Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/07/2000 |
Numero: | 137 |
Sommario |
Art. 41. Fondi speciali. |
§ 98.1.42518 - Circolare 20 luglio 2000, n. 137 .
Fondi elettrici e telefonici. Art. 41, comma 1, della legge n. 488 del 1999 .
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
|
Ai Dirigenti centrali e periferici |
|
Ai Direttori delle Agenzie |
|
Ai Coordinatori generali, centrali e |
|
periferici dei rami professionali |
|
Al Coordinatore generale Medico legale e |
|
Dirigenti Medici |
e, p. c.: |
Al Presidente |
|
Ai Consiglieri di amministrazione |
|
Al Presidente e ai membri del Consiglio |
|
di indirizzo e vigilanza |
|
Al Presidente e ai membri del Collegio dei Sindaci |
|
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato |
|
all'esercizio del controllo |
|
Ai Presidenti dei Comitati amministratori |
|
di fondi, gestioni e casse |
|
Al Presidente della Commissione centrale |
|
per l'accertamento e la riscossione |
|
dei contributi agricoli unificati |
|
Ai Presidenti dei Comitati regionali |
|
Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Premessa
Come anticipato con il messaggio n. 5 del 12 gennaio 2000 (allegato 2), l'art. 41 della
Al riguardo, anche a seguito di chiarimenti forniti per le vie brevi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si precisa che il personale assunto dal 1° gennaio 2000 in poi dalle aziende "elettriche" e "telefoniche" deve essere iscritto al F.P.L.D. e non in contabilità separata dello stesso dove, invece, resta iscritto il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 .
Modalità operative - Codifica aziende
Per l'assolvimento degli obblighi contributivi relativi al personale assunto a far tempo dal 1° gennaio 2000, le aziende "elettriche" e "telefoniche" provvederanno ad accendere presso l'Agenzia dell'Istituto competente per territorio una separata posizione contributiva.
La stessa sarà identificata dal CSC e dal codice ISTAT relativi all'attività esercitata.
La posizione contributiva dovrà essere contraddistinta dal codice di autorizzazione "4E" avente il significato di "posizione relativa ad aziende esercenti produzione e distribuzione di energia elettrica o comunicazioni aventi esclusivamente dipendenti non iscritti ai rispettivi Fondi di previdenza".
Con l'occasione si precisa che nella nuova posizione contributiva dovrà confluire tutto il personale assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2000 a qualsiasi titolo assunto e, di conseguenza, anche i dipendenti eventualmente destinatari dei benefici contributivi previsti dal D.M. 12 aprile 2000 per l'incentivazione del part-time.
Ai fini della compilazione delle denunce contributive di modello DM10/2 le aziende interessate si atterranno alle modalità previste per la generalità dei datori di lavoro.
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato 1
TITOLO III
Disposizioni in materia di spesa
Capo III
Interventi in materia previdenziale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.
Allegato 2
Messaggio n. 000005 del 12 gennaio 2000
Oggetto: Fondo elettrici-telefonici - legge finanziaria 2000.
L'art. 41, comma 1, della
La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi Fondi, come modificata dai decreti di armonizzazione
A seguito della soppressione dei Fondi di che trattasi non trovano più applicazione a far tempo dal 1° gennaio 2000 le norme che disciplinavano le attribuzioni del Comitato amministratore del Fondo elettrici e del Comitato di vigilanza del Fondo telefonici, che pertanto cessano dalle loro funzioni.
Conseguentemente i ricorsi in materia pensionistica, a carattere sanitario/amministrativo, ancorché presentati in data anteriore al 1° gennaio 2000, dovranno essere sottoposti, come per la generalità delle pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, all'esame dei Comitati provinciali competenti per territorio, secondo le disposizioni impartite con
Pertanto le Unità periferiche in indirizzo a decorrere dalla predetta data 1° gennaio 2000 dovranno soprassedere dall'inviare a questa Direzione generale i fascicoli di ricorsi di che trattasi.
Eventuali fascicoli di ricorsi in carico alla Sede centrale verranno restituiti alle Unità periferiche competenti per la sottoposizione degli stessi all'esame dei Comitati provinciali.
Relativamente ai provvedimenti di sospensione di cui al punto 6 della
Per quanto riguarda i ricorsi in materia contributiva, si fa presente che gli stessi sono di competenza del Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo quanto disposto dall'art. 23 della
In proposito si richiama l'attenzione delle Unità periferiche sulla necessità di assicurare una piena osservanza delle disposizioni di cui al presente messaggio.
Il Direttore generale
Trizzino