Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/10/1998 |
Numero: | 125 |
§ 98.1.40020 - Circolare 29 ottobre 1998, n. 125 .
Vigilanza negli impianti gestiti dalla Società FF.SS. Struttura di coordinamento.
Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro |
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Loro Sedi |
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Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro |
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Settori e Servizi Ispezione |
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Loro Sedi |
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Alla Regione Siciliana - Assessorato Lavoro e |
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Previdenza Sociale |
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Palermo |
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Alla Provincia autonoma di Trento - Servizio Lavoro |
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Trento |
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Alla Provincia Autonoma Di Bolzano - Assessorato |
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per l'Ispettorato del Lavoro Bolzano |
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Alle Ferrovie dello Stato SpA - |
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Funzione Sicurezza di Sistema Lavoro e Ambiente |
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Roma |
Sono pervenuti allo scrivente numerosi quesiti con i quali sono state poste in rilievo difficoltà organizzative ed operative determinate dall'attuale articolazione interregionale della struttura 'di coordinamento, istituita con la
A seguito della trasformazione dell'Azienda delle FF.SS. prima in Ente pubblico e poi in società per azioni, cui è seguita una diversa struttura organizzativa, è stata ora avanzata la necessità, al fine di garantire una più efficace azione di coordinamento con le FF.SS., di localizzare la sede del comitato di coordinamento nel capoluogo di ciascuna regione.
Lo scrivente, nel condividere quanto rappresentato dai diversi uffici e, sentito il parere favorevole della società delle FF.SS., dispone pertanto, che a parziale modifica della citata
Tale soluzione è altresì finalizzata a favorire un migliore impiego delle tipologie di intervento (ad es. in materia di appalti) per una efficace programmazione tesa ad incrementare l'attività di vigilanza congiunta sugli impianti delle FF.SS., i cui risultati, dopo lo scioglimento della riserva espressa con la
Sempre in materia di vigilanza congiunta è stata rappresentata da qualche Direzione l'opportunità di far partecipare nel gruppo ispettivo, in rappresentanza delle FF.SS., il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8 del
Sentita in proposito anche la Direzione Generale dei Rapporti di lavoro, lo scrivente, in considerazione della particolarità del ruolo rivestito da quest'ultimo, quale organo attivo essenziale nell'ambito del servizio di prevenzione, e protezione, con compiti ben delineati dal, successivo art. 9 del citato
Infine, si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione di codesti uffici in ordine alla peculiarità della vigilanza congiunta che trova una sua autonoma ed esclusiva titolarità nella previsione dell'art. 35
In riferimento al suo ambito applicativo , così come delineato dall'art. 1 della stessa legge, occorre ribadire che esso "deve intendersi il luogo dove si svolge il lavoro oggetto della tutela prevenzionistica prevista dalla disposizione di legge sopra richiamata, lavoro che deve essere in diretta o indiretta correlazione con l'esercizio dell'attività ferroviaria" (
Né va trascurato l'ulteriore contenuto, sempre del citato art. 1, allorché stabilisce che "all'osservanza delle disposizioni della presente legge sono, inoltre, tenute le imprese appaltatrici di opere o servizi ferroviari, quando l'opera o il servizio appaltato venga eseguito negli impianti ferroviari, nonché le Amministrazioni statali, la compagnia internazionale carrozze con letti, e qualunque altro ente quando il. lavoro venga svolto in ambito ferroviario".
Quanto sopra va evidenziato al fine di sottolineare il diverso ambito applicativo della vigilanza di cui al
Il Direttore generale
Dr. Paolo Francalancia