§ 98.1.38865 - Circolare 23 gennaio 1998, n. 14 .
98-14. Terremoto del 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria. O.M. 22 dicembre 1997, n. 2728 del Ministero dell'Interno delegato [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/01/1998
Numero:14

§ 98.1.38865 - Circolare 23 gennaio 1998, n. 14 .

98-14. Terremoto del 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria. O.M. 22 dicembre 1997, n. 2728 del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile e legge 17 dicembre 1997 n. 434, recante "interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria" di conversione, con modificazioni, del decreto legge 27 ottobre 1997 n. 364. Istruzioni.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

 

 

Roma, 23 gennaio 1998 

Direzione Centrale Vigilanza E Recuperi  

 

Contributivi 

 

Direzione Centrale Contributi 

 

Direzione Centrale Prestazioni Temporanee 

 

Direzione Centrale Pensioni 

 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami prof.Li 

 

Al Coordinatore generale medico legale e primari  

 

medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio di  

 

Indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati 

 

Amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati reg.Li 

 

Ai Presidenti dei comitati prov.Li 

 

 

 

 

Nell'ambito degli interventi urgenti a favore delle zone colpite dai ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria sono state emanate l'O.M. 22 dicembre 1997, n. 2728 del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27.12.97 n. 300 e la legge 17 dicembre 1997 n. 434 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19.12.97 n. 295, che hanno apportato, per quanto riguarda la materia di competenza dell'Istituto, le seguenti modificazioni alle disposizioni precedentemente impartite.

 

 

1. Sospensione del versamento dei contributi correnti (O.M. n. 2728 del 1997 ,art. 1).

1.1. Criteri di carattere generale.

L'art. 1 dell'O.M. n. 2728 del 1997 dispone la proroga del periodo di sospensione dei termini per il pagamento dei contributi di cui all'art. 13 dell'O.M. del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. n. 2668 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni:

- al 31.03.98, per i soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) residenti o aventi sede operativa nei comuni disastrati indicati nell'art. 1 commi 2 e 3 dell'O.M. n. 2694 del 1997 del Ministero dell'Interno. Pertanto, limitatamente a tali soggetti, la sospensione del versamento dei contributi interesserà le scadenze contributive comprese nel periodo dal 26 settembre 97 al 31marzo 1998;

- al 31.dicembre 1998, per i soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) residenti o aventi sede operativa nei comuni danneggiati di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.M. n. 2694 del 1997 sopra citata, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività operative siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale. Per questi soggetti quindi la sospensione del versamento dei contributi interesserà le scadenze contributive comprese nel periodo dal 26 sett.1997 al 31.12.1998.

Come precisato nelle precedenti circolari sull'argomento la sospensione dei termini riguarderà sia i termini di versamento dei contributi sia i termini stabiliti per la presentazione della modulistica connessa al predetto versamento. Si confermano al riguardo i chiarimenti forniti in materia con le precedenti istruzioni.

È appena il caso di precisare che i soggetti danneggiati , che in base alle precedenti norme avevano diritto alla sospensione solo se avessero subito gravi danni, e che ora non possono usufruire della proroga della sospensione in quanto le loro abitazioni o i loro immobili non sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità, dovranno provvedere al pagamento dei contributi a suo tempo sospesi. Si fa riserva di fornire al riguardo ulteriori istruzioni.

1.2. Codifica delle aziende.

Relativamente ai datori di lavoro che operano con il sistema del D.M., si fa presente quanto segue:

- i codici di autorizzazione"7S" e "7T" inerenti alla sospensione in argomento, istituiti, rispettivamente, con le circolari n. 207 del 22 ottobre 1997 e n. 229 del 17 novembre 1997, dovranno essere prorogati sino al mese di febbraio 1998 per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni disastrati, aventi titolo alla sospensione fino al 31 marzo 1998;

- per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni danneggiati aventi titolo, in base a quanto sopra precisato, alla sospensione dei contributi sino al 31 dicembre 1998, dovranno essere attribuiti, sin dall'origine e fino al mese di novembre 1998, in luogo dei codici di autorizzazione "7S" e "7T", rispettivamente, i nuovi codici di autorizzazione "7V" e 7W" (Sospensione contributi fino al 31.12.98 O.M. n. n. 2728 del 1997).

In ordine alla modalità di esposizione dei contributi oggetto di sospensione restano valide le disposizioni impartite con le precedenti circolari.

 

 

2. Sospensione dei termini di prescrizione, termini perentori legali o convenzionali, termini di scadenza delle cambiali e di ogni altro titolo avente forza esecutiva, termini relativi a controversie giurisdizionali e amministrative.(legge n. 434 del 1997,art 1).

2.1. Criteri di carattere generale.

L'art. 1 della legge n. 434 del 1997 di conversione del D.L. n. 364 del 1997 ha stabilito la sospensione dei termini di prescrizione, dei termini perentori legali o convenzionali, dei termini di scadenza delle cambiali e di ogni altro titolo avente forza esecutiva, dei termini relativi a controversie giurisdizionali e amministrative sino dalla data del 31.03.98. Pertanto la sospensione dei termini in questione interesserà il periodo dal 26.09.97 al 31.03.98.

