Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/04/2000 |
Numero: | 74 |
§ 98.1.42105 - Circolare 12 aprile 2000, n. 74/E .
Chiarimenti circa la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spettante a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti non vedenti e dei soggetti sordomuti. Ulteriori chiarimenti in merito alle agevolazioni in materia di I.V.A. e di tassa sul possesso degli autoveicoli previste in favore dei disabili .
Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.
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Alle Direzioni regionali delle entrate |
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Agli Uffici delle entrate |
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Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette |
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Agli Uffici I.V.A. |
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Ai Centri di servizio delle imposte dirette e |
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indirette |
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Al Segretariato generale |
e, p. c.: |
Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario |
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Sede |
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Al Comando generale della Guardia di Finanza |
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Roma |
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Al Ministero dei trasporti e della navigazione |
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Roma |
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All'Unione italiana ciechi |
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Roma |
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All'Ente nazionale sordomuti |
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Roma |
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Alle Direzioni centrali del Dipartimento delle |
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entrate |
Facendo seguito alle precisazioni fornite con la
Tali innovazioni, attraverso la modifica dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. (
Il legislatore ha previsto che le caratteristiche degli autoveicoli in questione fossero individuate con decreto da emanare a cura del Ministro delle finanze.
Per quanto riguarda gli autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti non vedenti, è evidente che nessuna particolare caratteristica tecnica può ritenersi necessaria, in quanto tali autoveicoli non possono che essere condotti da terzi.
Anche per quanto concerne gli autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti sordomuti non è dato rinvenire nella normativa vigente prescrizioni che richiedano particolari adattamenti tecnici del mezzo.
La scrivente ha ritenuto opportuno, peraltro, interessare il Ministero dei trasporti e della navigazione per conoscere se vi siano ipotesi in cui la possibilità per i sordomuti di condurre un autoveicolo sia condizionata alla presenza di adattamenti tecnici dello stesso.
Fino all'intervento di eventuali osservazioni del citato Ministero dei trasporti e della navigazione, si ritiene che la detrazione d'imposta possa essere fruita dai soggetti interessati, pur in assenza del decreto ministeriale previsto, con l'osservanza delle istruzioni che seguono.
Dato atto della non necessità di adattamenti o particolari caratteristiche tecniche, si rappresenta che la detrazione d'imposta spetta in relazione agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del
- autovetture destinate al trasporto di persone con un massimo di nove posti compreso quello del guidatore;
- autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o a 4,5 t se con motore a trazione elettrica o a batteria con un massimo di nove posti compreso quello del conducente;
- autoveicoli per trasporti specifici, destinati al trasporto di determinate cose o persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di attrezzature speciali relative a tale scopo.
La detrazione d'imposta si può alternativamente utilizzare nell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa, ovvero in quattro rate costanti nell'anno stesso e nei tre successivi. La detrazione compete nella misura del 19 per cento e per un solo autoveicolo nel limite di spesa di 35 milioni di lire, e se ne può beneficiare una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che l'autoveicolo non risulti cancellato dal Pubblico registro automobilistico.
Dal suddetto limite di 35 milioni di lire, nel caso in cui l'autoveicolo precedentemente acquistato sia stato rubato e non ritrovato, bisogna decurtare l'eventuale rimborso assicurativo percepito.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 13-bis del T.U.I.R. (
In merito all'intestazione dell'autoveicolo, si fa presente che se il soggetto beneficiario, portatore di handicap, è titolare di redditi propri per un importo superiore a lire 5.500.000, l'autoveicolo non può che essere intestato allo stesso, così come pure il documento probatorio della spesa sostenuta, ancorché non sia titolare di permesso di guida; mentre, nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'agevolazione si trovi nelle condizioni previste dal citato articolo 12 del T.U.I.R. (
La documentazione idonea a giustificare la spesa sostenuta, e quindi il beneficio della detrazione d'imposta, deve essere conservata ed esibita in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Per la fattispecie dell'acquisto di cani guida per ciechi, tornano applicabili le istruzioni già fornite per gli autoveicoli. Si fa presente che la legge finanziaria ha altresì previsto, mediante l'introduzione del comma 1-quater all'articolo 13-bis del T.U.I.R. (
Si ritiene opportuno fornire precisazioni anche in merito alla possibilità di estendere ai ciechi ed ai sordomuti le agevolazioni già previste in favore di taluni portatori di handicap in materia di I.V.A. e di tassa sul possesso di veicoli, attese le numerose istanze pervenute sul punto.
Per quanto riguarda l'I.V.A., si fa presente che l'articolo 1 della
Ne consegue che, allo stato attuale della normativa, il beneficio in argomento non può comunque estendersi ai ciechi ed ai sordomuti, in quanto i veicoli acquistati dagli stessi non necessitano, come sopra chiarito, di alcun adattamento conseguente a impedite o ridotte capacità motorie.
Va tenuto presente, in proposito, che la ratio della norma agevolativa trova fondamento nell'incidenza dei maggiori costi che i soggetti portatori di handicap devono sostenere per adattare il veicolo acquistato, attraverso modifiche tecniche che ne consentano loro l'utilizzo. Per tale ragione, in base alla richiamata disposizione vigente, la stessa agevolazione non può estendersi agli autoveicoli che, ancorché acquistati da altri portatori di handicap, quali non vedenti e menomati nell'udito e nella parola, non necessitano di adattamenti o di particolari caratteristiche tecniche per l'utilizzo da parte dei destinatari dell'agevolazione.
Per quanto concerne la tassa sul possesso dei veicoli, valgono le stesse considerazioni già svolte con riferimento all'I.V.A.; pertanto, per i mezzi di locomozione destinati ai portatori di handicap, quali i non vedenti e menomati nell'udito e nella parola, le tasse automobilistiche devono essere corrisposte nella misura ordinaria.
Il Direttore generale
Dott. Massimo Romano