§ 5.7.16 - D.Lgs. 13 gennaio 1994, n. 62.
Norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.7 tutela delle bellezze naturali
Data:13/01/1994
Numero:62


Sommario
Art. 1.      1. I compiti di studio, ricerca, sperimentazione e progettazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di predisposizione del piano generale unitario degli [...]
Art. 2.      1. La società di cui all'art. 1 è retta dalle norme del codice civile.
Art. 3.      1. La società può svolgere ulteriori attività, anche in favore di terzi, con particolare riferimento alla progettazione, all'assistenza tecnico-amministrativa per la realizzazione delle opere ed [...]
Art. 4.      1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici provvede a trasferire alla società i compiti di cui all'art. 1 già oggetto delle [...]
Art. 5.      1. Con appositi decreti il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, assegna alla società in uso gratuito i beni, le attrezzature e dati afferenti al centro [...]
Art. 6.      1. Lo statuto della società è predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, della funzione pubblica e d'intesa con la regione Veneto ed è approvato dal [...]
Art. 7.      1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede a:
Art. 8.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 5.7.16 - D.Lgs. 13 gennaio 1994, n. 62.

Norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia.

(G.U. 27 gennaio 1994, n. 21).

 

Art. 1.

     1. I compiti di studio, ricerca, sperimentazione e progettazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di predisposizione del piano generale unitario degli interventi e di supporto tecnico alle attività di coordinamento e controllo affidate al Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché i controlli tecnici di qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, l'espletamento dei compiti per la raccolta e la elaborazione dei dati, l'informazione anche al pubblico, il supporto tecnico alle funzioni di controllo sulla qualità ambientale lagunare e sul rispetto della normativa ambientale, sono affidati ad un'apposita società per azioni costituita, d'intesa tra lo Stato-Ministero dei lavori pubblici e la regione Veneto.

     2. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici interessati sono regolati da apposite convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento alla società stessa dei compiti di cui al comma 1 e relativi corrispettivi. Le convenzioni sono stipulate sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

 

     Art. 2.

     1. La società di cui all'art. 1 è retta dalle norme del codice civile.

     2. Il capitale sociale della società è conferito dallo Stato, in quota maggioritaria, dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia ovvero, se costituita, dalla città metropolitana di Venezia e dai comuni di Venezia e Chioggia.

     3. Alla società possono partecipare altri soggetti pubblici, anche comunitari, i cui fini istituzionali siano coerenti con l'oggetto della stessa.

     4. Al fine di sottoscrivere o acquisire le partecipazioni della società lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia ovvero, se costituita, la città metropolitana di Venezia ed i comuni di Venezia e Chioggia possono utilizzare i finanziamenti recati dalla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

 

     Art. 3.

     1. La società può svolgere ulteriori attività, anche in favore di terzi, con particolare riferimento alla progettazione, all'assistenza tecnico-amministrativa per la realizzazione delle opere ed al monitoraggio della qualità ambientale.

 

     Art. 4.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici provvede a trasferire alla società i compiti di cui all'art. 1 già oggetto delle convenzioni assentite in favore del consorzio Venezia Nuova.

     2. Entro lo stesso termine il Ministro dei lavori pubblici provvede a ridefinire la concessione di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e la relativa convenzione quadro 4 ottobre 1991, n. 7191, al fine di:

     a) assicurare il rispetto dei principi dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 139;

     b) che nelle convenzioni attuative del piano generale degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, siano previste, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, esclusivamente la progettazione esecutiva, la sperimentazione e la realizzazione delle opere per la regolazione delle maree e di quelle ad esse strettamente connesse, riservando al Magistrato alle acque l'espletamento, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, delle gare per l'affidamento delle altre opere di competenza dello Stato.

 

     Art. 5.

     1. Con appositi decreti il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, assegna alla società in uso gratuito i beni, le attrezzature e dati afferenti al centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo.

     2. Lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia e Chioggia e gli altri soggetti che comunque ad essa partecipano, conferiscono inoltre alla società, al fine di costituire una banca dati unitaria sul territorio e sulle attività direttamente o indirettamente interessate alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna i progetti, i dati relativi alle attività di cui all'art. 1 nonché il servizio informativo.

 

     Art. 6.

     1. Lo statuto della società è predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, della funzione pubblica e d'intesa con la regione Veneto ed è approvato dal Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

     2. La società ha sede in Venezia e svolge la sua attività secondo gli indirizzi indicati dal Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

     3. Il presidente della società è nominato dall'assemblea su designazione del Ministro dei lavori pubblici. In sede di prima attuazione il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati con l'atto costitutivo della società.

 

     Art. 7.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede a:

     a) trasferire alla società i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attività di cui all'art. 1;

     b) di intesa con lo stesso consorzio, i beni di esclusiva proprietà del consorzio Venezia Nuova da destinarsi alla società il cui valore verrà determinato in base a perizia e corrisposto utilizzando quota parte dei finanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

 

     Art. 8.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.