La disposizione suddetta oltre a stabilire una proroga della sospensione dei termini in questione, già prevista, come è noto, dall'art. 1 del D.L.n. 364 del 1997, ha tuttavia apportato a questa anche alcune modificazioni.

In particolare mentre l'art. 1 del decreto legge n. 364 del 1997 ha concesso la sospensione dei termini a tutti i soggetti residenti o aventi sede nelle regioni Marche ed Umbria, l'art. 1 della legge n. 434 del 1997 di conversione del decreto legge stesso, ha limitato il diritto alla sospensione ai seguenti soggetti:

- soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni disastrati indicati all'art. 1, commi 2° e 3°,dell'O.M. n. 2694 del 1997, del Ministero dell'Interno (art. 1,comma1, L. n. 434 del 1997;)

- soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'art. 1, comma1, dell'O.M. n. 2694 del 1997, (a) le cui abitazioni o immobili sede delle attività produttive siano state oggetto di O.M. sindacale di sgombero per inagibilità, totale o parziale (art. 1 comma 2-bis L. n. 434 del 1997), ovvero che, (b) dimostrino, con attestazione del sindaco, di aver subito a causa degli eventi sismici un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa (art. 1, comma 2 bis, L. n. 434 del 1997).

In conseguenza di quanto disposto i soggetti che intendono avvalersi del beneficio in questione, nell'inoltrare la richiesta di sospensione all'Istituto, dovranno corredarla della sopra indicata documentazione.

Per quanto riguarda poi l'oggetto della sospensione si richiamano in merito le puntualizzazioni fornite con le precedenti circolari e, si ricorda, in particolare, che la sospensione riguarda le rate del condono con scadenza gennaio 1998 e marzo 1998, i pagamenti rateali in corso concessi dall'Istituto per l'estinzione dei debiti contributivi.

Si fa presente infine che la legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Legge finanziaria) all'art. 61 stabilisce che i termini di cui sopra è cenno, indicati nell'art. 1 del D.L. n. 364 del 1997, sono sospesi per il periodo dal 26 settembre1997 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (19 dicembre 1997) anche nei confronti dei soggetti che alla data del 26 settembre 97 erano residenti o avevano sede operativa in comuni o territori delle Marche e dell'Umbria non compresi in quelli individuati come disastrati dall'art1,commi 2° e 3° dell'O.M. 13 ottobre 1997, n. 2694 del Ministero dell'Interno.

Pertanto dalle disposizioni sopra richiamate deriva che i soggetti che in base al richiamato art. 1 della legge n. 434 del 1997, non hanno diritto alla sospensione, potranno usufruire comunque, limitatamente al periodo 26.09.97 - 19.12.97, della sospensione dei termini sempre che dimostrino di avere la residenza o sede operativa nelle regioni Marche ed Umbria alla data del 26 settembre 1997.

2.2. Prestazioni temporanee.

La proroga della sospensione dei termini al 31.marzo 1998 è, altresì, applicabile in favore dei soggetti aventi diritto alle condizioni sopra illustrate, secondo quanto previsto dalla citata legge di conversione n. 434 del 1997, anche per quanto riguarda le richieste e l'erogazione delle prestazioni temporanee in base alle istruzioni impartite in materia con circolare n. 219 del 6 novembre 1997

Per i soggetti residenti o aventi sede operativa alla data del 26 settembre 1997 nei comuni delle Marche e dell'Umbria diversi da quelli individuati dall'art. 1,commi 2° e 3° dell'O.M. 13 ottobre 1997, n. 2694 del Ministero dell'Interno deve ritenersi applicabile, invece, la sospensione dei termini al fine sopraindicato per il periodo dal 26 settembre al 19 dicembre ai sensi dell'art. 61 della citata legge n. 449 del 1997.

2.3. Prestazioni pensionistiche.

La proroga della sospensione dei termini al 31.12.1998 è applicabile, alle condizioni sopra illustrate, anche per la notifica degli indebiti connessi a ricostituzioni da dichiarazioni reddituali rese con i modelli 335-REV e 335-INV, nonché per i recuperi di prestazioni indebite da effettuare con trattenuta diretta sulla pensione.

Per i soggetti residenti o aventi sede operativa alla data del 26 settembre 1997 nei comuni delle Marche e dell'Umbria diversi da quelli individuati dall'art. 1,commi 2° e 3° dell'O.M. 13 ottobre 1997, n. 2694 del Ministero dell'Interno si dovrà procedere alla notifica degli indebiti considerando neutro il periodo di sospensione dei termini dal 26 settembre 1997 al 19 dicembre 1997 ai sensi di quanto disposto dal citato art. 61 della legge 449 del 1997.

Il Direttore generale

Trizzino