§ 98.1.43459 - Circolare 22 marzo 2001, n. 71 .
Nuovi importi dei contributi dovuti nell'anno 2001 per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/03/2001
Numero:71

§ 98.1.43459 - Circolare 22 marzo 2001, n. 71 .

Nuovi importi dei contributi dovuti nell'anno 2001 per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Direttori delle Agenzie 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e 

 

Dirigenti medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di 

 

indirizzo e vigilanza 

 

Al Presidente e ai membri del Collegio dei 

 

Sindaci 

 

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 

 

all'esercizio del controllo 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di 

 

fondi, gestioni e casse 

 

Al Presidente della Commissione centrale per 

 

l'accertamento e la riscossione dei contributi 

 

agricoli unificati 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Si fa seguito alla circolare 20 febbraio 2001, n. 44, con la quale sono stati comunicati i nuovi importi dei contributi dovuti nell'anno 2001 per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per modificare l'orientamento espresso nel paragrafo "Datori di lavoro domestico non soggetti alla disciplina della C.U.A.F." con riguardo all'applicazione nei confronti dei datori di lavoro domestico non soggetti alla disciplina della C.U.A.F. del disposto dell'art. 120, c. 2 della legge n. 388 del 2000.

Secondo gli orientamenti espressi dai Ministeri del tesoro e del lavoro, rientrano nella previsione dell'art. 120, c. 2, anche i datori di lavoro domestico in quanto appartenenti a settore destinatario della disciplina C.U.A.F.

Pertanto, ai datori di lavoro domestico non soggetti alla disciplina della C.U.A.F. viene riconosciuto l'esonero dello 0,40%, a valere, prioritariamente, sui contributi per Maternità (0,24%) e Disoccupazione (0,16%).

Si coglie l'occasione per effettuare degli errata corrige alle tabelle A) e B) contenute nella citata circolare n. 44 del 2001.

 

 

Contributi relativi al mese di gennaio 2001

Nella tabella seguente, che sostituisce quella contenuta nella circolare 20 febbraio 2001, n. 44, sono indicati le paghe orarie ed i corrispondenti contributi relativi al mese di gennaio 2001:

 

 

 

Tabella A): Lavoratori domestici gennaio 2001 

Retribuzione oraria effettiva 

Retribuzione oraria convenzionale 

Contributo orario con C.U.A.F. 

Contributo orario senza C.U.A.F. 

- 24 ore settimanali 

£. 

 

£. 

 

£. 

 

fino a £. 11.590 

10.300 

5,32 

2.314 

1,20 

1.954 

1,01 

 

 

 

(486) 

(0,25) 

(486) 

(0,25) 

da £. 11.591 a £. 14.150 

11.590 

5,99 

2.604 

1,35 

2.199 

1,14 

 

 

 

(547) 

(0,28) 

(547) 

(0,28) 

oltre £. 14.150 

14.150 

7,31 

3.180 

1,64 

2.684 

1,39 

 

 

 

(668) 

(0,34) 

(668) 

(0,34) 

+ 24 ore settimanali 

7.480 

3,86 

1.681 

0,87 

1.419 

0,73 

 

 

 

(353) 

(0,18) 

(353) 

(0,18) 

Le cifre in parentesi costituiscono la quota a carico del lavoratore (allegato 1) 

La tabella dei coefficienti di ripartizione è in allegato 2.

 

 

Contributi relativi al periodo dal febbraio al dicembre 2001

Nella tabella seguente, che sostituisce quella contenuta nella circolare 20 febbraio 2001, n. 44, sono indicati le paghe orarie ed i corrispondenti contributi dovuti dalla settimana che termina con sabato 3 febbraio 2001.

 

 

 

Tabella B): Lavoratori domestici da febbraio a dicembre 2001 

Retribuzione oraria effettiva 

Retribuzione oraria convenzionale 

Contributo orario con C.U.A.F. 

Contributo orario senza C.U.A.F. 

- 24 ore settimanali 

£. 

 

£. 

 

£. 

 

fino a £. 11.590 

10.300 

5,32 

2.232 

1,15 

1.913 

0,99 

 

 

 

(486) 

(0,25) 

(486) 

(0,25) 

da £. 11.591 a £. 14.150 

11.590 

5,99 

2.512 

1,30 

2.152 

1,11 

 

 

 

(547) 

(0,28) 

(547) 

(0,28) 

oltre £. 14.150 

14.150 

7,31 

3.066 

1,58 

2.628 

1,36 

 

 

 

(668) 

(0,34) 

(668) 

(0,34) 

+ 24 ore settimanali 

7.480 

3,86 

1.621 

0,84 

1.389 

0,72 

 

 

 

(353) 

(0,18) 

(353) 

(0,18) 

Le cifre in parentesi costituiscono la quota a carico del lavoratore (allegato 3) 

La tabella dei coefficienti di ripartizione è in allegato 4.

