§ 98.1.40020 - Circolare 29 ottobre 1998, n. 125 .
Vigilanza negli impianti gestiti dalla Società FF.SS. Struttura di coordinamento.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/10/1998
Numero:125

§ 98.1.40020 - Circolare 29 ottobre 1998, n. 125 .

Vigilanza negli impianti gestiti dalla Società FF.SS. Struttura di coordinamento.

 

Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

 

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro 

 

Loro Sedi 

 

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro  

 

Settori e Servizi Ispezione 

 

Loro Sedi 

 

Alla Regione Siciliana - Assessorato Lavoro e 

 

Previdenza Sociale 

 

Palermo 

 

Alla Provincia autonoma di Trento - Servizio Lavoro  

 

Trento 

 

Alla Provincia Autonoma Di Bolzano - Assessorato  

 

per l'Ispettorato del Lavoro Bolzano 

 

Alle Ferrovie dello Stato SpA - 

 

Funzione Sicurezza di Sistema Lavoro e Ambiente 

 

Roma 

 

 

Sono pervenuti allo scrivente numerosi quesiti con i quali sono state poste in rilievo difficoltà organizzative ed operative determinate dall'attuale articolazione interregionale della struttura 'di coordinamento, istituita con la circolare di questo Ministero n. 19/81 del 18 febbraio 1981, che individuava la sede di tale struttura nel capoluogo dell'ex circoscrizione compartimentale delle FF.SS.

A seguito della trasformazione dell'Azienda delle FF.SS. prima in Ente pubblico e poi in società per azioni, cui è seguita una diversa struttura organizzativa, è stata ora avanzata la necessità, al fine di garantire una più efficace azione di coordinamento con le FF.SS., di localizzare la sede del comitato di coordinamento nel capoluogo di ciascuna regione.

Lo scrivente, nel condividere quanto rappresentato dai diversi uffici e, sentito il parere favorevole della società delle FF.SS., dispone pertanto, che a parziale modifica della citata circolare n. 19 del 1981, la struttura di coordinamento in questione - abbia sede. nel capoluogo di ciascuna Regione, presso la Direzione Regionale del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro, ferme restando le funzioni ad essa attribuite con la citata circolare n. 19 del 1981 e le note esplicative riportate nella circolare della Società Ferrovie dello Stato del 7 marzo 1997, trasmessa a codeste Direzioni con lettera del 9 febbraio 1998 di questo Servizio.

Tale soluzione è altresì finalizzata a favorire un migliore impiego delle tipologie di intervento (ad es. in materia di appalti) per una efficace programmazione tesa ad incrementare l'attività di vigilanza congiunta sugli impianti delle FF.SS., i cui risultati, dopo lo scioglimento della riserva espressa con la circolare 27 febbraio 1996, n. 24/96 di questo Servizio, non possono ancora ritenersi soddisfacenti.

Sempre in materia di vigilanza congiunta è stata rappresentata da qualche Direzione l'opportunità di far partecipare nel gruppo ispettivo, in rappresentanza delle FF.SS., il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 62 del 1994.

Sentita in proposito anche la Direzione Generale dei Rapporti di lavoro, lo scrivente, in considerazione della particolarità del ruolo rivestito da quest'ultimo, quale organo attivo essenziale nell'ambito del servizio di prevenzione, e protezione, con compiti ben delineati dal, successivo art. 9 del citato D.Lgs. n. 626 del 1994, ritiene che tale funzione sia incompatibile con quella ispettiva, seppure svolta congiuntamente all'ispettore del lavoro.

Infine, si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione di codesti uffici in ordine alla peculiarità della vigilanza congiunta che trova una sua autonoma ed esclusiva titolarità nella previsione dell'art. 35 legge n. 191 del 1974 e dell'art. 1 del D.M. 4 febbraio 1980.

In riferimento al suo ambito applicativo , così come delineato dall'art. 1 della stessa legge, occorre ribadire che esso "deve intendersi il luogo dove si svolge il lavoro oggetto della tutela prevenzionistica prevista dalla disposizione di legge sopra richiamata, lavoro che deve essere in diretta o indiretta correlazione con l'esercizio dell'attività ferroviaria" (circolare 18 febbraio 1981, n. 19/81).

Né va trascurato l'ulteriore contenuto, sempre del citato art. 1, allorché stabilisce che "all'osservanza delle disposizioni della presente legge sono, inoltre, tenute le imprese appaltatrici di opere o servizi ferroviari, quando l'opera o il servizio appaltato venga eseguito negli impianti ferroviari, nonché le Amministrazioni statali, la compagnia internazionale carrozze con letti, e qualunque altro ente quando il. lavoro venga svolto in ambito ferroviario".

Quanto sopra va evidenziato al fine di sottolineare il diverso ambito applicativo della vigilanza di cui al D.P.C.M. n. 412 del 1997, riguardante, invece, i lavori di costruzione delle opere ferroviarie, indicati come particolarmente rischiosi dallo stesso citato D.P.C.M., così come già richiamato con circolare n. 40 del 1998.

Il Direttore generale

Dr. Paolo Francalancia