§ 98.1.38035 - Circolare 1 luglio 1997, n. 149 .
Sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. Istruzioni per la segnalazione dei dati ai fini della riliquidazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/07/1997
Numero:149

§ 98.1.38035 - Circolare 1 luglio 1997, n. 149 .

Sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. Istruzioni per la segnalazione dei dati ai fini della riliquidazione delle pensioni con la procedura PGM480.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1 - Arretrati relativi a periodi anteriori al 1996

Come è noto, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel disciplinare, all'articolo 1, commi da 181 a 184, le modalità di attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 29-31 dicembre 1993 e n. 240 dell'8-10 giugno 1994, disponeva il pagamento in titoli di Stato delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995.

L'articolo 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, ha modificato l'articolo 1, commi 181 e 182, della legge n. 662 del 1996, prevedendo che per il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti previdenziali (INPS ed ENPALS) che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto, nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici.

A modifica di quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996, gli arretrati spettanti fino al 31 dicembre 1995 dovranno pertanto essere corrisposti in contanti in sei annualità. Secondo quanto precisato dal Ministero del Tesoro, il pagamento di ciascuna annualità potrà essere effettuato con il reperimento dei mezzi finanziari necessari, da effettuarsi tramite emissione di titoli del debito pubblico, il cui ricavo verrà versato agli enti previdenziali.

 

 

2 - Individuazione delle pensioni interessate all'applicazione delle sentenze

Per fornire alle Sedi un supporto per l'individuazione delle pensioni interessate alla riliquidazione in applicazione delle sentenze n. 495 e n. 240, vengono predisposte, sulla base dei dati registrati in archivio, apposite liste distintamente per le pensioni interessate alla sola sentenza n. 495, alla sola sentenza n. 240, ovvero ad entrambe le sentenze.

Le liste contengono, per il momento, soltanto le pensioni ai superstiti, in essere alla data del 13 giugno 1997, già calcolate in applicazione della sentenza n. 495 per i periodi successivi al 31 dicembre 1995.

Le pensioni segnalate con gli elenchi di cui al messaggio n. 32509 del 26 giugno 1996 (allegato 10 alla circolare n. 82 del 28 marzo 1997), per le quali le Sedi non hanno ancora completato le operazioni di ricostituzione, dovranno essere gestite direttamente dalle Sedi.

La lista delle pensioni dirette interessate all'applicazione della sola sentenza n. 240 sarà resa disponibile successivamente.

Nelle liste sono riportati i seguenti dati:

- il numero di certificato e la categoria della pensione;

- il cognome e nome del pensionato;

- la data di nascita;

- la decorrenza della pensione;

- il codice ufficio pagatore;

- il numero di certificato e la categoria della pensione abbinata;

- la decorrenza originaria della pensione abbinata;

- il codice di eliminazione della pensione abbinata.

Le predette liste vengono rese disponibili per le Sedi con specifiche code di stampa.

Si descrive di seguito il contenuto delle singole liste.

2.1 - Lista n. 1

La lista n. 1 comprende le pensioni ai superstiti liquidate, con qualunque decorrenza, a far tempo dal 6 gennaio 1994 (giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza n. 495) per le quali la ricostituzione dalla decorrenza originaria deve essere effettuata d'ufficio, a prescindere dalla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Per le predette pensioni viene effettuato il caricamento automatico delle domande nell'archivio EAD75; la posizione nell'EAD75 viene costituita se non è già presente una domanda di ricostituzione non definita, avente "L" al campo 18 e "495" al campo 36.

Le domande vengono registrate con i seguenti dati:

campo 18 "L";

campo 24 "1";

campo 28 " la data del giorno di caricamento";

campo 36 "K97".

2.2 - Lista n. 2

La lista n. 2 comprende le pensioni ai superstiti aventi decorrenza compresa tra il 1° ottobre 1983 e il 31 gennaio 1994, liquidate anteriormente al 6 gennaio 1994.

Per tali pensioni la corresponsione degli arretrati per periodi anteriori alla data di pubblicazione della sentenza n. 495 deve essere effettuata solo a domanda; peraltro gli arretrati dal 6 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 spettano d'ufficio.

