§ 58.1.a - Legge 8 luglio 1956, n. 706.
Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.1 apprendistato
Data:08/07/1956
Numero:706


Sommario
Art. 1.      L'art. 15 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è modificato come segue
Art. 2.      La corresponsione degli assegni familiari prevista nel precedente articolo deve essere autorizzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
Art. 3.      L'art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è modificato come segue
Art. 4.      L'art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è modificato come segue
Art. 5.      All'art. 25 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, aggiungere il seguente comma


§ 58.1.a - Legge 8 luglio 1956, n. 706.

Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

(G.U. 23 luglio 1956, n. 182).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 15 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è modificato come segue:

     "Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

     All'apprendista da considerarsi capo famiglia, agli effetti del testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto".

 

          Art. 2.

     La corresponsione degli assegni familiari prevista nel precedente articolo deve essere autorizzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà, inoltre, a dare comunicazione dell'intervenuta concessione all'Ufficio provinciale del lavoro, il quale istituirà un elenco, distinto per Comuni, degli apprendisti che usufruiscono degli assegni familiari come capi famiglia.

 

          Art. 3.

     L'art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è modificato come segue:

     "Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

     a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;

     b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti prestazioni:

     1) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;

     2) assistenza specialistica ambulatoriale;

     3) assistenza farmaceutica;

     4) assistenza ospedaliera;

     5) assistenza ostetrica;

     c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

     d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per:

     1) le prestazioni concernenti la cura;

     2) le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'art. 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 86;

     3) l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.

     Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti, eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati".

 

          Art. 4.

     L'art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è modificato come segue:

     "Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.

     Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:

     a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;

     b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;

     c) per l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, lire 50, di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;

     d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14;

     e) per assegni familiari, lire 6.

     Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.

     Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 41, lettera b), del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

     Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma, e la misura minima di retribuzione indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".

 

          Art. 5.

     All'art. 25 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, aggiungere il seguente comma:

     "In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli articoli 6 e 7 non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente".