§ 58.3.54 - D.M. 13 gennaio 2000, n. 91.
Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:13/01/2000
Numero:91


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Interventi ammissibili
Art. 3.  Soggetti destinatari delle agevolazioni
Art. 4.  Modalità di ripartizione delle risorse
Art. 5.  Criteri per la ripartizione
Art. 6.  Ammissione agli incentivi
Art. 7.  Procedimento per la concessione
Art. 8.  Modalità di versamento delle somme ripartite


§ 58.3.54 - D.M. 13 gennaio 2000, n. 91.

Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68

(G.U. 14 aprile 2000, n. 88)

 

     Art. 1. Finalità

     1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato "Fondo", istituito dal medesimo articolo 13, comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni previste dal citato articolo 13, comma 1.

 

          Art. 2. Interventi ammissibili

     1. Le risorse del Fondo finanziano, per l'intero importo, le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 68 del 1999 e gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilità civile per i disabili tirocinanti di cui al predetto articolo 13, comma 3. Inoltre, le risorse del Fondo finanziano, in concorso con il contributo erogato dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della medesima legge, gli interventi di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera c).

 

          Art. 3. Soggetti destinatari delle agevolazioni

     1. Alle agevolazioni finanziate con le disponibilità del Fondo possono accedere i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999, comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché i soggetti indicati nell'articolo 11, comma 5, della legge n. 68 del 1999, che stipulano convenzioni con il competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio", secondo quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, presentando il programma diretto ad ottenere le predette agevolazioni. Il servizio valuta i programmi presentati secondo i criteri di cui all'articolo 6 e, in caso di approvazione, autorizza il versamento degli importi equivalenti alle somme fiscalizzate, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna regione, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 4.

 

          Art. 4. Modalità di ripartizione delle risorse

     1. La ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, è stabilita entro il 1° marzo di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2001, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I datori di lavoro interessati presentano al servizio il programma diretto ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giugno di ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero dei programmi ammessi agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 e trasmettono una relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale, secondo i criteri di cui all'articolo 5.

     2. Al fine di consentire l'immediata attivazione delle misure finanziate con le modalità di cui al presente regolamento, limitatamente all'anno 2000, la valutazione di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse del Fondo vengono effettuate entro il 31 maggio, tenuto conto, per ciascuna regione, dell'indice numerico del rapporto tra numero di lavoratori iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio e lavoratori non occupati nella stessa regione nonché dei dati disponibili relativi all'entità delle concrete iniziative in corso nelle singole regioni, dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo mirato dei disabili. Unicamente con riferimento all'anno 2000, i datori di lavoro presentano i programmi di cui all'articolo 3 entro il 30 giugno e le regioni effettuano gli adempimenti di cui al comma 1 entro il 31 ottobre.

 

          Art. 5. Criteri per la ripartizione

     1. Ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto della effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse, opera sulla base dei seguenti criteri, tra loro concorrenti:

     a) numero e qualità dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, comunicati dalle regioni entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente, di cui all'articolo 4, comma 1;

     b) verifica dell'effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l'integrazione lavorativa dei disabili, secondo le modalità e con le priorità stabilite dall'articolo 6;

     c) conformità delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di politica dell'impiego.

 

          Art. 6. Ammissione agli incentivi

     1. A seguito della ripartizione effettuata con le modalità e secondo i criteri di cui agli articoli 4 e 5, il servizio, nell'ambito delle disponibilità assegnate, ammette agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 68 del 1999 i programmi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11 della citata legge, con particolare attenzione per le seguenti iniziative:

     a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 68 del 1999, in particolare dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico;

     b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;

     c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;

     d) programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro;

     e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili.

     2. Nella valutazione ai fini dell'ammissione agli incentivi, sono privilegiati i programmi di cui al comma 1, lettera a). A parità di requisiti, il servizio concede le agevolazioni ai programmi secondo l'ordine di presentazione delle relative domande.

     3. Il servizio può ammettere alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo il termine del 30 giugno di ciascun anno, e del 31 maggio limitatamente all'anno 2000, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e comunque non oltre il 31 ottobre dello stesso anno, nei limiti delle disponibilità residue delle risorse assegnate in esito ai finanziamenti erogati ai sensi del comma 1.

     4. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al comma 1, il servizio può elaborare modelli di convenzione di inserimento lavorativo, sulla base di quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, l'adesione ai quali consente l'accesso alle predette agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili, fermo restando quanto previsto dal citato comma 1.

 

          Art. 7. Procedimento per la concessione

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i servizi provvedono ad assicurare la massima diffusione, con i mezzi ritenuti più adeguati, delle informazioni relative alle modalità di fruizione degli incentivi finanziati dal Fondo.

     2. Il servizio può richiedere al datore di lavoro, a corredo del programma per l'ammissione agli incentivi, i documenti ritenuti utili per la valutazione in ordine alla concessione del beneficio, prevedendo idonee forme di autocertificazione.

     3. Il servizio approva o respinge i programmi presentati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, di cui all'articolo 4, a meno che, entro tale termine, il servizio medesimo non richieda informazioni integrative. In ogni caso, il termine di cui al presente comma non può essere differito per più di trenta giorni.

 

          Art. 8. Modalità di versamento delle somme ripartite

     1. Le somme da erogare per le finalità di cui all'articolo 1 sono versate dal Fondo all'entrata del bilancio di ciascuna regione, mediante emissione di titoli di spesa. Le regioni, anche mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione del programma.