o affini, dovranno procurarsi la autorizzazione prescritta dalle norme stesse: in difetto di che gli stabilimenti predetti verranno fatti chiudere a termini dell'art. 9.

 

          Art. 14.

     I contravventori alle disposizioni contenute al capo IV della presente legge e a quelle del regolamento di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono puniti con pene pecuniarie da lire 20.000 a lire 200.000 [5] .

 

          Art. 15.

     E' data facoltà al governo del Re di modificare il regolamento approvato con regio decreto 27 luglio 1905, n. 487, e di coordinare in testo unico le disposizioni del t. unico delle leggi sanitarie approvato con r. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e quelle della presente e delle altre leggi che hanno modificato le norme in esso contenute.

     Ordiniamo, ecc.

 

     Tabella dei diritti per la visita del bestiame ai confini dello Stato, ai termini dell'art. 51 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636 (legge 29 giugno 1932, n. 272)

 

Indicazione degli animali e prodotti animali

Diritti per la visita sanitaria di importazione

Diritti per la visita sanitaria di esportazione

Cavalli (per capo)

4,00

2,00

Muli (per capo)

2,00

1,00

Asini (per capo)

1,00

0,50

Bovini (per capo)

2,00

0,50

Pecore e capre (per capo)

0,20

0,10

Suini fino a chilogrammi 20

0,25

0,10

Suini oltre a chilogrammi 20

0,50

0,10

Pollame vivo e morto, al quintale

2,00

1,00

Carni fresche, conservate, salate o comunque preparate: budella fresche e salate, al quint.

2,00

Pelli crude non buone da pellicceria:

 

 

fresche, al quintale

1,50

secche, al quintale

2,00

Grassi e strutto al quintale

0,50

 

     Il diritto per la visita di esportazione non è dovuto per il commercio di transito, il quale è così soggetto al solo diritto per la visita di importazioni.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, e dall'art. 114 in relazione all'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, e dall'art. 114 in relazione all'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.