Si richiamano le istruzioni per il versamento contributivo relativo al primo trimestre 2001.

In occasione del versamento contributivo relativo al primo trimestre 2001, tutti i datori di lavoro domestico dovranno determinare i contributi dovuti fino alla settimana che termina con sabato 27 gennaio 2001 secondo le misure indicate nella tabella A) e quelli dovuti a partire dalla settimana che termina con sabato 3 febbraio 2001 secondo le nuove misure indicate nella tabella B).

Riporteranno il totale in un unico bollettino di versamento.

Le Agenzie richiameranno l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di una corretta compilazione dei bollettini.

In particolare è necessario dichiarare correttamente se sono state retribuite tutte le settimane del trimestre annerendo la casella SI, oppure indicare quante settimane sono state retribuite nel corso di ogni mese annerendo le corrispondenti caselle.

Gli stessi dati devono essere riportati sul retro del bollettino dove, sulla ricevuta da consegnare al lavoratore, il datore di lavoro dovrà apporre la sua firma.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

 

 

Allegato 2

 

 

Allegato 3

Lavoratori domestici

Coefficienti di ripartizione - Dal 1° gennaio 2001 al 31 gennaio 2001

 

 

Gestione 

Lavoratori domestici con C.U.A.F. 

Lavoratori domestici senza C.U.A.F. 

 

Aliquote 

Coefficienti 

Aliquote 

Coefficienti 

F.P.L.D. 

17,1275% 

0,762239 

14,9075% 

0,785846 

D.S. 

2,3125% 

0,102915 

2,3125% 

0,121903 

C.U.A.F. 

1,2800% 

0,056964 

 

 

MATERNITÁ 

0,2400% 

0,010681 

0,2400% 

0,012652 

I.N.A.I.L. 

1,31% 

0,058300 

1,31% 

0,069056 

Fondo garanzia trattamento fine  

 

 

 

 

rapporto 

0,20% 

0,008901 

0,20% 

0,010543 

TOTALE 

22,4700% 

1,000000 

18,9700% 

1,000000 

 

Nota: In base al D.Lgs. n. 446 del 1997, per effetto dell'introduzione dell'I.R.A.P., a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo T.B.C. dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi. A seguito dell'art. 3, c. 1 e 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e T.B.C. A seguito dell'art. 45, c. 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico sull'immigrazione), a decorrere dal 1° gennaio 2000 viene soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. L'art. 49 della legge n. 488 del 1999 dispone, dal 1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. 

 

 

 

Allegato 4

Lavoratori domestici

Coefficienti di ripartizione - Dal 1° febbraio 2001 al 31 dicembre 2001

 

 

Gestione 

Lavoratori domestici con C.U.A.F. 

Lavoratori domestici senza C.U.A.F. 

 

Aliquote 

Coefficienti 

Aliquote 

Coefficienti 

F.P.L.D. 

17,1275% 

0,790378 

14,9075% 

0,802773 

D.S. 

2,3125% 

0,106714 

2,1525% 

0,115913 

C.U.A.F. 

0,4800% 

0,022151 

 

 

MATERNITÁ 

0,2400% 

0,011075 

0,0000% 

0,000000 

I.N.A.I.L. 

1,31% 

0,060452 

1,31% 

0,070544 

Fondo garanzia trattamento fine  

 

 

 

 

rapporto 

0,20% 

0,009230 

0,20% 

0,010770 

TOTALE 

21,6700% 

1,000000 

18,5700% 

1,000000 

 

Nota: In base al D.Lgs. n. 446 del 1997, per effetto dell'introduzione dell'I.R.A.P., a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo T.B.C. dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi. A seguito dell'art. 3, c. 1 e 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e T.B.C. A seguito dell'art. 45 c. 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico sull'immigrazione), a decorrere dal 1° gennaio 2000 viene soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. L'art. 49 della legge n. 488 del 1999 dispone, dal 1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. L'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo C.U.A.F. pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo C.U.A.F. è dovuto in misura superiore a 0,8 punti percentuali) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo C.U.A.F. è dovuto in misura inferiore a 0,8 punti percentuali).