§ 98.1.42355 - Circolare 8 giugno 2000, n. 121/E .
Studi di settore.


Settore:Normativa nazionale
Data:08/06/2000
Numero:121

§ 98.1.42355 - Circolare 8 giugno 2000, n. 121/E .

Studi di settore.

 

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione.

 

 

Alle Direzioni regionali delle entrate 

 

Agli Uffici delle entrate 

 

Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette 

 

Agli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto 

 

Ai Centri di Servizio delle imposte dirette e  

 

indirette 

e, p. c.: 

Al Segretariato generale 

 

Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario 

 

Al Comando generale della Guardia di Finanza 

 

Alle Direzioni centrali del Dipartimento delle  

 

entrate 

 

All'Ufficio ispettivo centrale del Dipartimento  

 

delle entrate 

 

 

Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti sia in relazione ai 41 studi di settore approvati nel 2000 e applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 1999 che ai 45 studi di settore approvati nel 1999 e applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 1998.

 

 

1. Approvazione di nuovi studi di settore

Con decreto ministeriale 3 febbraio 2000 e decreto ministeriale 25 febbraio 2000, pubblicati, rispettivamente, nel Supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000 e nel Supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, sono stati approvati, sulla base dell'articolo 62-bis del decreto legge n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993, ulteriori 41 studi di settore relativi alle attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture e dei servizi riportate nell'allegato 1. Tali studi di settore, che si applicano a decorrere dal 1999, si aggiungono ai 45 approvati con i D.M. 30 marzo 1999 che hanno già trovato applicazione per il 1998.

Nell'articolo 2 del D.M. 3 febbraio 2000 e D.M. 25 febbraio 2000 sono state individuate le cause al verificarsi delle quali gli studi di settore non si applicano (cd. cause di inapplicabilità). Si tratta delle stesse cause già individuate con riferimento ai primi 45 studi, in presenza delle quali risultano applicabili i parametri e per le quali sono stati forniti chiarimenti nel paragrafo 6.5 della circolare n. 110/E del 31 maggio 1999 al quale si rinvia.

In particolare, con riferimento alla causa di inapplicabilità relativa all'esercizio dell'attività in più unità produttive e/o di vendita, è stato precisato che la stessa non si verifica quando la presenza di più punti di produzione e/o di vendita costituisce una caratteristica dell'attività esercitata. È il caso, oltre che delle attività oggetto degli studi di settore individuate dai D.M. 30 marzo 1999 e richiamate nella predetta circolare, anche delle attività per le quali sono stati approvati gli studi: SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG71U.

Con ulteriori D.M. 3 febbraio 2000 e D.M. 25 febbraio 2000, pubblicati anch'essi nei citati supplementi ordinari numeri 34 e 48, sono state individuate nuove aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalità di applicazione degli studi al fine di tenere conto del luogo in cui l'impresa svolge l'attività economica nonché le territorialità specifiche per le seguenti attività:

- lavorazione del legno;

- fabbricazione di articoli in maglieria e confezione di vestiario;

- fabbricazione di prodotti in ceramica;

- fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche;

- turistico - alberghiere.

 

 

1.1. Elementi da valutare in sede di applicazione dei nuovi studi di settore

Con riferimento agli studi approvati con il D.M. 3 febbraio 2000 e il D.M. 25 febbraio 2000 si segnalano le osservazioni più rilevanti formulate dalla Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, che possono essere oggetto di ulteriori approfondimenti e specifica valutazione in sede di accertamento nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi inferiori a quelli determinati sulla base dei predetti studi di settore. Tale esposizione è effettuata distinguendo le questioni di carattere generale da quelle relative a ciascuno dei settori del commercio, delle manifatture e dei servizi.

 

 

1.1.1. Valutazioni di carattere generale

Ai fini di una corretta applicazione degli studi di settore è opportuno tenere conto:

- degli effetti che può avere la localizzazione dell'impresa nell'ambito del territorio comunale che non è colta in via automatica dagli studi di settore;

- della condizione di marginalità economica che caratterizza le imprese individuali condotte da anziani imprenditori che svolgono l'attività secondo logiche non strettamente economiche che le differenziano dalle altre imprese appartenenti allo stesso settore;

- della opportunità di verificare, innanzitutto, che in fase di applicazione degli studi di settore il software GE.RI.CO. 2000 abbia correttamente classificato il contribuente nell'ambito dei diversi tipi d'impresa individuati dallo studio di settore. La descrizione della tipologia d'impresa alla quale il contribuente è stato assegnato è verificabile accedendo alla voce "cluster" dal menu "informazioni" contenuto nel software GE.RI.CO. 2000. L'eventuale attribuzione ad un gruppo omogeneo che non corrisponde alle caratteristiche aziendali del contribuente potrebbe essere sintomo di anomalie nell'applicazione dello studio che devono essere attentamente considerate per valutare se lo studio sia effettivamente in grado di rappresentare in modo adeguato la realtà del contribuente esaminato;

- delle indicazioni riguardanti l'istituto dell'accertamento in base agli studi di settore già fornite nel paragrafo 7 della citata circolare n. 110/E del 1999.

 

 

1.1.2. Settore commercio

Nel settore del commercio al dettaglio sono state rilevate le seguenti questioni di carattere generale:

- per le attività caratterizzate dal fenomeno moda il valore contabile delle merci che compongono il magazzino spesso non corrisponde a quello commerciale, in quanto i prodotti acquistati diversi anni prima subiscono un sensibile deprezzamento determinato dalla forte influenza di tale fenomeno (ad esempio, nei settori abbigliamento, calzature, profumeria, articoli sportivi). Tale circostanza suggerisce l'opportunità di considerare la composizione percentuale del magazzino secondo l'anno di acquisto della merce al fine di valutare il valore effettivo delle giacenze, indipendentemente dal costo di acquisto. Tali informazioni, richieste nel quadro Z dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, possono giustificare il conseguimento di un ricarico inferiore a quello ordinario nel periodo d'imposta in cui l'imprenditore cede le merci che si sono deprezzate. Analoghe considerazioni possono essere svolte per settori caratterizzati dal rapido avvicendamento sul mercato di nuovi modelli quali ad esempio i veicoli, anche con effetti sul valore del magazzino dei ricambi per auto e moto;

- la diffusione della grande distribuzione organizzata, delle catene di franchising e, in generale, di forme moderne e concentrate di commercio, determina in alcuni settori la crisi degli esercizi commerciali tradizionali gestiti autonomamente dall'imprenditore. Il fenomeno in questione ha determinato, negli ultimi anni, la marginalità delle attività svolte in modo tradizionale e, in molti casi, la cessazione delle attività stesse. Si ritiene, pertanto, opportuna la valutazione di tali questioni poiché la concorrenza esercitata dalla grande distribuzione costringe gli esercizi commerciali tradizionali a praticare una politica di prezzi al ribasso con conseguenti ripercussioni negative sui ricavi;

- è frequente il caso in cui nell'ambito di un esercizio commerciale venga effettuata la vendita di diversi prodotti merceologici cui corrispondono più codici di attività, non sempre compresi nel medesimo studio di settore. In tali ipotesi potrebbe risultare necessario analizzare le tipologie di prodotti commercializzati e verificare le eventuali connessioni tra l'attività prevalente oggetto di applicazione dello studio di settore e le altre attività, al fine di comprendere se sia effettivamente idonea alla rappresentazione della realtà l'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente. È il caso, ad esempio, dell'attività di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (studio di settore SM08A) esercitata contemporaneamente alle attività di commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame per le quali sono stati elaborati appositi studi di settore;

- nell'ambito di alcune attività commerciali è stata riscontrata una notevole quota di vendite effettuate con l'emissione di fatture. Si tratta, ad esempio, di vendite ad utilizzatori professionali o ad altri esercizi commerciali, per le quali il ricarico è sensibilmente più basso rispetto a quello realizzato con vendite al dettaglio effettuate nei confronti di privati. Pertanto è opportuno tenere in considerazione l'incidenza percentuale di tali vendite che potrebbero in parte giustificare un eventuale scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi determinati con l'applicazione dello studio di settore. L'informazione riguardante l'ammontare delle vendite effettuate con emissione di fattura è contenuta nel quadro Z.

1.1.2.1. Studio di settore SM07U

Per lo studio di settore SM07U (relativo ai codici di attività 52.41.4 - commercio al dettaglio di filati per maglieria; 52.42.4 - commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami) è stato rilevato che, a seguito della contrazione della domanda di filati per maglieria, si è registrata una flessione del numero di esercizi specializzati nella vendita degli stessi filati e una marginalità diffusa del settore, in particolare, per gli esercizi commerciali di ridotte dimensioni. È stato, altresì, osservato che nell'ambito delle attività interessate da tale studio sono spesso venduti anche articoli diversi da quelli presi in considerazione dal questionario. In particolare, è diffuso il caso di vendita di articoli di biancheria intima, costumi da bagno, lingerie e capi di abbigliamento analoghi. È, inoltre, opportuno verificare, con riferimento alle rimanenze, l'eventuale presenza di scarti derivanti da vendita di taglie "spezzate" a clienti con conformazione corporea non standardizzata. Detti scarti, infatti, sono, generalmente, venduti a stock ed a prezzi inferiori a quelli ordinariamente praticati.

1.1.2.2. Studio di settore SM08B

Per lo studio di settore SM08B (relativo al codice di attività 52.48.5 - commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria) si segnala che, a causa della varietà delle attività comprese nel codice in oggetto e della ridotta numerosità dei soggetti che svolgono ciascuna di tali attività, è stato individuato un cluster residuale che comprende tutti gli esercenti che non potevano essere assegnati a cluster specifici. Pertanto, in sede di applicazione dello studio in questione, dovranno essere analizzate eventuali peculiarità non colte dallo studio di settore stesso. Ad esempio, sono stati collocati nel cluster residuale anche gli esercizi specializzati nella vendita di bomboniere (che sono classificati tra i cosiddetti articoli da regalo). Per questo settore commerciale, a fronte di costi di gestione dell'esercizio sostenuti nel corso dell'intero anno, l'attività di vendita si svolge effettivamente solo nel corso di circa sette mesi a causa dell'andamento stagionale dei matrimoni concentrato tra aprile ed ottobre. Tale circostanza costituisce una peculiarità rispetto ad altre imprese che, pur essendo comprese nello stesso cluster, vendono altre tipologie di prodotti.

1.1.2.3. Studio di settore SM09A

Per lo studio SM09A (relativo al codice di attività 50.10.0 - commercio di autoveicoli) è necessario tenere presente che il commercio di auto si affianca frequentemente a quello di ricambi (codice di attività 50.30.0 - commercio di parti e accessori di autoveicoli). In tal caso è opportuno verificare se i parametri e gli indicatori relativi al commercio delle auto si discostano da quelli relativi al commercio di ricambi (indice di rotazione del magazzino, ricarico, produttività per addetto).

È necessario anche valutare, in fase di applicazione, lo sconto medio praticato al cliente rispetto ai listini nonché l'effetto delle diverse politiche commerciali adottate dalle varie case automobilistiche nel corso dell'anno, ad esempio, con offerte promozionali e campagne pubblicitarie di particolare efficacia che influenzano l'andamento delle vendite e giustificano diversificazioni nella capacità di produrre ricavi da parte di concessionarie di marchi diversi.

1.1.2.4. Studio di settore SM09B

Per lo studio SM09B (relativo al codice di attività 50.40.1 - commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori) è necessario tenere presente che il commercio di motocicli e ciclomotori si affianca frequentemente a quello di ricambi (codice di attività 50.40.2 - commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori). In tal caso è opportuno verificare se i parametri e gli indicatori relativi al commercio di motocicli e ciclomotori si discostano da quelli relativi al commercio di ricambi (indice di rotazione del magazzino, ricarico, produttività per addetto).

Riguardo al magazzino, va, inoltre, tenuto presente che la continua evoluzione dei modelli di motocicli e ciclomotori che caratterizza il settore in questione determina una rapida obsolescenza dei pezzi di ricambio che, quando sono "datati", diventano perlopiù inutilizzabili.

Viene anche rilevato che, a partire dal 1998, a causa dell'entrata in vigore dei provvedimenti volti ad incentivare il rinnovo del parco circolante, può essersi verificata una riduzione del ricarico perché la quota di contributo finale all'acquirente a carico delle case produttrici è finanziata anche attraverso una riduzione dei prezzi praticati dal rivenditore.

