Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/01/1998 |
Numero: | 17 |
§ 98.1.38835 - Circolare 19 gennaio 1998, n. 17 .
Cap. 1293 - Spese per interessi o rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori dell'Amministrazione - Applicazione disposizioni di cui al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 ed alla circolare 23 dicembre 1997, n. 226/E del Ministero delle Finanze.
Emanata dal Ministero della pubblica istruzione.
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Ai provveditori agli studi - loro sedi |
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Alle sovrintendente scolastiche regionali |
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Loro sedi |
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Alla sovrintendenza scolastica per la |
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scuola di lingua italiana - Bolzano |
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All'intendenza scolastica per la scuola |
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di lingua tedesca - Bolzano |
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All'intendenza scolastica per la scuola |
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delle località ladine Bolzano |
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Alla sovrintendenza scolastica |
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provinciale di Trento |
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Alle direzioni generali, ispettorati e servizio |
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per la scuola materna - loro sedi |
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e, per conoscenza, |
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Al ministero del tesoro - ragioneria generale |
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Dello stato - IGOP e IGF 00100 Roma |
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Al ministero delle finanze - dipartimento |
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Dell'entrata - direzione generale entrate tributarie |
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Viale Europa n° 142 - 00144 Roma |
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Al gabinetto del ministro |
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Sede |
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Alla ragioneria centrale |
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Sede |
Il
In base al suddetto decreto, infatti le somme che vengono corrisposte a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria per crediti di lavoro (art. 429 del c.p.c.) debbono essere considerate reddito di lavoro dipendente.
Dalla lettura delle disposizioni che incidono sulla materia in argomento si può rilevare, innanzitutto, che sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali debbono essere considerati redditi di lavoro dipendente ai soli fini fiscali nella considerazione che l'art. 6 (comma 1) dallo stesso precitato
Da tali disposizioni, inoltre, si evince che ai fini della determinazione della base imponibile degli oneri in argomento va applicato il criterio di cassa in base al quale sono assoggettate le somme percepite nel periodo d'imposta.
Pertanto, a datare dall'1/1/98, per determinare il quantum dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, fermi restando i criteri generali, finora seguito, ed in particolare quelli contenuti nella
Quanto alla determinazione degli interessi, tenuto conto che il rivalutato da corrispondere va calcolato sulla sorte al netto di tutte le ritenute, basterà calcolare gli stessi, secondo il saggio legale in vigore nel periodo cui si riferiscono, sulle somme man mano rivalutate e quindi sul totale spettante a tale titolo applicare come sopra la ritenuta fiscali (aliquota media per gli interessi maturati nel corso degli anni precedenti a quello in cui si effettua la liquidazione ed aliquota massima per gli interessi riferiti al periodo di competenza).
Sarà cura della scrivente Direzione Generale Informare tempestivamente gli Uffici in indirizzo qualora da parte del Ministero delle Finanze e/o del Ministero del Tesoro dovessero pervenire eventuali diverse determinazioni in ordine all'applicazione della normativa in questione.
A tale riguardo si ritiene opportuno inserire cautelamente, nei provvedimenti ri liquidazione una particolare clausola volta a conguagliare i pagamenti disposti.
Il Direttore generale
- Damiano Ricevuto -