Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/07/1998 |
Numero: | 152 |
§ 98.1.39657 - Circolare 15 luglio 1998, n. 152 .
Cooperative della piccola pesca disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250. Sgravi oneri sociali ai sensi dell'art. 4 commi 17-20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
Direzione Centrale |
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Contributi |
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Roma, 15 luglio 1998 |
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Sommario
Lo sgravio, capitario previsto dal commi 17 e seguenti della legge n. 449/97, è estensibile anche alle cooperative della piccola pesca, disciplinate dalla
1. Articolo 4 della
Con la
Al riguardo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con lettera n. 6PS/61049 del 22 maggio 1998, ha espresso l'avviso che il regime contributivo e previdenziale esistente per la categoria sia compatibile con l'applicazione del beneficio dello sgravio capitario ai soci delle cooperative di cui trattasi.
Pertanto, sono da considerare destinatarie del beneficio previsto dal comma 17 dell'art. 4 anche le cooperative della piccola pesca regolate dalla
A. che i lavoratori occupati alla data del 1° dicembre 1997, abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a lire 36 milioni su base annua nell'anno solare precedente (comma 17); detta condizione allo stato attuale è sussistente essendo la retribuzione convenzionale d ella categoria largamente inferiore a tale cifra;
B. che lo sgravio anzidetto spetta soltanto per i lavoratori occupati alla data dell'1 dicembre 1997, ovvero assunti successivamente a seguito di turn-over. Nella ipotesi di uscita dalla compagine societaria per cause diverse, lo sgravio capitario potrà essere riconosciuto in relazione a soci ammessi per reintegrare soci già in forza all'1 dicembre 1997 e già beneficiari dello sgravio, usciti da oltre dodici mesi (comma 17).
C. che il contributo capitario sia alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali ed assistenziali ad eccezione della fiscalizzazione degli oneri sociali (comma 20). Si rinvia alle istruzioni impartite, per la generalità dei destinatari, così come individuati al comma 17, con la
Per quanto riguarda il rispetto delle note condizioni poste dall'art. 6 della legge n. 389 e richiamate dal comma 20 - regolare assolvimento degli obblighi contributivi e corresponsione della retribuzione contrattuale - trovano applicazione i criteri fissati con la
2. Modalità operative.
Per le operazioni di conguaglio sulle denunce contributive di mod.DM10/2 dello sgravio capitario ex L.n. 449 del 1997, si richiamano le modalità impartite al punto 1) della
Le operazioni di conguaglio per i periodi pregressi potranno essere effettuate entro il giorno di scadenza del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare.
Infine si ricorda, per quanto superfluo, che l'ammontare complessivo dello sgravio contributivo capitario trova il suo limite massimo nel tetto dei contributi relativi ai soggetti beneficiari.
Il Direttore generale
Trizzino