§ 98.1.39657 - Circolare 15 luglio 1998, n. 152 .
Cooperative della piccola pesca disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250. Sgravi oneri sociali ai sensi dell'art. 4 commi 17-20 della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/07/1998
Numero:152

§ 98.1.39657 - Circolare 15 luglio 1998, n. 152 .

Cooperative della piccola pesca disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250. Sgravi oneri sociali ai sensi dell'art. 4 commi 17-20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

 

 

Direzione Centrale  

Contributi 

 

Roma, 15 luglio 1998 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario

Lo sgravio, capitario previsto dal commi 17 e seguenti della legge n. 449/97, è estensibile anche alle cooperative della piccola pesca, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 già beneficiarie dello sgravio contributivo generale ex lege n. 30 del 1997, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

 

 

1. Articolo 4 della legge n. 449 del 1997 - commi 17,18,20. sgravio capitario.

Con la circolare n. 37 del 1998 nel fornire le prime istruzioni per l'applicazione dell'art. 4 commi 17/21 della legge n. 449 del 1997, era stata fatta espressa riserva per quanto riguarda i soci delle cooperative della piccola pesca disciplinate dalla legge n. 250 del 1958, operanti nel Mezzogiorno, per approfondimenti da parte degli organi ministeriali.

Al riguardo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con lettera n. 6PS/61049 del 22 maggio 1998, ha espresso l'avviso che il regime contributivo e previdenziale esistente per la categoria sia compatibile con l'applicazione del beneficio dello sgravio capitario ai soci delle cooperative di cui trattasi.

Pertanto, sono da considerare destinatarie del beneficio previsto dal comma 17 dell'art. 4 anche le cooperative della piccola pesca regolate dalla legge n. 250 del 1958, che già fruivano dello sgravio in vigore al 30.11.97, subordinatamente alle seguenti condizioni esplicitamente dettate dal legislatore:

A. che i lavoratori occupati alla data del 1° dicembre 1997, abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a lire 36 milioni su base annua nell'anno solare precedente (comma 17); detta condizione allo stato attuale è sussistente essendo la retribuzione convenzionale d ella categoria largamente inferiore a tale cifra;

B. che lo sgravio anzidetto spetta soltanto per i lavoratori occupati alla data dell'1 dicembre 1997, ovvero assunti successivamente a seguito di turn-over. Nella ipotesi di uscita dalla compagine societaria per cause diverse, lo sgravio capitario potrà essere riconosciuto in relazione a soci ammessi per reintegrare soci già in forza all'1 dicembre 1997 e già beneficiari dello sgravio, usciti da oltre dodici mesi (comma 17).

C. che il contributo capitario sia alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali ed assistenziali ad eccezione della fiscalizzazione degli oneri sociali (comma 20). Si rinvia alle istruzioni impartite, per la generalità dei destinatari, così come individuati al comma 17, con la circolare n. 37 del 1998, limitatamente alle modalità di applicazione della disciplina di cui ai commi 17, 18 e 20 dell'art. 4.

Per quanto riguarda il rispetto delle note condizioni poste dall'art. 6 della legge n. 389 e richiamate dal comma 20 - regolare assolvimento degli obblighi contributivi e corresponsione della retribuzione contrattuale - trovano applicazione i criteri fissati con la circolare n. 197 del 28 giugno 1994

 

 

2. Modalità operative.

Per le operazioni di conguaglio sulle denunce contributive di mod.DM10/2 dello sgravio capitario ex L.n. 449 del 1997, si richiamano le modalità impartite al punto 1) della circolare n. 37 del 17 febbraio 1998. A tal fine si sottolinea che per la regolarizzazione dei periodi pregressi dovrà essere utilizzato il codice " L352" da riportare, secondo le modalità rese note con la sopracitata circolare n. 37 del 1998, nel quadro "D" del modello DM10/2.

Le operazioni di conguaglio per i periodi pregressi potranno essere effettuate entro il giorno di scadenza del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare.

Infine si ricorda, per quanto superfluo, che l'ammontare complessivo dello sgravio contributivo capitario trova il suo limite massimo nel tetto dei contributi relativi ai soggetti beneficiari.

Il Direttore generale

Trizzino