§ 98.1.38835 - Circolare 19 gennaio 1998, n. 17 .
Cap. 1293 - Spese per interessi o rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/01/1998
Numero:17

§ 98.1.38835 - Circolare 19 gennaio 1998, n. 17 .

Cap. 1293 - Spese per interessi o rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori dell'Amministrazione - Applicazione disposizioni di cui al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 ed alla circolare 23 dicembre 1997, n. 226/E del Ministero delle Finanze.

 

Emanata dal Ministero della pubblica istruzione.

 

 

Ai provveditori agli studi - loro sedi 

 

Alle sovrintendente scolastiche regionali 

 

Loro sedi 

 

Alla sovrintendenza scolastica per la 

 

scuola di lingua italiana - Bolzano 

 

All'intendenza scolastica per la scuola 

 

di lingua tedesca - Bolzano 

 

All'intendenza scolastica per la scuola 

 

delle località ladine Bolzano 

 

Alla sovrintendenza scolastica 

 

provinciale di Trento 

 

Alle direzioni generali, ispettorati e servizio 

 

per la scuola materna - loro sedi 

 

e, per conoscenza, 

 

Al ministero del tesoro - ragioneria generale 

 

Dello stato - IGOP e IGF 00100 Roma 

 

Al ministero delle finanze - dipartimento 

 

Dell'entrata - direzione generale entrate tributarie 

 

Viale Europa n° 142 - 00144 Roma 

 

Al gabinetto del ministro 

 

Sede 

 

Alla ragioneria centrale 

 

Sede 

 

 

Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, contiene importanti novità a decorrere dal 1° gennaio 1998, con riferimento, tra l'altro, alle spese indicate in oggetto.

In base al suddetto decreto, infatti le somme che vengono corrisposte a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria per crediti di lavoro (art. 429 del c.p.c.) debbono essere considerate reddito di lavoro dipendente.

Dalla lettura delle disposizioni che incidono sulla materia in argomento si può rilevare, innanzitutto, che sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali debbono essere considerati redditi di lavoro dipendente ai soli fini fiscali nella considerazione che l'art. 6 (comma 1) dallo stesso precitato D.Lgs. n. 314 del 1997, apportando modificazioni all'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, stabilisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi soltanto quelli di cui al comma 1 dell'art. 46 del testo unico delle imposta sui redditi approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non quelli di cui al comma 2, nel quale risultano compresi gli oneri in questione in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1 del decreto sopra indicato.

Da tali disposizioni, inoltre, si evince che ai fini della determinazione della base imponibile degli oneri in argomento va applicato il criterio di cassa in base al quale sono assoggettate le somme percepite nel periodo d'imposta.

Pertanto, a datare dall'1/1/98, per determinare il quantum dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, fermi restando i criteri generali, finora seguito, ed in particolare quelli contenuti nella circolare del 13 luglio 1995, prot. n. 5393 (riguardanti l'applicazione dell'art. 22 - comma 36 - della legge 23 dicembre 1994, n. 724), si provvederà a rivalutare le somme dovute a titolo di credito principale al netto di tutte le ritenute (ivi compresa quella fiscale) e quindi sull'importo complessivo che si verrà così a determinate dovrà essere applicata la sola ritenuta fiscale (aliquota media).

Quanto alla determinazione degli interessi, tenuto conto che il rivalutato da corrispondere va calcolato sulla sorte al netto di tutte le ritenute, basterà calcolare gli stessi, secondo il saggio legale in vigore nel periodo cui si riferiscono, sulle somme man mano rivalutate e quindi sul totale spettante a tale titolo applicare come sopra la ritenuta fiscali (aliquota media per gli interessi maturati nel corso degli anni precedenti a quello in cui si effettua la liquidazione ed aliquota massima per gli interessi riferiti al periodo di competenza).

Sarà cura della scrivente Direzione Generale Informare tempestivamente gli Uffici in indirizzo qualora da parte del Ministero delle Finanze e/o del Ministero del Tesoro dovessero pervenire eventuali diverse determinazioni in ordine all'applicazione della normativa in questione.

A tale riguardo si ritiene opportuno inserire cautelamente, nei provvedimenti ri liquidazione una particolare clausola volta a conguagliare i pagamenti disposti.

Il Direttore generale

- Damiano Ricevuto -