§ 98.1.40858 - Circolare 18 maggio 1999, n. 110 .
L. 4 giugno 1973, n. 311. Convenzione con l'Assoced per la riscossione dei contributi associativi versati dalle aziende associate tramite [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/05/1999
Numero:110


Sommario
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 
Art. 7 
Art. 8 
Art. 9 
Art. 10 


§ 98.1.40858 - Circolare 18 maggio 1999, n. 110 .

L. 4 giugno 1973, n. 311. Convenzione con l'Assoced per la riscossione dei contributi associativi versati dalle aziende associate tramite il sistema di cui al mod. DM10, ai sensi dell'articolo unico della L. 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Dirigenti Medici 

e, p.c., 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione  

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

In data 31 marzo 1999 il Presidente dell'Istituto ha sottoscritto una convenzione con l'Associazione italiana centri di elaborazione dati, (Assoced), per la riscossione, tramite il sistema di cui al mod. DM10 dei contributi associativi dovuti dalle imprese alla stessa aderenti.

Si allega il testo della convenzione (all. 1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.

1) Il contributo associativo è a carico delle aziende di elaborazione dati aderenti all'Assoced; esso sarà indicato dalle stesse sul mod. DM10/2 e versato unitamente ai contributi obbligatori da versare all'I.N.P.S. a mezzo del modello F24.

L'Assoced provvederà, per la parte di propria competenza, a rendere note alle aziende le modalità di evidenziazione, sui predetti moduli di denuncia contributiva DM 10/2, degli importi relativi ai contributi associativi, importi che si sommano alle altre partite dovute all'I.N.P.S. e rientrano nelle operazioni di conguaglio con gli eventuali importi a debito dello stesso Istituto.

2) L'I.N.P.S. considererà versato il solo importo che, allo specifico titolo, verrà indicato dalle aziende sul modulo di denuncia. Tuttavia qualora il contribuente non versi per intero l'importo dei contributi obbligatori dovuti, la quota versata a titolo di contributo associativo sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito per contributi previdenziali ed assistenziali, mentre l'eventuale eccedenza verrà considerata come versata per contributo associativo.

È escluso per l'I.N.P.S. qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi associativi in parola e l'intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in parola.

3) È esclusa altresì per l'Istituto ogni responsabilità, dall'applicazione della convenzione, sia nei confronti delle imprese, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 1 dell'atto convenzionale, sia infine verso terzi.

I rapporti conseguenti all'attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all'eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente fra l'Assoced e le imprese interessate.

4) L'importo della spesa che l'Assoced dovrà rimborsare all'I.N.P.S. per l'espletamento del servizio è stabilito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.

5) In base alla convenzione le Sedi periferiche dell'Istituto verseranno, senza interessi, all'Assoced somme pari agli importi riscossi per contributo associativo risultanti dalle denunce contributive elaborate in ciascun mese al netto del rimborso spese dovuto.

Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce.

Contestualmente, le SAP invieranno all'Assoced - Associazione italiana centri elaborazione dati - Z.I. IX Strada n. 23/G int. 4A - 35129 Padova - una distinta delle imprese che hanno versato il contributo associativo con le specifiche di cui all'art. 6, II comma, della convenzione.

6) La convenzione è valida fino al 31 dicembre 1999 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo tempestiva disdetta.

Istruzioni operative e contabili

Circa le modalità di esposizione dei dati sulla denuncia di Mod. DM 10/2 si forniscono, di seguito, le necessarie istruzioni che saranno portate a conoscenza delle aziende associate, a cura dell'Assoced.

È attribuito all'Assoced il codice W 450 con il quale sarà evidenziata la somma pari al contributo dello 0,20 per cento della retribuzione lorda dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate.

Sui Modd. DM 10/2 le aziende dovranno esporre nel primo rigo in bianco del quadro B/C, nella colonna "Cod", il codice W 450 preceduto dalla dicitura "Assoced" e nella colonna "somme a debito del datore di lavoro" il relativo importo da versare a titolo di contributo associativo.

Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Tale importo va sommato al complesso dei contributi obbligatori dovuti all'I.N.P.S. e versato dalle aziende, unitamente a questi ultimi, mediante presentazione del mod. F 24 presso uno degli sportelli bancari o postali accettanti.

