§ 3.3.51 - Direttiva 27 gennaio 1998, n. 12.
Direttiva (CE) n. 98/12 della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:27/01/1998
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 gli Stati membri non possono:
Art. 3.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1 gennaio 1999. Essi ne [...]
Art. 4.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 3.3.51 - Direttiva 27 gennaio 1998, n. 12.

Direttiva (CE) n. 98/12 della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 18 marzo 1998, n. L 81).

 

Art. 1.

     1. [1].

     2. Gli allegati della direttiva 71/320/CEE sono sostituiti dall'elenco degli allegati e dagli allegati della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 gli Stati membri non possono:

     - rifiutare, per un tipo di veicolo l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

     - rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo;

     - vietare la vendita o la messa in circolazione di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni,

     per motivi riguardanti i sistemi di frenatura dei veicoli, se il veicolo o i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni sono conformi alle prescrizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata dalla presente direttiva.

     2. A decorrere dal 1° ottobre 1999, gli Stati membri:

     - non possono più rilasciare l'omologazione CE, e

     - possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale

     di un nuovo tipo di veicolo, per motivi riguardanti i sistemi di frenatura dei veicoli e di un nuovo tipo di gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata dalla presente direttiva.

     3. A decorrere dal 31 marzo 2001, gli Stati membri:

     - non considerano più validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alla suddetta direttiva, e

     - possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi,

     per motivi riguardanti i sistemi di frenatura, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata dalla presente direttiva.

     4. A decorrere dal 31 marzo 2001 le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata dalla presente direttiva, relative ai gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni in quanto entità tecniche, sono applicabili ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

     5. In deroga alle disposizioni dei precedenti paragrafi 2 e 4, e per quanto riguarda le parti di ricambio, gli Stati membri consentono la vendita e l'immissione sul mercato di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni destinati al montaggio su tipi di veicoli per i quali l'omologazione è stata concessa prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, a condizione che tali gruppi di ricambio siano conformi alle prescrizioni della versione precedente della direttiva 71/320/CEE applicabile al momento della messa in circolazione di detti veicoli.

     In nessun caso i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni in questione potranno contenere amianto.

     6. A decorrere dal 1 ottobre 1999, gli Stati membri vietano la vendita e l'immissione sul mercato di veicoli muniti di guarnizioni dei freni contenenti amianto. Tuttavia, le omologazioni rilasciate in conformità della direttiva 91/422/CEE per veicoli muniti di guarnizioni dei freni non contenenti amianto restano in vigore fino al 31 marzo 2001.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1 gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] Modifica gli articoli 1, 2, 2a e 5 della direttiva 71/320/CEE.