§ 98.1.39659 - Circolare 16 luglio 1998, n. 93/98 .
Disposizioni per la messa a regime delle norme di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 in materia di formazione degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/07/1998
Numero:93

§ 98.1.39659 - Circolare 16 luglio 1998, n. 93/98 .

Disposizioni per la messa a regime delle norme di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 in materia di formazione degli apprendisti.

 

Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 si rende necessario indicare per i vari soggetti interessati, le modalità attraverso le quali si intende garantire la messa a regime delle nuove norme sulla formazione esterna degli apprendisti. Tale obiettivo può essere perseguito prevedendo una fase di transizione che consenta di adottare i necessari accorgimenti utili a sviluppare la necessaria gradualità delle azioni da realizzare.

Pertanto:

a) le iniziative di formazione esterne all'azienda saranno rivolte a tutti i lavoratori assunti in qualità di apprendisti a partire dal 19 luglio 1998. Le iniziative di formazione relative al primo anno potranno essere programmate e attuate entro 12 mesi dall'assunzione;

b) sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1998, gli schemi di decreto per la definizione dei contenuti delle attività formative e delle competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro, saranno elaborati entro il mese di ottobre dell'anno in corso;

c) in attesa dell'adozione dei decreti sopramenzionati, le attività formative cofinanziate dal Fondo sociale europeo e la partecipazione degli apprendisti a tali attività, sono da ritenersi comunque valide ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 in materia di agevolazioni contributive;

d) le regioni individueranno con propri provvedimenti - da adottarsi in via transitoria in attesa della emanazione delle disposizioni sull'accreditamento delle strutture formative e sulla certificazione dei crediti formativi previste dall'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 - le strutture regionali pubbliche e private di formazione professionale di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998, presso le quali dovranno essere svolte le attività formative esterne all'azienda ed emaneranno le altre disposizioni attuative previste dal decreto citato. Le regioni trasmetteranno tempestivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale copia dei provvedimenti adottati entro il 31 ottobre 1998. Le strutture pubbliche e private di formazione, rientranti nelle sperimentazioni di cui all'art. 6 del decreto citato, sono da ritenersi comunque idonee allo svolgimento delle attività formative previste;

e) per promuovere la realizzazione delle sperimentazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo nel settore artigiano, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni definiranno, entro il 30 settembre 1998, un progetto quadro nazionale di formazione esterna sulla base della nuova normativa. Il progetto verrà attuato tramite trasferimento delle risorse nazionali e comunitarie alle regioni interessate;

f) la verifica sull'andamento delle azioni predisposte ai sensi di legge e sull'opportunità di adottare ulteriori eventuali dispositivi per garantirne l'efficacia, verrà svolta entro il mese di maggio dell'anno 1999.

Il Dirigente generale dell'ufficio centrale per l'orientamento

e la formazione professionale dei lavoratori

Vittore