1.1.2.5. Studio di settore SM10U

Per lo studio di settore SM10U (relativo ai codici di attività 50.30.0 - commercio di parti e accessori di autoveicoli; e 50.40.2 - commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori), si ritiene opportuno segnalare che:

- le imprese di ridotte dimensioni risentono negativamente della concentrazione in atto nel settore poiché il mercato italiano si sta attualmente muovendo nella direzione di quello europeo, e molte case automobilistiche, in particolare la Fiat, convogliano la vendita di ricambi auto presso le proprie concessionarie escludendo i ricambisti;

- i ricambisti che svolgono l'attività da più anni hanno oggi scorte di magazzino che risultano in parte invendibili, anche per effetto del provvedimento adottato dal Governo per rinnovare il parco circolante. Le autovetture nuove acquistate mediante i finanziamenti necessitano di una manutenzione ridottissima e migliaia di veicoli vecchi sono stati eliminati dalla circolazione con la conseguenza che i relativi pezzi di ricambio, ancora presenti nei magazzini, sono inutilizzabili;

- il proliferare di strutture destinate alla "rottamazione" delle auto fa sì che le auto rottamate siano private delle parti ancora utilizzabili per essere vendute nel circuito parallelo del commercio clandestino, sottraendo mercato al settore;

- la tipologia di clientela nei confronti della quale è effettuata la commercializzazione dei ricambi determina livelli di redditività differenziati. In particolare, le vendite effettuate a montatori ed autofficine comportano una media redditività, le vendite all'ingrosso ad altre strutture distributive comportano una bassa redditività, le vendite al dettaglio sono caratterizzate dalla redditività più alta.

1.1.2.6. Studio di settore SM16U

Per lo studio SM16U (relativo al codice di attività 52.33.2 - commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale) va considerata:

- la necessità per gli esercenti attività del settore di avere un adeguato assortimento con un elevatissimo numero di referenze, per affrontare la competizione del mercato;

- l'influenza del fenomeno moda nella cosmesi prodotta dai grandi stilisti e dai grandi marchi che creano in continuazione nuovi articoli di tendenza. Si tratta di cosmetici quali ciprie, rossetti, fondi tinta, ombretti che, se non venduti nel corso di una stagione, determinano il rigonfiamento del magazzino. Per difficoltà di stoccaggio e per necessità di liquidità finanziaria dell'impresa, gli articoli di questo genere vengono venduti sottocosto con margini di ricarico molto bassi.

 

 

1.1.3. Settore manifatture

Nel settore delle manifatture è stato rilevato che:

- molti comparti sono influenzati dal fattore moda per effetto del quale non sempre tutti i macchinari sono impiegati nel ciclo produttivo. In tali casi la scelta di aumentare gli investimenti risponde soprattutto all'esigenza di mantenere adeguata la qualità del prodotto e del servizio offerto e non a criteri di aumento della produttività e della quantità. Pertanto, in sede di applicazione degli studi andrà valutato l'effettivo utilizzo dei macchinari, anche sulla base dei consumi, nonché l'anno di acquisto degli stessi;

- il massiccio fenomeno della globalizzazione e della delocalizzazione produttiva ha prodotto, negli ultimi anni, una crisi strutturale di molti comparti del settore. Tale crisi comporta la necessità di monitorare l'andamento dei comparti di volta in volta esaminati. Utili indicazioni potranno essere tratte, in particolare, da un controllo delle fatture emesse, confrontando le quantità e i prezzi praticati in diversi periodi d'imposta, tenendo anche conto del rapporto prezzo/quantità. Dall'esame delle fatture può essere rilevato se:

- a parità di prezzo, le lavorazioni sono avvenute per lotti quantitativamente ridotti e, quindi, con una maggiore incidenza dei costi sui ricavi;

- a parità di volume di produzione o di vendita, i ricavi complessivi risultano inferiori a quelli contabilizzati in anni precedenti per effetto di prezzi unitari di vendita che, a causa del verificarsi di sfavorevoli condizioni di mercato, risultano inferiori a quelli in precedenza praticati.

L'ammontare del volume della produzione può essere dedotto anche dalla valutazione di altri elementi quali, ad esempio, i consumi energetici. È importante altresì verificare l'andamento della variazione delle scorte.

1.1.3.1. Studio di settore SD06U

Ai fini della applicazione dello studio SD06U (relativo al codice di attività 17.54.6 - fabbricazione di ricami) vanno considerati:

- gli effetti della stagionalità e la crisi del comparto, dovuta alla delocalizzazione delle lavorazioni in paesi extra-UE;

- la circostanza che il periodo lavorativo in cui il dipendente impiegato a tempo indeterminato per l'intero anno è effettivamente utilizzato risulta talvolta ridotto a otto/nove mesi nell'anno;

- l'influenza sulla reale produttività degli addetti dei periodi di malattia, maternità, sospensioni, assenze, ecc.

1.1.3.2. Studi di settore SD07A-B-C-D-E-F-G

Per le attività di fabbricazione di articoli in maglia e di confezione di vestiario, sono stati elaborati sette diversi studi di settore. Le attività interessate sono le seguenti:

1. Studio di settore SD07A relativo al codice di attività:

17.71.0 fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia;

2. Studio di settore SD07B relativo ai codici di attività:

17.72.0 fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;

17.73.0 fabbricazione di altra maglieria esterna;

17.74.0 fabbricazione di maglieria intima;

17.75.0 fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.

3. Studio di settore SD07C relativo al codice di attività:

18.22.1 confezione di vestiario esterno.

4. Studio di settore SD07D relativo ai codici di attività:

18.21.0 confezione di indumenti da lavoro;

18.24.3 confezione di abbigliamento o indumenti di particolari;

5. Studio di settore SD07E relativo al codice di attività:

18.23.0 confezione di biancheria personale.

6. Studio di settore SD07F relativo ai codici di attività:

18.24.1 confezioni di cappelli

18.24.2 confezione varie e accessori per l'abbigliamento.

7. Studio di settore SD07G relativo al codice di attività:

18.24.4 altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.

Con riferimento alle predette attività, va, in particolare, tenuto conto che il settore della moda è caratterizzato dalla ciclicità nei volumi di produzione; tale fenomeno comporta, nelle piccole imprese, l'esistenza di temporanee eccedenze di personale rispetto all'effettiva produttività in quanto tali imprese hanno, comunque, l'esigenza di mantenere personale con elevato livello di qualificazione e non possono, tra l'altro, fruire della cassa integrazione. Tale caratteristica del settore va valutata anche in relazione all'utilizzo degli impianti e agli altri indicatori oggettivi, quali ad esempio, i consumi energetici in rapporto ai beni strumentali posseduti e la riduzione del lavoro straordinario.

In relazione alla attività di "confezioni di cappelli" si segnala l'opportunità di valutare, caso per caso, la coerenza dell'indice di rotazione delle materie prime, tenuto conto che le scorte di magazzino potrebbero risultare più alte che per le altre attività a causa della grave crisi di mercato che ha colpito tale settore.

