§ 98.1.38194 - Circolare 1 agosto 1997, n. 219/D .
Consumi specifici di prodotti petroliferi impiegati per la sola produzione di energia elettrica.


Settore:Normativa nazionale
Data:01/08/1997
Numero:219

§ 98.1.38194 - Circolare 1 agosto 1997, n. 219/D .

Consumi specifici di prodotti petroliferi impiegati per la sola produzione di energia elettrica.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

Come è noto, in caso di produzione combinata di energia elettrica e di calore i consumi specifici degli oli minerali da assoggettare all'aliquota ridotta di cui al punto 11 della tabella A allegata al testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono determinati forfettariamente, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1986, n. 14, con gli stessi criteri adottati per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica.

In caso di produzione di sola energia elettrica, invece, si continua a far riferimento ai consumi specifici previsti dalla circolare n. 94 del 16 marzo 1950, i cui valori, tuttavia, in relazione all'evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta, appaiono non più attuali.

Ciò premesso, nelle more della regolamentazione della materia con apposito decreto da emanare ai sensi dell'art. 67, comma 1, del sopracitato testo unico delle accise, si dispone che, anche in caso di produzione di sola energia elettrica, in analogia a quanto in atto, anche per tale fattispecie, per il rimborso dell'onere termico, i consumi specifici siano riconosciuti nella stessa misura prevista per la produzione combinata di energia elettrica e di calore.

Consumi specifici superiori potranno essere riconosciuti, a richiesta degli interessati, solo previo riscontro sperimentale da parte degli UTF.

Per quanto riguarda gli impianti di produzione di sola energia elettrica già in attività, gli UTF daranno agli esercenti degli stessi sollecita comunicazione del nuovo criterio di determinazione dei consumi specifici, valevole dalla data della comunicazione medesima; contestualmente avviseranno i suddetti operatori che potranno chiedere l'effettuazione, a loro spese, di prove sperimentali, per l'eventuale riconoscimento di consumi più elevati.

Per le richieste pervenute entro due mesi dalla comunicazione, gli eventuali maggiori consumi decorreranno dalla data di effettuazione della comunicazione suddetta, altrimenti decorreranno, come per i nuovi impianti, dalla data della richiesta.

In ogni caso, saranno ritenute valide le risultanze di sperimentazioni già effettuate, sempre ché, beninteso, non siano, nel frattempo, intervenute modifiche alla costituzione degli impianti.

Si ribadisce, infine, quanto già affermato nella citata circolare n. 94 del 1950 relativamente al divieto di destinare ad altri impieghi eventuali eccedenze di combustibili agevolati, derivanti dalla realizzazione di consumi specifici inferiori a quelli riconosciuti dagli UTF.