§ 98.1.39194 - Circolare 1 aprile 1998, n. 72 .
Art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contribuzione dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata Massimale [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/04/1998
Numero:72


Sommario
Art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contribuzione dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata Massimale contributivo. Titolari di pensione di reversibilità . 


§ 98.1.39194 - Circolare 1 aprile 1998, n. 72 .

Art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contribuzione dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata Massimale contributivo. Titolari di pensione di reversibilità .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici  

 

Ai Coordinatori generali centrali e periferici dei rami  

 

professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e primari medico legali 

e, p.c.: 

Al Presidente  

 

Ai Consiglieri di amministrazione  

 

Al Presidente e ai membri del consiglio di indirizzo e  

 

vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e  

 

casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali  

 

 

Con circolare n. 34 del 7 febbraio 1998 trasmessa con messaggio n. 6965 del 9 febbraio 1998 ed integrata con successivo messaggio n. 7171 del 10 febbraio 1998 e con circolare n. 44 del 24 febbraio 1998 sono state impartite le prime istruzioni applicative dell'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente i contributi dovuti, con decorrenza primo gennaio 1998, dagli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da talune Sedi in ordine al massimale contributivo ed al trattamento da riservare ai titolari di pensione di reversibilità, si precisa quanto segue.

 

 

a) Massimale contributivo.

L'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 281, dispone che il contributo annuo dovuto alla Gestione separata non può superare il 10 per cento del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per effetto dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha elevato il contributo dovuto alla predetta Gestione di 1,5 punti percentuali per i soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche, detti contribuenti sono tenuti, per l'anno in corso, a corrispondere la contribuzione pensionistica nella misura dell'11,5 per cento dell'imponibile, entro il limite del massimale in argomento, pari, per il 1998, a £. 139.480.000.

Si evidenzia, a tal proposito, che detto massimale ‚ applicabile anche in riferimento alla ulteriore aliquota di 0,50 punti percentuali, istituita dall'art. 59, comma 16, della citata legge n. 449 del 1997, per l'estensione ai soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche, della tutela relativa alla maternità ed all'assegno per il nucleo familiare.

Consegue da quanto precede che i soggetti tenuti al versamento della contribuzione prevista per gli iscritti alla Gestione separata, nella misura complessiva del 12 per cento , applicheranno detta aliquota, nell'anno 1998, entro il massimale imponibile di L.139.480.000.

A tale conclusione si è pervenuti sulla base di una interpretazione sistematica della disposizione predetta, su conforme parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

 

 

b) Trattamento contributivo dei titolari di pensione di reversibilità.

Nel ribadire quanto già comunicato con circolare n. 44 del 24 febbraio 1998 in ordine all'esclusione dei titolari di pensione dagli aumenti contributivi disposti, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dal citato art. 19, comma 16, della legge n. 449 del 1997, si precisa, sulla scorta del parere espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che tale esclusione opera nei confronti sia dei titolari di pensione diretta, sia dei titolari di pensione di reversibilità.

Una disparità di trattamento tra le predette categorie di pensionati appare, infatti, priva di valide motivazioni, dovendosi ritenere che l'esclusione in argomento trovi il suo fondamento sulla opportunità di evitare una implementazione della Gestione separata, oltre la misura del 10 per cento, da parte di soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da Gestioni obbligatorie.

 

 

c) Adempimenti dei committenti.

Come preannunciato con circolare n. 34 del 7 febbraio 1998 si comunica che ‚ stato approntato il nuovo modulo di denuncia che tutti i committenti dovranno presentare trimestralmente, su dischetto o su supporto cartaceo, alle sedi dell'Istituto e che‚ in corso di allestimento il relativo software di acquisizione e controllo.

Considerati i tempi tecnici necessari per la distribuzione di detto materiale, il termine di presentazione della prima denuncia trimestrale relativa all'anno 1998, già fissato per il 30 aprile 1998, differito al 31 luglio p.v., con conseguente unificazione del termine di presentazione della prima e della seconda denuncia trimestrale del corrente anno.

Il Direttore generale

Trizzino