1.1.3.3. Studi di settore SD09 C - D - E

Per le attività di taglio e trattamento del legno, di fabbricazione di porte e finestre e di altri prodotti in legno, sono stati elaborati tre diversi studi di settore. Le attività interessate sono le seguenti:

1. Studio di settore SD09C relativo ai codici di attività:

20.10.0 taglio, piallatura e trattamento del legno;

20.20.0 fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle di altri pannelli;

20.40.0 fabbricazione di imballaggi in legno.

2. Studio di settore SD09D relativo al codice di attività:

20.30.1 fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate):

3. Studio di settore SD09E relativo ai codici di attività:

20.30.2 fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;

20.51.1 fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);

20.52.1 fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.

In relazione a tali studi non sono state individuate le attività di servizio, ad esempio di "riparazione" e di "restauro", che risultano codificate con lo stesso codice attività della produzione. L'influenza che le informazioni relative a tali attività, richieste nel quadro Z del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, possono avere sui ricavi presunti può essere utilmente valutata in sede di applicazione degli studi.

1.1.3.4. Studio di settore SD13U

Per lo studio (relativo al codice di attività 17.30.0 - finissaggio dei tessili) si è reso opportuno rilevare ulteriori dati utili per la fase della manutenzione, al fine di individuare le imprese che svolgono esclusivamente il controllo qualità o il rammendo, tenuto conto che attualmente lo studio non coglie questa specificità. Tali informazioni sono richieste nel quadro Z del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In sede di applicazione dello studio si potrà altresì, tenere conto delle logiche del gruppo industriale del quale l'impresa eventualmente è parte.

Per lo studio in esame, la Commissione degli esperti che ne ha effettuato la validazione ha anche evidenziato la necessità di provvedere ad una tempestiva revisione dello stesso attraverso l'acquisizione di ulteriori dati utili a cogliere meglio i cambiamenti strutturali e le modifiche organizzative in atto. Conseguentemente, per il periodo di imposta 1999, l'applicazione dello studio attualmente in vigore deve essere considerata di carattere sperimentale. Pertanto, in caso di mancato adeguamento l'attività di accertamento dovrà tenere in particolare considerazione le specifiche osservazioni formulate dal contribuente. L'adeguamento spontaneo ai ricavi derivanti dallo studio approvato evita l'eventuale accertamento di maggiori ricavi sulla base delle risultanze dello studio di settore revisionato a seguito della elaborazione dei nuovi dati, anche nel caso in cui l'ammontare stimato da quest'ultimo risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. 2000.

1.1.3.5. Studio di settore SD14U

Lo studio di settore SD14U riguarda i seguenti codici di attività:

17.12.1- Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;

17.12.2- Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;

17.13.1- Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;

17.13.2- Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate, preparazioni in gomitoli e matasse;

17.17.0- Attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;

17.22.0- Tessitura di filati tipo lana cardata;

17.23.0- Tessitura di filati tipo lana pettinata;

17.25.0- Tessitura di altre materie tessili;

17.60.0- Fabbricazione di maglierie.

In relazione a tale studio non è stata individuata, con un apposito cluster descrittivo, la figura del c.d. "impannatore", cioè del produttore di tessuti che si avvale esclusivamente di lavorazioni conto-terzi nella realizzazione dei propri prodotti e che, per tali caratteristiche, non ha locali di produzione ma solo magazzino, non utilizza beni strumentali ed impiega un esiguo numero di dipendenti. Tale informazione è richiesta nel quadro Z del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Per lo studio in esame, la Commissione degli esperti che ne ha effettuato la validazione ha anche evidenziato la necessità di provvedere ad una tempestiva revisione dello stesso attraverso l'acquisizione di ulteriori dati utili a cogliere meglio i cambiamenti strutturali e le modifiche organizzative in atto. Conseguentemente, per il periodo di imposta 1999, l'applicazione dello studio attualmente in vigore deve essere considerata di carattere sperimentale. Pertanto, in caso di mancato adeguamento l'attività di accertamento dovrà tenere in particolare considerazione le specifiche osservazioni formulate dal contribuente. L'adeguamento spontaneo ai ricavi derivanti dallo studio approvato evita l'eventuale accertamento di maggiori ricavi sulla base delle risultanze dello studio di settore revisionato a seguito della elaborazione dei nuovi dati, anche nel caso in cui l'ammontare stimato da quest'ultimo risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. 2000.

1.1.3.6. Studio di settore SD18U

Per lo studio di settore SD18U (relativo ai codici di attività 26.21.0- Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali; 26.30.0- Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti; 26.40.0- Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta) è opportuno tenere conto che le imprese specializzate nella produzione artistica - tradizionale hanno sia rimanenze di merci che costi della manodopera molto elevate rispetto alla media del settore.

1.1.3.7. Studio di settore SD21U

Per lo studio di settore SD21U (relativo ai codici di attività 33.40.1 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo, montatura in serie di occhiali comuni; 33.40.2. - Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto) occorre tener conto della crisi che colpisce, in particolare, le piccole e medie imprese, dovuta ad importazioni di occhiali dai paesi dell'est, e dal fatto che essendo un accessorio segue l'andamento e le tendenze del fattore "moda".

Potrà essere valutata, inoltre, l'influenza sui ricavi presunti degli ulteriori dati forniti mediante la compilazione del quadro Z del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

 

 

1.1.4. Settore servizi

1.1.4.1. Studio di settore SG44U

Per lo studio di settore SG44U (relativo ai codici di attività 55.11.0 - Alberghi e motel, con ristorante e 55.12.0 - Alberghi e motel, senza ristorante), è stata rilevata la necessità di tenere nella debita considerazione:

- la realtà economica rappresentata dai cosiddetti "garnì", che, per tipologia di servizio, potrebbero essere meglio assimilati agli affittacamere per i quali è stato elaborato lo studio di settore SG65U;

- l'elemento della stagionalità, con la conseguente rilevazione del numero dei giorni di apertura effettiva dell'attività durante l'anno;

- la localizzazione della struttura rispetto al magnete, che, in particolare nelle attività stagionali, assume un significato rilevante con particolare riferimento alla fissazione del prezzo praticato alla clientela.

Va, inoltre, considerata la possibilità che i campi relativi all'indicazione dei consumi contenuti negli "Elementi strutturali" del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore potrebbero risultare non compilati qualora il contribuente utilizzi esclusivamente fonti energetiche diverse da quelle riportate nel predetto modello.