Il contributo di che trattasi sarà imputato in sede di specificazione contabile del saldo della citata denuncia di mod. DM 10/2 al conto GPA 29/82.

Contestualmente a tale imputazione, al fine di rilevare il debito verso l'Associazione l'Ufficio competente per la contabilità effettuerà la seguente scrittura: "GPA 39/82 a GPA 18/82" per un importo pari a quello evidenziato a credito del citato conto GPA 29/82.

La proceduta DM emetterà in triplice copia una distinta delle aziende che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l'indicazione del periodo contributivo, dell'ammontare del versamento, del monte retributivo e del numero dei dipendenti denunciati.

Una copia di detta distinta dovrà essere inviata, come già precisato al precedente punto 5) della presente circolare, all'Assoced contestualmente al versamento delle somme ad essa spettanti, mentre due copie dovranno essere trasmesse all'Ufficio competente per la contabilità in allegato al biglietto contabile di riparto.

Le somme riscosse dovranno essere accreditate alla suddetta Organizzazione, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 6 della convenzione, secondo le seguenti modalità:

- accredito sul c/c 3504X Banca antoniana popolare veneta - agenzia Mandriola di Albignasego (PD) - ABI 5040 - CAB 62341.

I pagamenti di cui sopra dovranno essere imputati a debito del conto GPA 18/82 al quale dovranno essere addebitate altresì, in contropartita dei conti GPA 24/42 e GPA 24/25, le somme da trattenere sull'ammontare del contributo riscosso, rispettivamente a titolo di rimborso spese e dell'I.V.A. relativa, per l'effettuazione del servizio di esazione in argomento.

Copia della lista sopracitata dovrà essere allegata al mandato di pagamento restituito dall'Ente incaricato per l'esecuzione dello stesso.

L'eventuale saldo del suddetto conto GPA 18/82 risultante alla fine dell'esercizio dovrà essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni dei mod. DM 10/2 riscossi, le Sedi dovranno predisporre e trasmettere alla Assoced apposito rendiconto dal quale dovrà risultare: l'ammontare dei contributi riscossi, relativi alle denunce elaborate nell'anno di riferimento per le quali sono state emesse le distinte delle aziende di cui sopra; l'ammontare delle somme corrisposte nonché l'ammontare delle spese e dell'I.V.A. trattenuto sui contributi riscossi.

Qualora i contributi in discorso risultino indicati in modd. DM 10/2 con saldo totalmente o parzialmente insoluto, dovranno essere eseguiti i previsti adempimenti ai fini dell'attuazione di quanto precisato al punto 2) della presente circolare.

Nell'allegato n. 2 vengono riportati i citati conti GPA 18/82, GPA 29/82 e GPA 39/82, tutti di nuova istituzione.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Convenzione fra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e l'Associazione italiana centri di elaborazione dati (Assoced)

L'anno millenovecentonovantanove il giorno 31 del mese di marzo, fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (che in seguito sarà denominato I.N.P.S.) nella persona del Presidente Massimo Paci, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 83 del 9 marzo 1999,

e

l'Associazione italiana centri di elaborazione dati (che in seguito sarà denominata Assoced) nella persona del legale rappresentante residente per la carica in Padova, z. i. IX strada, n. 23/G,

visto

l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, il quale stabilisce che gli Istituti previdenziali in esso indicati possono essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad assumere, su richiesta delle Associazioni sindacali a carattere nazionale, il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alle Associazioni medesime nonché dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro;

visto

il nulla osta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla convenzione,

considerato

che il servizio di esazione dei contributi associativi non è pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti istituzionali dell'I.N.P.S.;

vista

la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Assoced affida all'I.N.P.S., che accetta, la esazione del contributo associativo dovuto dalle imprese iscritte all'Assoced stessa.

     Art. 2

La riscossione dei contributi di cui al precedente articolo 1 avverrà unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all'I.N.P.S. così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.

     Art. 3

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, l'Assoced provvederà a comunicare alle imprese aderenti le opportune modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

L'Assoced si impegna inoltre a portare a conoscenza delle imprese aderenti, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'I.N.P.S. per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.