2.3 - Lista n. 3

La lista n. 3 comprende le pensioni ai superstiti con decorrenza anteriore ad ottobre 1983 erogate a titolari di altra pensione con decorrenza successiva a settembre 1983.

Per tali pensioni, liquidate anteriormente al 6 gennaio 1994, la corresponsione degli arretrati per periodi anteriori alla data di pubblicazione della sentenza n. 495 deve essere effettuata solo a domanda; peraltro gli arretrati dal 6 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 spettano d'ufficio.

2.3-bis - Lista n. 3-bis

La lista n. 3-bis comprende le pensioni ai superstiti con decorrenza anteriore ad ottobre 1983 i cui titolari non beneficiano di altra pensione.

Per tali pensioni, liquidate anteriormente al 6 gennaio 1994, la corresponsione degli arretrati per periodi anteriori alla data di pubblicazione della sentenza n. 495 deve essere effettuata solo a domanda; peraltro gli arretrati dal 6 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 spettano d'ufficio.

2.4 - Lista n. 4

La lista n. 4 comprende le pensioni ai superstiti con decorrenza anteriore ad ottobre 1983 interessate all'applicazione delle sentenze n. 495 e/o n. 240. La lista comprende anche pensioni ai superstiti relative a titolari di posizioni di altro Ente e pensioni i cui titolari beneficiano di altra pensione INPS non abbinata fiscalmente.

Per tali pensioni le Sedi, ai fini della ricostituzione, devono verificare se i titolari abbiano titolo all'applicazione della sola sentenza n. 495, ovvero della sola sentenza n. 240, ovvero di entrambe le sentenze.

 

 

3 - Acquisizione dei dati

Considerate le particolari modalità di corresponsione degli arretrati dovuti in attuazione delle sentenze n. 240 e n. 495, è necessario che le ricostituzioni per l'applicazione di tali sentenze non siano proposte unitamente a ricostituzioni per altri motivi.

La procedura di acquisizione dei dati non consente, per le pensioni ai superstiti, la compilazione del pannello VF1 in presenza di dati relativi all'applicazione delle sentenze in esame acquisiti nel pannello VB1.

3.1 - Pannello VB1

Le procedure di ricostituzione sono state modificate per consentire l'acquisizione dei dati necessari per la liquidazione degli arretrati in applicazione delle sentenze in esame.

3.1.1 - Acquisizione dei dati per la corresponsione degli arretrati dovuti per sentenza n. 495

Nel campo "Codice" del pannello VB1 deve essere acquisito il valore "1" e nel campo "DAL" la data dalla quale devono essere corrisposti gli arretrati, individuata tenendo conto delle istruzioni impartite con circolare n. 82 del 28 marzo 1997, diramata in pari data con messaggio n. 2603.

Nel caso in cui la ricostituzione per l'applicazione della sentenza n. 495 debba essere effettuata a seguito di sentenza passata in giudicato, la segnalazione dei dati deve essere effettuata secondo le istruzioni impartite con messaggio n. 32315 del 25 giugno 1996 (allegato 1).

3.1.2 - Acquisizione dei dati per la corresponsione degli arretrati dovuti per sentenza n. 240

Nel campo "Codice" del pannello VB1 deve essere acquisito il valore "2 e nel campo "DAL" la data dalla quale devono essere corrisposti gli arretrati.

I criteri per l'individuazione della data dalla quale devono essere corrisposti gli arretrati per effetto della sentenza n. 240 sono illustrati con circolare a parte.

Nel caso in cui la ricostituzione per l'applicazione della sentenza n. 240 debba essere effettuata a seguito di sentenza passata in giudicato, deve essere inoltre acquisito nel campo "N. SENTENZA", il numero della sentenza passata in giudicato e nel campo "Anno", l'anno di emissione di tale sentenza.

3.1.3 - Acquisizione dei dati per la corresponsione degli arretrati dovuti in applicazione di entrambe le sentenze della Corte Costituzionale

Nel caso in cui la pensione debba essere ricostituita per l'applicazione di entrambe le sentenze, devono essere effettuate due distinte registrazioni: nella prima registrazione devono essere acquisiti i dati di cui al punto 3.1.1; nella seconda registrazione i dati di cui al punto 3.1.2.