1.1.4.2. Studi di settore SG61 E - F - G - H

Per gli studi di settore SG61E (relativo al codice di attività 51.14.0 - intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, comprese macchine agricole e per ufficio), SG61F (relativo al codice di attività 51.11.0 - intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati), SG61G (relativo al codice di attività 51.12.0 - intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria), SG61H (relativo ai codici di attività 51.13.0 - intermediari del commercio di legname e materiale da costruzione), è opportuno considerare:

- che sono confermate, ed estese agli studi in esame, le osservazioni riportate nel paragrafo 7.3.4 della citata circolare n. 110/E del 1999 con riferimento agli studi di settore SG61A, SG61B, SG61C e SG61D al quale si rinvia;

- che le provvigioni percepite dall'intermediario variano a seconda dell'area geografica di svolgimento dell'attività. Si rilevano di conseguenza sensibili differenze nella misura percentuale delle stesse tra le aree del Nord e quelle del Sud del Paese, mentre i costi non subiscono tale differenziazione. Al riguardo, si precisa che le informazioni relative a tale distribuzione sono richieste nel quadro Z dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

1.1.4.3. Studio di settore SG67U

Per lo studio SG67U (relativo ai codici di attività 93.01.1 - Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità e 93.01.2 - Servizi delle lavanderie a secco, tintorie), è opportuno tenere in considerazione che le lavanderie tradizionali e lavasecco che dichiarano di svolgere il servizio a gettone, seppure non in modo prevalente, vengono attribuite al gruppo omogeneo delle lavanderie a gettone (cluster 7), il che potrebbe portare alla determinazione di un ricavo teorico più elevato rispetto a quello dei gruppi omogenei delle lavanderie tradizionali (cluster 1) e lavasecco (cluster 2).

1.1.4.4. Studi di settore SG69A - B - C - D - E

Per il settore dell'edilizia sono stati elaborati cinque diversi studi di settore. Le attività interessate sono le seguenti:

studio di settore SG 69A, relativo al seguente codice attività:

45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazioni del terreno;

studio di settore SG 69B, relativo al seguente codice attività:

45.12.0 Trivellazioni e perforazioni;

studio di settore SG 69C, relativo al seguente codice attività:

45.23.0 Costruzioni di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi;

studio di settore SG 69D, relativo al seguente codice attività:

45.24.0 Costruzioni di opere idrauliche;

studio di settore SG 69E, relativo ai seguenti codici attività:

45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;

45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;

45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione.

Come precisato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività in commento, per questi studi di settore, ai fini della verifica del limite di esclusione dalla applicazione degli studi stessi, i ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 59 e 60 del citato testo unico. Considerate le peculiarità delle imprese interessate agli studi in esame ciò consente di non attrarre nella sfera di applicazione degli stessi strutture imprenditoriali non valutabili con gli studi di settore.

In relazione a tali studi dovrà essere opportunamente valutata l'influenza che potrebbe derivare da peculiari modalità di esercizio dell'attività. Si tratta di individuare i fattori interni ed esterni che condizionano la struttura esaminata con riflessi sulla capacità produttiva.

Rientrano tra i fattori interni di rilievo la presenza di attrezzature di cantiere che portano a maggiori consumi di energia o di carburante, la conduzione da parte di imprenditori individuali in età di pensione il cui rendimento lavorativo è generalmente ridotto, ovvero, nelle imprese individuali con un basso numero di addetti, la circostanza che il titolare deve necessariamente svolgere anche mansioni che comportano una diminuzione del suo impegno nella produzione (ad esempio, organizzazione e partecipazione a gare d'appalto per lavori pubblici e ricerca di commesse per lavori privati). Tale realtà potrebbe comportare una riduzione della produttività per addetto.

I fattori esterni di condizionamento sono individuabili nella partecipazione alle gare al ribasso per le imprese che eseguono lavori con prevalenza di appalti pubblici, le quali possono condurre a situazioni di marginalità. Tale circostanza può essere verificata controllando la documentazione relativa ai bandi d'asta e alle riduzioni effettuate. Inoltre, le imprese che operano in condizioni di subappalto presentano situazioni di marginalità di ricavi piuttosto marcata. Quest'ultima circostanza risulta più evidente nei casi in cui il committente sia anche impresa edile. Va altresì sottolineata la necessità di valutare con attenzione i ricavi stimati per le imprese che danno prevalentemente in subappalto i lavori acquisiti, al fine di poterne eseguire un esame più approfondito. Va considerato, infine, che negli ultimi anni, con la crisi del settore ed i ritardi nei pagamenti, numerose imprese hanno acquisito lavori in perdita pur di dimostrare alla banche un portafoglio lavori che consentisse loro di accedere a fidi ed altre forme di credito.

È possibile che gli studi di settore applicabili al comparto in esame effettuino una stima impropria dei ricavi, in presenza di rimanenze valutate a costo relative ai semilavorati (lavori di propria promozione in corso di esecuzione) e ai lavori su commessa di durata infrannuale. Tale comportamento è la conseguenza della impossibilità di quantificare l'ammontare delle rimanenze in esame, poiché nel questionario finalizzato alla elaborazione degli studi queste voci non erano indicate distintamente come per i prodotti finiti. I modelli per la rilevazione dei dati per gli studi di settore relativi alla dichiarazione Unico 2000 contengono, all'interno del quadro "Z", le informazioni necessarie per effettuare la distinta rilevazione delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate ai sensi dell'art. 59, comma 5, del T.U.I.R.

Si segnala, altresì, che nel settore in esame vi sono imprese strutturate per acquisire commesse di grandi dimensioni. Per esse si potrebbe verificare l'assoggettamento agli studi di settore nell'ipotesi in cui non si verifichi l'acquisizione di grandi lavori nel periodo d'imposta esaminato Ne consegue che pur essendo attratte nel campo di azione dello strumento, quest'ultimo non risulta perfettamente riferibile ad esse, in quanto le stesse vanno valutate sulla base di un arco temporale superiore all'anno.

Alla luce di tale considerazione e con particolare riguardo alle tipologie di attività in esame, si deve tenere conto, infine, che in presenza di ricavi dichiarati (opportunamente aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli artt. 59 e 60 del T.U.I.R.) di ammontare superiore ai due miliardi di lire (limite stimato in sede di verifica dei prototipi) potrebbero verificarsi distorsioni nella capacità di rappresentare il settore.

Per superare tali distorsioni, la Commissione degli esperti che ne ha effettuato la validazione ha evidenziato la necessità di provvedere ad una tempestiva revisione degli stessi attraverso l'acquisizione di ulteriori dati utili a cogliere meglio i cambiamenti strutturali e le modifiche organizzative in atto. Conseguentemente, per il periodo di imposta 1999, nei confronti di imprese che superano il predetto limite di due miliardi l'applicazione dello studio attualmente in vigore deve essere considerata di carattere sperimentale. Pertanto in caso di mancato adeguamento l'attività di accertamento dovrà tenere in particolare considerazione le specifiche osservazioni formulate dal contribuente. L'adeguamento spontaneo ai ricavi derivanti dallo studio approvato evita l'eventuale accertamento di maggiori ricavi sulla base delle risultanze dello studio di settore revisionato a seguito della elaborazione dei nuovi dati, anche nel caso in cui l'ammontare stimato da quest'ultimo risulta superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. 2000.