In occasione di modifiche alle procedure per il versamento dei contributi obbligatori, sarà cura dell'I.N.P.S. precisare nelle istruzioni per le imprese, anche le variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo predetto.

     Art. 4

L'I.N.P.S. considererà versato a titolo di contributo associativo di cui alla presente convenzione il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro sul modulo di denuncia.

Qualora il contribuente non versi per intero l'importo dei contributi obbligatori dovuti, la quota versata a titolo di contributo associativo sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito per contributi previdenziali ed assistenziali, mentre l'eventuale eccedenza verrà considerata come versata per contributo associativo.

Qualora l'azienda non intenda versare il contributo associativo, non deve indicare sulla denuncia l'importo della quota stessa.

È escluso, per l'I.N.P.S., qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

L'I.N.P.S. non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.

     Art. 5

Le spese del servizio di esazione espletato sono annualmente stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S., sulla base dei costi effettivi determinati dai competenti uffici dell'Istituto stesso.

L'Organizzazione sindacale firmataria della Convenzione si impegna ad accettare le decisioni di cui al comma precedente.

     Art. 6

Le Sedi autonome di produzione dell'I.N.P.S. corrisponderanno all'Assoced - Sede nazionale, senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi associativi risultanti dalle denunce contributive elaborate in ciascun mese al netto del rimborso delle spese di cui al precedente art. 5. Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce.

Unitamente al versamento di cui al primo comma, le Sedi dell'I.N.P.S. forniranno all'Assoced - Sede nazionale, per le denunce contributive elaborate in ciascun mese, una distinta delle imprese che hanno versato il contributo associativo, con l'indicazione del periodo contributivo, dell'ammontare del versamento.

Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono le elaborazioni dei modd. DM 10/2 incassati, le SAP trasmetteranno all'Assoced un apposito rendiconto dal quale risulterà:

- l'ammontare dei contributi incassati risultanti dalle denunce elaborate nell'anno di riferimento;

- l'ammontare delle somme corrisposte, di cui al primo comma;

- l'ammontare del rimborso spese e della relativa I.V.A. di cui all'art. 5.

     Art. 7

In base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, l'I.N.P.S. è esonerato - e l'Assoced lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti delle imprese aderenti all'Associazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art. 1 e verso i terzi e verso chicchessia derivante dall'applicazione della presente convenzione.

I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi associativi dovranno essere instaurati direttamente tra l'Assoced e le imprese interessate.

In particolare l'I.N.P.S. è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie all'Assoced dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.

     Art. 8

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla presente convenzione, sono a carico dell'Assoced.

     Art. 9

La presente convenzione sarà operante non appena saranno stati approntati i necessari strumenti operativi ed avrà validità sino al 31 dicembre 1999. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sei mesi prima della scadenza.

     Art. 10

La presente convenzione viene sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Per l'Associazione italiana

centri di elaborazione dati

Il Presidente

Fausto Marra

Per l'Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale

Il Presidente

Massimo Paci

 

 

Allegato 2

Variazioni al piano dei conti

Tipo variazione 

: I 

Codice conto 

: GPA 18/82 

Denominazione completa 

: Debito verso l'Associazione Italiana Centri di Elaborazione Dati 

 

(Assoced) per contributi associativi riscossi per suo conto 

Denominazione abbreviata 

: DEBITO V/ASSOCED PER CTR.RISCOSSI PER SUO CONTO 

 

 

Tipo variazione 

: I 

Codice conto 

: GPA 29/82 

Denominazione completa 

: Contributi associativi riscossi per conto dell'Associazione Italiana 

 

Centri di Elaborazione Dati (Assoced) mediante denunce 

 

rendiconto di mod. DM10 

Denominazione abbreviata 

: CTR.ASSOC.RISCOSSI C/ASSOCED MEDIANTE MOD.DM 10 

 

 

Tipo variazione 

: I 

Codice conto 

: GPA 39/82 

Denominazione completa 

: Accreditamento all'Associazione Italiana Centri di Elaborazione 

 

Dati (Assoced) dei contributi associativi riscossi per suo conto 

Denominazione abbreviata 

: ACCRED. AD ASSOCED CTR.ASSOC.RISCOSSI PER SUO CONTO