Qualora una delle due sentenze della Corte Costituzionale debba essere applicata a seguito di sentenza passata in giudicato, devono essere proposte due distinte ricostituzioni, in momenti diversi. Il pagamento degli arretrati spettanti a seguito della ricostituzione per la sentenza passata in giudicato deve infatti essere effettuato in contanti per l'intero importo, mentre il pagamento degli arretrati non dovuti per effetto di sentenza passata in giudicato deve essere disposto in sei annualità.

3.2 - Pannello PB1

Nel campo "Decorrenza Calcolo Arretrati" del pannello PB1 deve essere acquista la data dalla quale spetta la corresponsione degli arretrati per effetto della ricostituzione in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale.

Nel caso in cui la pensione debba essere ricostituita in applicazione di entrambe le sentenze in esame da date diverse, nel campo in parola deve essere segnalata la decorrenza calcolo arretrati più remota.

3.3 - Pannello RED

Ai fini della ricostituzione delle pensioni in applicazione della sentenza n. 240 devono essere acquisiti nel pannello RED i redditi influenti per l'integrazione al minimo della pensione indicata in via prioritaria dall'articolo 6, 30 comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, ivi compreso il reddito della pensione da ricalcolare.

I dati reddituali devono essere verificati con la massima attenzione in quanto, com'è noto, la cristallizzazione per effetto della sentenza n. 240 viene meno dal primo gennaio dell'anno in cui risulta superato il limite di reddito previsto per il diritto all'integrazione al minino dal citato articolo 6 della legge n. 638 del 1983.

I redditi devono essere acquisiti in ordine cronologico; devono essere sempre presenti il reddito relativo all'anno 1983 e quello dell'anno in corso alla data di elaborazione.

Qualora in un anno precedente quello di elaborazione sia stato superato il limite di reddito per l'integrazione al minimo della pensione prioritaria, deve essere segnalato anche il reddito di tale anno.

Per la segnalazione dei redditi occorre indicare:

- nel campo "Anno", l'anno di riferimento del reddito;

- nel campo "Reddito Del Pensionato Complessivo", l'importo del reddito influente per l'integrazione della pensione prioritaria;

- nel campo "cod. Reddito pensionato", il codice "8 8 8 8".

Gli arretrati corrisposti in applicazione della sentenza n. 240 costituiscono reddito influente per l'integrazione al minimo della pensione prioritaria e conseguentemente anche per il mantenimento della cristallizzazione sulla seconda pensione.

A tal fine la procedura provvede in via automatica a sommare al reddito dell'anno di elaborazione segnalato dalla Sede tutto l'ammontare degli arretrati, se dovuti per sentenza passata in giudicato, ovvero le sole annualità degli arretrati spettanti nell'anno di elaborazione e gli interessi previsti dalla legge n. 662 del 1996, negli altri casi.

La procedura di calcolo provvede inoltre a sommare ai redditi acquisiti dalla Sede l'importo della pensione ricalcolata per sentenza n. 240 relativo all'anno in corso alla data di elaborazione. Pertanto la Sede, relativamente all'anno di elaborazione, deve acquisire solo i redditi diversi dalla pensione in ricostituzione.

 

 

4 - Recupero di somme già corrisposte

In sede di acquisizione dei dati per la liquidazione degli arretrati delle sentenze n. 240 e n. 495, devono essere segnalati i recuperi da effettuare, sia per quanto riguarda acconti già corrisposti, sia per quanto riguarda importi di pensione da recuperare.

Gli importi da recuperare devono essere segnalati nei campi "tratt. deduc. irpef: anno in corso", "tratt. deduc. irpef: anni precedenti" e " tratt. non deduc. irpef", secondo i criteri in atto.

