§ 98.1.43344 - Circolare 23 febbraio 2001, n. 900119 .
Legge n. 488 del 1992 - Modifiche alla Circ. 14 luglio 2000, n. 900315, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/02/2001
Numero:900119

§ 98.1.43344 - Circolare 23 febbraio 2001, n. 900119 .

Legge n. 488 del 1992 - Modifiche alla Circ. 14 luglio 2000, n. 900315, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni al "settore industria" nelle aree depresse del paese.

 

Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 2001, n. 54.

 

 

Alle Imprese interessate 

 

Alle Banche concessionarie 

 

Agli Istituti collaboratori 

 

All'A.B.I. 

 

All'ASS.I.LEA. 

 

All'ASS.I.RE.ME. 

 

Alla Confindustria 

 

Alla Confapi 

 

Alla Confcommercio 

 

Alla Confesercenti 

 

Al Comitato di coordinamento delle 

 

confederazioni artigiane 

 

 

Nella circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel supplemento ordinario n. 122 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000, sono apportate le seguenti modifiche valide con riferimento alle domande a partire dal bando del 2001:

1) alla fine del punto 3.9 è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento a tali divieti e limitazioni, si richiama in particolare l'attenzione sulla dichiarazione di cui all'allegato n. 7 bis facente parte della documentazione da allegare alla domanda (si veda il punto 12 dell'allegato n. 11)».;

2) nel punto 5.9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento all'eventuale subentro nella titolarità della domanda - fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3 vigente in tale fase circa la tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute nel programma da parte del soggetto titolare della domanda stessa - la possibilità di ammettere il detto subentro risulta evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente punto 5.8 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la richiesta alla banca concessionaria di subentro nella titolarità della domanda di agevolazioni avvenga entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande.»;

3) nell'allegato n. 7, alla fine del punto vi) è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 7 bis;»;

4) nell'allegato n. 7, il punto xvii) è sostituito dal seguente:

«xvii) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), f) e g), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 7 bis;»;

5) dopo l'allegato n. 7 è inserito il n. 7 bis come da allegato A alla presente circolare;

6) nell'allegato n. 12, "Istruzioni per la compilazione della Scheda tecnica", al punto B10, "Opere murarie e assimilabili", il secondo "Attenzione" è sostituito dal seguente:

«Attenzione: è consentito l'acquisto di suolo e/o immobili già di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, solo in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. Tali limitazioni si applicano anche alle spese relative all'acquisto di programmi informatici e di brevetti incluse nel capitolo dei macchinari, impianti e attrezzature. La spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del modulo di domanda, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime siano di natura fiscale ovvero nel caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.»;

7) l'allegato n. 27 è sostituito da quello riportato nell'allegato B alla presente circolare.

Il Ministro

Letta

 

 

Allegato A

Allegato n. 7 bis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione dell'impresa relativa a ciascun immobile esistente da acquistare o da acquisire in locazione finanziaria nell'ambito del programma di investimenti da agevolare (punto 3.9 della circolare). 

 

 

Il sottoscritto  

 

nato a 

 

prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

prov. 

 

via e n. civ. 

 

in relazione alla domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488 del 1992 recante il n.  

 

relativa ad un programma di investimenti promosso presso l'unità locale ubicata in 

 

prov. 

 

via e n. civ. 

 

, 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

Dichiara 

 

in qualità di  

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

via e n. civ. 

 

- che il suddetto programma di investimenti comprende l'acquisto/l'acquisizione in locazione finanziaria 

di un immobile esistente (terreno e/o fabbricati) i cui estremi di identificazione catastale 

sono i seguenti: 

 

[2]; 

- [3] che il detto immobile, nei dieci anni che precedono la data di presentazione del modulo relativo alla 

suddetta domanda, non è stato oggetto di atto formale di concessione di altre agevolazioni; 

- [3] che il detto immobile, nei dieci anni che precedono la data di presentazione del modulo relativo alla 

suddetta domanda, è stato oggetto di altre agevolazioni concesse con atto formale n.  

 

del 

 

da parte di 

 

e che le stesse sono state integralmente restituite 

o recuperate dall'amministrazione concedente; 

- [3] che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo relativo alla suddetta 

domanda, i soci dell'impresa ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi dei soci o i parenti 

o affini entro il 3° grado dei soci stessi, non sono stati proprietari, neanche parzialmente, dell'immobile  

stesso; 

- [3] che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo relativo alla suddetta 

domanda, uno o più dei soci dell'impresa ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi dei soci 

o i parenti o affini entro il 3° grado dei soci stessi, sono stati proprietari dell'immobile stesso, come di  

seguito specificato: 

[4] 

 

[5] 

 

[6] 

 

 

[4] 

 

[5] 

 

[6] 

 

 

- [7] che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo relativo alla suddetta 

domanda, la suddetta impresa e quella venditrice non si sono trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 

c.c., né in ambedue vi sono state partecipazioni, anche cumulative, che facevano riferimento, anche 

indirettamente, a medesimi altri soggetti per almeno il 25%. 

 

 

Data 

 

 

Timbro e firma [8] 

 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Riportare gli estremi catastali identificativi completi dell'immobile (terreno e/o fabbricati) oggetto della presente dichiarazione. 

[3] Riportare solo l'ipotesi che ricorre. 

[4] Singolo socio (cognome e nome, se persona fisica; ragione sociale, se persona giuridica) o coniuge del socio o singolo parente o affine entro il 3° grado del socio stesso (in quest'ultimo caso indicare anche il relativo socio). 

[5] Quota (%) di possesso dell'immobile a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda (nel caso in cui la quota sia variata, riportare quella maggiore). 

[6] Quota (%) di partecipazione nell'impresa richiedente le agevolazioni a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda (nel caso in cui la quota sia variata, riportare quella maggiore). 

[7] Riportare solo nei casi in cui la compravendita avvenga tra imprese. 

[8] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato B

Allegato n. 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore (punto 8.3 della circolare). 

 

Il sottoscritto  

 

nato a 

 

prov. 

 

il 

 

e residente in  

 

prov. 

 

via e n. civ. 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

Dichiara 

 

in qualità di  

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

via e n. civ. 

 

 

che per le seguenti fatture: 

 

n.  

del 

imponibile 

I.V.A. 

totale 

data/e 

modalità 

 

 

 

 

 

pagamento/i 

pagamento 

 

 

[2] 

[2] 

[2] 

[3] 

[3] [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- non sono state emesse note di credito/sono state emesse le seguenti note di credito [5]: 

 

- che le stesse sono state integralmente pagate e pertanto si rilascia la più ampia quietanza, non avendo 

null'altro a pretendere. 

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma [6] 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Indicare se gli importi sono in lire o in euro. 

[3] Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe. 

[4] Indicare le modalità del pagamento (assegno, bonifico, ricevuta bancaria, ecc.). 

[5] Riportare solo l'ipotesi che ricorre. 

[6] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge l6 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.