Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 27/01/1998 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. 1. |
Art. 2. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 gli Stati membri non possono: |
Art. 3. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1 gennaio 1999. Essi ne [...] |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
§ 3.3.51 - Direttiva 27 gennaio 1998, n. 12.
Direttiva (CE) n. 98/12 della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 18 marzo 1998, n. L 81).
1. [1].
2. Gli allegati della
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 gli Stati membri non possono:
- rifiutare, per un tipo di veicolo l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,
- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo;
- vietare la vendita o la messa in circolazione di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni,
per motivi riguardanti i sistemi di frenatura dei veicoli, se il veicolo o i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni sono conformi alle prescrizioni della
2. A decorrere dal 1° ottobre 1999, gli Stati membri:
- non possono più rilasciare l'omologazione CE, e
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale
di un nuovo tipo di veicolo, per motivi riguardanti i sistemi di frenatura dei veicoli e di un nuovo tipo di gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della
3. A decorrere dal 31 marzo 2001, gli Stati membri:
- non considerano più validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della
- possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi,
per motivi riguardanti i sistemi di frenatura, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della
4. A decorrere dal 31 marzo 2001 le prescrizioni della
5. In deroga alle disposizioni dei precedenti paragrafi 2 e 4, e per quanto riguarda le parti di ricambio, gli Stati membri consentono la vendita e l'immissione sul mercato di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni destinati al montaggio su tipi di veicoli per i quali l'omologazione è stata concessa prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, a condizione che tali gruppi di ricambio siano conformi alle prescrizioni della versione precedente della
In nessun caso i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni in questione potranno contenere amianto.
6. A decorrere dal 1 ottobre 1999, gli Stati membri vietano la vendita e l'immissione sul mercato di veicoli muniti di guarnizioni dei freni contenenti amianto. Tuttavia, le omologazioni rilasciate in conformità della
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1 gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegati
(Omissis)
[1] Modifica gli articoli 1, 2, 2a e 5 della