 

 

5 - Memorizzazione dei dati nel data base pensioni

Per le pensioni riliquidate in applicazione delle sentenze vengono memorizzati nel data base centrale i seguenti dati:

 

- campo GP1AXE1:  

-  

il codice "9" per le pensioni ricalcolate per la sentenza n. 495; 

 

 

-  

il codice "8" per le pensioni ricalcolate per la sentenza n. 240; 

 

 

-  

il codice "7" per le pensioni ricalcolate per entrambe le sentenze; 

 

- campo GP2SEN1  

-  

il codice "1" in presenza di sentenza passata in giudicato; 

 

 

-  

il codice "0" per le pensioni riliquidate in assenza di sentenza passata in giudicato; 

 

- campo GP2SEN2  

-  

il codice "1" per le pensioni per le quali la Sede ha acquisito i dati per la riliquidazione per sentenza n. 495; 

 

 

-  

il codice "2" per le pensioni per le quali la Sede ha acquisito i dati per la riliquidazione per sentenza n. 240; 

 

- campo GP2SEN3  

-  

la data dalla quale spettano gli arretrati, segnalata dalle Sedi; 

 

- campo GP2RS01  

-  

l'anno di riferimento del reddito; 

 

- campo GP2RS02  

-  

il reddito acquisito dalla Sede per la riliquidazione per sentenza n. 240. 

Per le pensioni cristallizzate in applicazione della sentenza n. 240, viene memorizzato nel campo GP5/6KE06 il codice importo "S".

Le procedure provvedono ad aggiornare gli importi dei GP6 solo per le decorrenze a partire dalla data di calcolo degli arretrati segnalata dalla Sede, memorizzata nel campo GP2SEN3. Ciò, per consentire la gestione di eventuali ulteriori ricostituzioni per arretrati relativi a periodi precedenti.

 

 

6 - Determinazione degli arretrati relativi ai periodi anteriori al 1° gennaio 1996. Memorizzazione dei dati in archivio

La procedura di ricostituzione è in corso di aggiornamento per consentire la gestione degli arretrati determinati in applicazione delle sentenze con criteri diversi per quanto riguarda, rispettivamente, le quote relative ai periodi successivi al 31 dicembre 1995, che devono essere corrisposti in contanti e gestiti quindi con i consueti criteri, e le quote relative ai periodi precedenti al 1 gennaio 1996, che devono essere invece pagate in sei annualità e quindi tassate al momento del pagamento.

Gli arretrati derivanti dal ricalcolo delle pensioni interessate alle sentenze n. 495 e n. 240 vengono registrati in un apposito archivio per consentire la gestione del pagamento in sei annualità ed il calcolo degli interessi dovuti.

Detto archivio viene alimentato dalle procedure che determinano i conguagli.

A parte saranno impartite le istruzioni per la gestione dei dati memorizzati nell'anzidetto archivio, che potrà essere consultato dalle Sedi con apposita transazione.

 

 

7 - Interessi sugli arretrati spettanti in applicazione delle sentenze

Sugli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995, come previsto dalla legge n. 662 del 1996, non sono dovuti né interessi né rivalutazione monetaria. Nel campo "decorrenza degli interessi" del pannello PB1 deve essere acquisito pertanto il valore "000000".

Sulle predette somme, a norma della legge n. 662 del 1996, a far tempo dal 1° gennaio 1996 spettano gli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertati dall'ISTAT per l'anno precedente.

Con la prima annualità vengono corrisposti gli interessi su tutti gli arretrati maturati al 31 dicembre 1995, calcolati dal 1° gennaio 1996 fino alla data di pagamento; sulle rate successive saranno corrisposti gli interessi sugli arretrati residui a partire dalla data di pagamento della precedente annualità fino alla data di pagamento dell'annualità successiva.

Esempio: se l'ammontare complessivo degli arretrati è di 12 milioni e la prima annualità di 2 milioni viene pagata il 15 settembre 1997, con tale annualità vengono pagati anche gli interessi sugli arretrati di 12 milioni, calcolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996 al tasso del 5,4% e dal 1° gennaio 1997 al 15 settembre 1997 al tasso del 3,9%. Qualora la seconda annualità di 2 milioni venisse pagata il 15 giugno 1998, con tale annualità dovranno essere pagati anche gli interessi calcolati sui residui 10 milioni di arretrati dal 16 settembre 1997 al 31 dicembre 1997 al tasso del 3,9% e dal 1 gennaio 1998 al 15 giugno 1998 al tasso di variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che sarà accertato dall'ISTAT per l'anno 1997 rispetto all'anno 1996. Nello stesso modo si opererà per le annualità successive.

Al calcolo degli interessi dovuti a norma della legge n. 662 del 1996 provvede in via automatica la procedura dei conguagli.

