Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/04/1998 |
Numero: | 72 |
Sommario |
Art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contribuzione dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata Massimale contributivo. Titolari di pensione di reversibilità . |
§ 98.1.39194 - Circolare 1 aprile 1998, n. 72 .
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
|
Ai Dirigenti centrali e periferici |
|
Ai Coordinatori generali centrali e periferici dei rami |
|
professionali |
|
Ai Primari coordinatori generali e primari medico legali |
e, p.c.: |
Al Presidente |
|
Ai Consiglieri di amministrazione |
|
Al Presidente e ai membri del consiglio di indirizzo e |
|
vigilanza |
|
Ai Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e |
|
casse |
|
Ai Presidenti dei comitati regionali |
Con
A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da talune Sedi in ordine al massimale contributivo ed al trattamento da riservare ai titolari di pensione di reversibilità, si precisa quanto segue.
a) Massimale contributivo.
L'art. 1, comma 2, del
Per effetto dell'entrata in vigore della
Si evidenzia, a tal proposito, che detto massimale ‚ applicabile anche in riferimento alla ulteriore aliquota di 0,50 punti percentuali, istituita dall'art. 59, comma 16, della citata
Consegue da quanto precede che i soggetti tenuti al versamento della contribuzione prevista per gli iscritti alla Gestione separata, nella misura complessiva del 12 per cento , applicheranno detta aliquota, nell'anno 1998, entro il massimale imponibile di L.139.480.000.
A tale conclusione si è pervenuti sulla base di una interpretazione sistematica della disposizione predetta, su conforme parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
b) Trattamento contributivo dei titolari di pensione di reversibilità.
Nel ribadire quanto già comunicato con
Una disparità di trattamento tra le predette categorie di pensionati appare, infatti, priva di valide motivazioni, dovendosi ritenere che l'esclusione in argomento trovi il suo fondamento sulla opportunità di evitare una implementazione della Gestione separata, oltre la misura del 10 per cento, da parte di soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da Gestioni obbligatorie.
c) Adempimenti dei committenti.
Come preannunciato con
Considerati i tempi tecnici necessari per la distribuzione di detto materiale, il termine di presentazione della prima denuncia trimestrale relativa all'anno 1998, già fissato per il 30 aprile 1998, differito al 31 luglio p.v., con conseguente unificazione del termine di presentazione della prima e della seconda denuncia trimestrale del corrente anno.
Il Direttore generale
Trizzino