1.1.4.5. Studio di settore SG71U

Per lo studio di settore SG71U (relativo ai codici di attività: 45.45.1 - Attività non specializzate di lavori edili e 45.45.2 - Altri lavori di completamento degli edifici), va considerato che:

- le gare al ribasso possono comportare situazioni di marginalità per le imprese che eseguono lavori con prevalenza di appalti pubblici. Tale circostanza può essere documentata tenendo conto della base d'asta e delle riduzioni effettuate;

- le imprese che operano in subappalto presentano situazioni di marginalità di ricavi piuttosto marcata. Tale circostanza è più evidente nei casi in cui anche il committente sia un'impresa edile;

- nelle imprese individuali, con un basso numero di addetti, il titolare deve necessariamente svolgere anche mansioni (ad esempio, organizzazione e partecipazione a gare d'appalto per lavori pubblici e ricerca di commesse per privati) che comportano una diminuzione del suo impegno nella produzione. Tale realtà potrebbe verosimilmente ingenerare una riduzione della produttività per addetto;

- negli ultimi anni, stante la crisi del settore ed i ritardi nei pagamenti, numerose imprese hanno acquisito lavori in perdita pur di dimostrare alle banche un portafoglio lavori tale da consentire accesso alle varie forme di credito.

 

 

2. Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Con decreto dirigenziale 17 marzo 2000 e decreto dirigenziale 11 aprile 2000, pubblicati, rispettivamente, nel Supplemento ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8 aprile 2000 e nel Supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2000, sono stati approvati gli 86 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi. I predetti modelli possono essere utilizzati nell'ambito di tutti i modelli Unico 2000 (persone fisiche, società di persone ed equiparate, società di capitali, enti commerciali ed equiparati ed enti non commerciali ed equiparati).

I contribuenti, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, compilano i predetti modelli, al fine di comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili utili per la determinazione dei ricavi presunti sulla base dei medesimi studi.

Per quanto concerne le novità contenute nei citati 86 modelli, si fa presente quanto segue:

a) a differenza di quanto precisato lo scorso anno, le informazioni richieste in ciascun quadro del modello devono essere fornite anche se non sono intervenute variazioni rispetto ai corrispondenti dati già comunicati all'Amministrazione finanziaria mediante la compilazione del questionario ricevuto dal contribuente ovvero, per quanto riguarda le attività oggetto dei primi 45 studi di settore, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore riferito al periodo d'imposta 1998;

b) il contribuente che esercita altre attività oltre quella prevalente, per ciascuna delle quali ha volontariamente annotato separatamente i componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, deve compilare anche i modelli per la comunicazione dei dati predisposti per le attività secondarie;

c) il modello può essere compilato esponendo gli importi in lire o in euro coerentemente alla modalità scelta per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello Unico 2000. Le istruzioni precisano che, nel caso di compilazione in euro, gli importi vanno arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro e per difetto se la stessa frazione è inferiore al predetto limite. Non si tiene conto degli zeri prestampati nei righi;

d) in tutti gli 86 modelli è stato inserito un nuovo quadro Z, denominato "Dati complementari", nel quale vanno obbligatoriamente indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento degli studi di settore. I dati richiesti in questo quadro non influenzano i ricavi determinati sulla base dell'applicazione GE.RI.CO. 2000 ma costituiscono informazioni da elaborare ai fini dell'aggiornamento di ciascuno studio, in considerazione della rilevanza che, successivamente all'approvazione degli studi di settore, si è ritenuto di poter attribuire a tali ulteriori dati. La possibile influenza di tali informazioni sulla entità dei ricavi presunti potrà essere oggetto di valutazione, in attesa dei risultati delle relative elaborazioni, nell'ipotesi di un eventuale contraddittorio con il contribuente. Si evidenzia, peraltro, che anche se contenuto nel quadro Z non è suscettibile di specifica valutazione il dato relativo all'anno di inizio dell'attività. Ciò in quanto tale informazione consente, per le attività degli intermediari di commercio, di operare una riduzione dei ricavi presunti in misura decrescente per i primi 5 anni di esercizio dell'attività, che è effettuata in via automatica dalla applicazione GE.RI.CO. 2000;

e) in tutti i modelli è stato eliminato il quadro relativo all'indicazione dei corrispettivi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore. Tale dato va riportato solo negli appositi righi previsti nei quadri per la determinazione del reddito del modello Unico 2000 di cui i predetti modelli costituiscono parte integrante;

f) il software GE.RI.CO. 2000 effettua automaticamente il confronto tra i ricavi dichiarati dalle imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale e quelli presunti in base agli studi di settore aumentando i primi delle variazioni delle rimanenze finali rispetto alle esistenze iniziali. Lo scorso anno tale operazione doveva essere effettuata autonomamente dal contribuente che doveva riportare nel rigo F10 dell'applicazione GE.RI.CO. l'ammontare dei ricavi dichiarati aumentati delle predette variazioni, come precisato nella risposta al quesito n. 3.7 della circolare n. 148/E del 5 luglio 1999;

g) nelle istruzioni per la compilazione dei modelli riguardanti gli studi relativi al settore delle manifatture è stata fornita una più precisa definizione di attività svolta in conto proprio e in conto terzi. Per attività svolta in conto proprio si intende quella effettuata, in assenza di commissione, all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi, con propri modelli e proprie tipologie di prodotti attraverso una propria organizzazione commerciale. È il caso, ad esempio, dell'imprenditore che esercita l'attività di fabbricazione di calzature non in gomma (codice di attività 19.30.1) affidando una o più fasi del processo produttivo ad altre imprese. Si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio anche nel caso in cui l'impresa venda propri componenti, semilavorati o prodotti finiti a privati o a terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale. Per maggior chiarimento, si precisa che un'azienda che svolge attività in conto proprio, di regola, presenta le seguenti caratteristiche:

- locali destinati a magazzino, cui si possono affiancare spazi destinati all'esposizione o alla vendita dei prodotti realizzati;

- utilizzo di agenti e rappresentanti;

- utilizzo di canali per pubblicizzare i prodotti (partecipazione a fiere e mostre e spese di propaganda);

- tipologia di clientela molto varia con maggiore presenza di commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio e privati;

- confini dell'area di mercato che spaziano dal comune all'intero territorio nazionale con casi di esportazione sia in ambito europeo che extra-europeo;

- ciclo di produzione generalmente integrato e che prevede tutte le fasi necessarie alla realizzazione del prodotto finito, con casi di lavorazioni affidate a terzi.

Per attività svolta per conto terzi si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata su base contrattuale (commissioni, ordini, accordi, ecc.), per conto di terze imprese, normalmente inserite nello stesso processo produttivo, indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Le aziende operanti in tal modo risultano fortemente specializzate nell'attività svolta e presentano le seguenti caratteristiche:

- presenza di locali destinati alla produzione cui si possono affiancare, a seconda della provenienza del materiale, spazi destinati a magazzino;

- assenza di locali per l'esposizione o vendita dei prodotti;

- tipologia di clientela prevalente rappresentata da industria o artigiani;

- area di mercato solitamente limitata all'ambito locale;

- ciclo di produzione limitato ad una sola fase di lavorazione (terzista monofase) o a più fasi, fino alla realizzazione dell'intero processo produttivo;

h) il software GE.RI.CO. 2000 contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità dei correttivi da applicare per la determinazione del ricavo finale. Si tratta di riduzioni introdotte a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione degli esperti in occasione della validazione degli studi di settore. Tali riduzioni sono finalizzate a verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore deriva in tutto o in parte dal peso attribuito a talune variabili in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dell'impresa interessata. Lo scorso anno i contribuenti che intendevano avvalersi di tale facoltà potevano segnalare all'Amministrazione finanziaria l'entità della riduzione da applicare a talune componenti di costo effettuando autonomamente il calcolo (sulla base di tabelle allegate ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore) e riportando il valore così rettificato negli appositi righi del quadro F "Elementi contabili" dell'applicazione GE.RI.CO. A partire da quest'anno, invece, il calcolo è effettuato automaticamente dal software GE.RI.CO. 2000 che riporta anche nel quadro contabile i valori opportunamente ridotti.

I dati per l'applicazione delle predette riduzioni sono richiesti nel quadro X "Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore". Solo l'anno di inizio dell'attività utilizzato per l'applicazione dell'apposito correttivo previsto per gli intermediari è contenuto nel quadro Z "Dati complementari".

 

 

3. Chiarimenti per la compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Per la compilazione dei modelli concernenti i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si forniscono di seguito ulteriori precisazioni, distinguendo le questioni di carattere generale da quelle relative a determinati studi.

3.1. Questioni di carattere generale

In relazione alle modalità di compilazione di tutti i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si fa presente che:

- i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali, derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;

- il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza;

- i dati contabili da indicare nel quadro X "Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore" da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

3.2. Studi di settore SD07A e SD07B

Nelle istruzioni per la compilazione dei modelli relativi agli studi di settore SD07A e SD07B si precisa che la somma delle percentuali dei ricavi derivanti dalla vendita di capi prodotti dall'impresa e dalla vendita di capi acquistati da terzi per la rivendita, da indicare, rispettivamente, nei righi D27 e D28, deve risultare pari a 100. Conseguentemente, l'applicazione GE.RI.CO. 2000 prevede un controllo che non consente l'indicazione di un valore complessivo diverso da 100.

Poiché è stata segnalata l'esistenza di imprese che svolgono anche attività in conto terzi per le quali la somma delle percentuali indicate potrebbe essere inferiore a 100, si fa presente che tali contribuenti nell'utilizzare l'applicazione GE.R.ICO. 2000 dovranno:

- ai fini del calcolo dei ricavi presunti, indicare nei righi D27 e D28 valori percentuali la cui somma sia pari a 100. Eventuali anomalie che possono conseguire all'utilizzo di percentuali non corrispondenti a quelle reali potranno essere fatte valere in sede di contraddittorio con l'ufficio;

- nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, da inviare anche in via telematica, indicare nei righi D27 e D28 le percentuali dei ricavi realmente conseguiti dalla vendita di capi prodotti e di capi acquistati da terzi.

Ciò consentirà di acquisire i dati reali da utilizzare ai fini delle successive elaborazioni.

3.3. Studi di settore SG69 A - B - C - D - E

Nel compilare i modelli (SG69A - B - C - D - E) per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 1999, a integrazione di quanto previsto nelle istruzioni, si precisa che:

- nella indicazione della:

- tipologia di attività;

- localizzazione;

- modalità di acquisizione dei lavori;

- modalità di realizzazione dei lavori;

- specializzazione;

il riferimento da utilizzare per la corretta compilazione delle distribuzioni percentuali richieste, è quello relativo alla "attività effettivamente svolta in rapporto all'intera produzione dell'anno 1999, a prescindere dal fatto che tale attività abbia determinato ricavi o incrementi di rimanenze";

- per il personale dipendente da indicare nei quadri D e Z (come precisato nella circolare n. 205/E del 16 luglio 1997) va indicato il numero di tutti i lavoratori dipendenti utilizzati nell'anno a prescindere dalla sussistenza alla data del 31 dicembre del rapporto di lavoro;

- per i collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività nell'impresa, va indicato (come precisato nella circolare n. 215/E del 29 luglio 1997) il numero degli stessi alla data del 31 dicembre;

- nella sezione "Mezzi di trasporto" del modello SG69B, il numero dei veicoli, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto individuata, va indicato nei righi Z63 e Z66;

- nel modello SG69E:

- nella sezione dei mezzi di trasporto i veicoli di cui alla lettera d), dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) vanno indicati esclusivamente nel rigo Z65;

- nelle istruzioni per la compilazione dei righi Z66, Z67 e Z68, le indicazioni riportate sono relative all'unica colonna presente nel modello;

- nel rigo Z05, va indicata la percentuale dei lavori realizzati attraverso l'utilizzo di mezzi, strutture e risorse proprie, rispetto al totale della produzione. Si considerano realizzati con mezzi, strutture e risorse proprie anche i lavori eseguiti/realizzati con l'ausilio di attrezzature prese in noleggio/locazione finanziaria (leasing);

- nel rigo Z06, va indicata la percentuale dei lavori concessi in appalto o in subappalto ad altre imprese (a terzi estranei all'impresa), rispetto al totale della produzione.

- il totale delle percentuali indicate nei righi Z05 e Z06 deve risultare pari a 100.

3.4. Studio di settore SG71U

Nel compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 1999, a integrazione di quanto previsto nelle istruzioni, si precisa che nella indicazione della:

- tipologia dell'attività;

- localizzazione dell'attività;

- modalità di acquisizione dei lavori;

- modalità di esecuzione;

il riferimento da utilizzare per la corretta compilazione delle distribuzioni percentuali richieste, è quello relativo alla "attività effettivamente svolta in rapporto all'intera produzione dell'anno 1999, a prescindere dal fatto che tale attività abbia determinato ricavi o incrementi di rimanenze".

3.5. Utilizzo dell'applicazione GE.RI.CO. - Precisazioni

In relazione all'utilizzo dell'applicazione GE.RI.CO. si fa presente che:

- nel rigo F04 del quadro "Elementi contabili" deve essere riportato l'importo indicato nel campo interno del rigo RG12 del quadro RG del modello Unico 2000 Società di persone ed equiparate e non l'importo del rigo RG12 al netto di quanto riportato nel campo interno dello stesso rigo come, per mero errore tipografico, è stato indicato nel rigo F04 della tabella 2 "Raccordo con il modello Unico 2000", colonna relativa ai dati contabili rilevabili dal quadro RG del modello Unico 2000 Società di persone ed equiparate;

- nel rigo F08 del quadro "Elementi contabili" deve essere riportato l'importo indicato nel campo interno del rigo RG8 del quadro RG del modello Unico 2000 Società di persone ed equiparate e non l'importo del rigo RG8 al netto di quanto riportato nel campo interno dello stesso rigo come, per mero errore tipografico, è stato indicato nel rigo F08 della tabella 2 "Raccordo con il modello Unico 2000", colonna relativa ai dati contabili rilevabili dal quadro RG del modello Unico 2000 Società di persone ed equiparate;

- gli enti non commerciali ed equiparati:

- nella schermata iniziale, in corrispondenza della voce modello di dichiarazione, dovranno indicare: "Unico - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati";

- nella schermata successiva relativa all'indicazione dei dati anagrafici, in corrispondenza della voce natura giuridica, dovranno indicare: "il codice 10 - Altri enti ed istituti con personalità giuridica residente".

 

 

4. Regolarizzazione dei codici di attività

I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore sono tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativo all'attività effettivamente esercitata in modo prevalente nonché quelli relativi alle eventuali attività secondarie per le quali sia stata volontariamente tenuta separata annotazione dei componenti rilevanti per l'applicazione degli studi di settore. A tale proposito, si fa presente che con una disposizione contenuta nel disegno di legge "collegato ordinamentale" alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria per l'anno 2000) è stata prevista la possibilità, per i contribuenti destinatari degli studi settore e dei parametri, di comunicare codici di attività relativi all'attività prevalente ed a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria mediante l'indicazione nel modello UNICO 2000 dei codici corrispondenti alle attività effettivamente esercitate. Tale indicazione produce i medesimi effetti della dichiarazione di variazione dell'attività disciplinata dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 471 del 1997, neanche con riferimento ai periodi di imposta precedenti.

Sono interessati alla regolarizzazione dei codici di attività tutti i contribuenti titolari di reddito d'impresa o esercenti arti e professioni nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore o i parametri. Tale regolarizzazione risulta, pertanto, preclusa per i contribuenti esercenti attività per le quali non sono stati elaborati né i parametri, né gli studi di settore nonché in ipotesi di sussistenza di cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri (inizio attività, cessazione dell'attività, periodo di non normale svolgimento, ecc.).

Possono fruire della regolarizzazione anche i soggetti che effettivamente esercitano una attività per la quale si applicano gli studi di settore o i parametri ma che hanno in precedenza comunicato all'Amministrazione finanziaria l'esercizio di una attività per la quale non trovano applicazione tali strumenti di accertamento; analogamente, la regolarizzazione è possibile per il soggetto che ha, in precedenza, comunicato l'esercizio di una attività per la quale non si applicano gli studi di settore e i parametri e che intende variare la stessa comunicando un nuovo codice di attività per il quale trovano, invece, applicazione gli studi di settore o i parametri.

La predetta disposizione, in corso di approvazione, è stata già recepita nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello Unico 2000. In particolare, per i contribuenti titolari di reddito di impresa, il codice dell'attività prevalente effettivamente esercitata va indicato nel quadro RS, mentre quelli relativi alle attività secondarie vanno riportati negli appositi campi contenuti nei quadri relativi alla determinazione del reddito d'impresa (RF o RG).

 

 

5. Adeguamento in dichiarazione dei redditi

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, stabilisce che, per il primo anno di applicazione dei singoli studi di settore, i contribuenti possono effettuare l'adeguamento dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi stessi in sede di dichiarazione dei redditi senza applicazione di sanzioni e interessi.

Alla luce di tale disposizione, l'adeguamento in sede di dichiarazione dei redditi senza applicazione di sanzioni e interessi dovrebbe, per il periodo d'imposta 1999, essere consentito ai soli contribuenti destinatari degli studi di settore approvati con decreto ministeriale 3 febbraio 2000 e decreto ministeriale 25 febbraio 2000.

In base ad una specifica disposizione contenuta nel "collegato ordinamentale" alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria per l'anno 2000), in corso di approvazione e già recepita nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, è consentito effettuare l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore in sede di dichiarazione dei redditi anche per il secondo periodo d'imposta di applicazione degli studi approvati con D.M. 30 marzo 1999.

Per il 1999, quindi, tutti i contribuenti destinatari degli studi di settore possono indicare nella dichiarazione dei redditi, senza applicazione di sanzioni e interessi, i ricavi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi.

 

 

6. Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti

Nella dichiarazione dei redditi relativa al 1999, nei quadri di determinazione del reddito d'impresa o nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, è obbligatorio indicare il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali relative a prodotti finiti (ad esempio, spazio interno dei righi RS76 e RS78 del modello UNICO 2000 - Società di capitali).

 

 

7. Asseverazione dei dati presi a base per l'applicazione degli studi di settore

L'articolo 5 di ciascuno dei decreti di approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore stabilisce che i soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. Il citato articolo 5 conferma, anche per quest'anno che non devono essere asseverati i dati:

a) per i quali è necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;

b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Con riferimento ai dati oggetto di asseverazione, sono stati forniti chiarimenti nel paragrafo 4.4 della circolare n. 110/E del 31 maggio 1999 al quale si rinvia.

 

 

8. Trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

L'invio telematico dei dati contenuti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore va effettuato contestualmente a quello della dichiarazione dei redditi modello Unico 2000. Al riguardo, si precisa che l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2000, ha stabilito che le dichiarazioni dei redditi, compresa quella unificata, i cui termini di trasmissione telematica scadono fino al 15 novembre 2000, qualora contengano i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, sono trasmesse in via telematica entro il 15 novembre 2000.

Il Direttore generale