Gli interessi in argomento, attesa la loro particolare natura sono assoggettati ad IRPEF con gli stessi criteri previsti per la pensione.

 

 

8 - Programmi

Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell'area prestazioni i sottoelencati programmi, che consentono l'acquisizione dei dati con il programma 480:

 

Pgm 

Versione 

Data 

 

480 

A 

28 giugno 1997 

 

3267 

A 

28 giugno 1997 

 

3276 

A 

28 giugno 1997 

Si fa riserva di successive comunicazioni per quanto riguarda la disponibilità della procedura di calcolo.

Il direttore generale

Trizzino

 

 

Messaggio N. 32315 del 25 giugno 1996

I.n. p.s.

D. C. Pensioni

Mittente: ufficio procedure

Direzione centrale

Per le pensioni

Direzione centrale

Per la tecnologia informatica

 

Ai direttori delle sedi 

 

Ai direttori dei centri operativi 

 

Ai direttori delle agenzie urbane 

 

Ai dirigenti i reparti pensioni 

 

e, per conoscenza, 

 

Ai direttori delle sedi regionali 

Oggetto: Procedura di ricostituzione delle pensioni PGM 480.

1 - Correzione delle pensioni scartate

I programmi di calcolo delle ricostituzioni sono stati aggiornati per consentire il calcolo anche delle pensioni in precedenza scartate con i codici di errore 489 e 493. Tali pensioni possono essere riproposte al calcolo utilizzando il programma 3266.

In particolare, verranno calcolate le ricostituzioni scartate con codice errore 493 relative alle pensioni interessate all'elaborazione dei dati dell'assistenza fiscale; le ricostituzioni delle pensioni ai superstiti con unico titolare abbinate con altra pensione per la tassazione ai fini IRPEF e le ricostituzioni delle pensioni abbinate con altra pensione dei Fondi speciali di previdenza per la tassazione ai fini IRPEF, già scartate con codice errore 489; le ricostituzioni delle pensioni già riliquidate in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 495/1993, già scartate con codice errore 489; le ricostituzioni delle pensioni con pagamento a periodicità semestrale, scartate con codice errore 489.

2 - Acquisizione dei dati per la riliquidazione delle pensioni in applicazione della sentenza n. 495 del 1993

È disponibile per la ricezione ed il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell'area prestazioni la versione aggiornata del programma TNAP3276, livello A, versione del 21 giugno 1996, che consente l'acquisizione nel pannello VB1 dei dati necessari per l'attribuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993.

Ad integrazione di quanto comunicato con messaggio n. 18137 del 28 marzo 1996, allegato 19 alla circolare n. 80 del 10 aprile 1996, diramata con messaggi n. 22093 e n. 22097 del 16 aprile 1996, si indicano i dati da acquisire nel pannello VB1 per la riliquidazione delle pensioni in applicazione della sentenza n. 495:

- Campo "Numero Sentenza": deve essere segnalato il numero della sentenza di merito che condanna l'Istituto all'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 495;

- Campo "Anno": deve essere segnalato l'anno di emanazione della sentenza di merito;

- Campo "Codice": deve essere segnalato il codice "1" che individua la sentenza della Corte Costituzionale n. 495 in applicazione della quale viene ricostituita la pensione;

- Campo "Decorrenza Dal": deve essere segnalata la data dalla quale devono essere corrisposti gli arretrati. Per le pensioni scartate dall'elaborazione generalizzata di cui al messaggio n. 26106 del 13 maggio 1996 e da riliquidare con arretrati a decorrere dal 10 gennaio 1996, deve essere indicata la decorrenza 0196;

- Campo "Decorrenza Al": per il momento, non deve essere segnalata alcuna data.

Le pensioni per le quali erano stati acquisiti i dati per l'applicazione della sentenza n. 495 secondo le istruzioni impartite con la citata circolare n. 80 del 10 aprile 1996, vengono scartate con codice errore 480 per consentire alle Sede di completare l'acquisizione dei dati mancanti.

Le pensioni ai superstiti per le quali risulta memorizzata nel campo GPP7LC03 la data di morte del dante causa in modo errato, vengono scartate con il codice errore 348.

P. Il direttore centrale

Per le pensioni

Corvino

P. Il direttore centrale

Per la tecnologia informatica

Capodicasa