§ 98.1.38552 - Circolare 17 novembre 1997, n. 230 .
Procedure di gestione delle pensioni. Pianificazione degli adempimenti di fine anno.


Settore:Normativa nazionale
Data:17/11/1997
Numero:230

§ 98.1.38552 - Circolare 17 novembre 1997, n. 230 .

Procedure di gestione delle pensioni. Pianificazione degli adempimenti di fine anno.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e  

 

Primari Medico legali 

e, per conoscenza, 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Al fine di consentire la pianificazione degli adempimenti connessi con la liquidazione e la gestione delle pensioni nel periodo interessato alle operazioni di rinnovo per l'anno 1998, è stato predisposto il seguente programma di lavoro.

 

 

1. Prime liquidazioni

1.1 - Pensioni liquidate con le procedure di calcolo passante

Le pensioni elaborate fino al 25 novembre 1997, ivi comprese le pensioni in regime internazionale e quelle dei fondi speciali di previdenza, vengono calcolate in competenza dell'esercizio 1997; le pensioni elaborate successivamente alla predetta data verranno calcolate in competenza dell'esercizio 1998.

La fase di calcolo sarà interrotta per il tempo necessario per l'aggiornamento dei programmi per l'elaborazione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1998; resta ferma in ogni caso l'esigenza di continuare in tale periodo le attività di acquisizione delle pensioni di nuova liquidazione.

Si sottolinea l'assoluta necessità di provvedere alla stampa di tutti gli elaborati delle pensioni calcolate in competenza dell'esercizio 1997 con la massima speditezza e comunque prima del rilascio dei programmi aggiornati per il calcolo in competenza del nuovo esercizio.

In attesa della disponibilità dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e dei redditi dei lavoratori autonomi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, necessari per la liquidazione delle pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, le pensioni dirette ed indirette aventi decorrenza nell'anno 1998 dovranno essere liquidate in via provvisoria e quindi trasformate in definitive dopo l'aggiornamento dei programmi. Possono invece essere liquidate in via definitiva le pensioni di reversibilità aventi decorrenza nell'anno 1998 provenienti da pensione diretta con decorrenza anteriore.

1.2 - Pensioni sociali, assegni sociali, pensioni di categoria PSO, rendite facoltative, pensioni della mutualità casalinghe

Le pensioni di categoria PS, AS e PSO, le rendite facoltative e le pensioni di categoria VMP e IMP acquisite fino al 20 novembre vengono elaborate in competenza dell'esercizio 1997.

La trasmissione al sistema centrale delle pensioni liquidate con le procedure di calcolo locale deve essere completata improrogabilmente entro il 25 novembre 1997, al fine di consentirne il rinnovo per l'anno 1998.

Le pensioni eventualmente non trasmesse al sistema centrale entro la predetta data del 25 novembre non potranno essere rinnovate per l'anno 1998 e dovranno essere cancellate e riacquisite dalle Sedi.

Le versioni aggiornate dei programmi per l'acquisizione e l'elaborazione, in competenza 1998, delle pensioni sociali, degli assegni sociali, delle pensioni di categoria PSO, delle rendite facoltative e delle pensioni di categoria VMP e IMP saranno rilasciate con successive comunicazioni.

 

 

2. Ricostituzioni

2.1 - Pensioni da ricostituire con le procedure di calcolo passante e pensioni provvisorie da trasformare in definitive

Le ricostituzioni con le procedure di calcolo passante e le trasformazioni delle pensioni provvisorie in definitive trasmesse al sistema centrale entro il 25 novembre 1997 saranno elaborate in competenza 1997, sia per quanto riguarda le pensioni in pagamento nei mesi pari che per quelle in pagamento nei mesi dispari.

In attesa del rilascio delle versioni aggiornate dei programmi per il calcolo delle ricostituzioni in competenza del nuovo esercizio, le Sedi dovranno continuare, anche nel periodo di sospensione della fase di calcolo, l'acquisizione delle ricostituzioni e delle trasformazioni delle pensioni provvisorie in definitive con il PGM 480.

2.2 - Ricostituzione delle pensioni in regime internazionale e delle pensioni dei fondi speciali

Le ricostituzioni delle pensioni in regime internazionale e delle pensioni dei fondi speciali possono essere elaborate fino al 25 novembre 1997. Le versioni aggiornate dei programmi per l'acquisizione e l'elaborazione, in competenza dell'esercizio 1998, delle ricostituzioni delle pensioni in regime internazionale e delle pensioni dei fondi speciali saranno rilasciate con successive comunicazioni. Per tali pensioni l'acquisizione delle ricostituzioni dovrà essere sospesa in attesa del rilascio delle nuove versioni di programmi.

Le pensioni dei fondi speciali di previdenza, prenotate e non ricostituite entro la data del 25 novembre 1997, dovranno essere nuovamente prenotate alla riapertura delle procedure di ricostituzione in competenza 1998.

2.3 - Ricostituzione delle pensioni per l'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994

Con messaggio n. 28742 del 23 ottobre 1997 è stato comunicato e che il pagamento della prima annualità degli arretrati spettanti per l'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e degli interessi maturati dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1997 sarà effettuato unitamente alla sesta rata in pagamento a dicembre per le pensioni ricostituite entro il 5 novembre e validate entro la stessa data.

Gli arretrati calcolati dopo la predetta data e fino al 25 novembre 1997 dalla procedura di ricostituzione in applicazione della sentenza n. 495 del 1993 a seguito di domanda dell'interessato o d'ufficio, saranno posti in pagamento al completamento delle operazioni di rinnovo alla data che sarà successivamente comunicata.

Le ricostituzioni proposte al calcolo dopo il 2 novembre e fino al 25 novembre per l'attribuzione dei benefici previsti dalla sentenza n. 240 del 1994, a seguito di domanda dell'interessato, saranno momentaneamente scartate, con codice errore 408, in ragione del particolare meccanismo di calcolo della sentenza stessa che tiene conto dell'ammontare dei redditi del beneficiario e dei limiti di reddito per l'integrazione al minimo.

Continuano invece ad essere ricostituite fino al 25 novembre le pensioni per le quali i benefici previsti dalla sentenza n. 240 del 1994 o dalla sentenza n. 495 del 1993, vengono attribuiti in applicazione di sentenza passata in giudicato per le quali il pagamento degli arretrati viene disposto con Mod. P.1/r ott.

Dopo la data del 25 novembre potranno essere comunque acquisiti i dati per la ricostituzione delle pensioni in applicazione di entrambe le sentenze per l'avvio al calcolo in competenza dell'anno 1998 allorquando i programmi aggiornati saranno messi a disposizione delle Sedi.

Si precisa peraltro che per le pensioni interessate dall'applicazione della sentenza n. 240 del 1994 è necessaria la presenza anche del reddito relativo all'anno 1998 (con il codice "8888") da acquisire con le suddette nuove versioni dei programmi.

Si interessano le Sedi a continuare senza interruzioni le operazioni di definizione delle pratiche interessate dall'applicazione delle sentenze in argomento.

2.4 - Ricostituzioni delle pensioni sociali

Le ricostituzioni delle pensioni sociali, ivi comprese le ricostituzioni d'ufficio, individuate all'atto del rinnovo degli ordinativi di pagamento per l'anno 1997, segnalate alle Sedi con il messaggio n. 8467 del 9 maggio 1997, possono essere elaborate fino al 25 novembre 1997.

Le versioni aggiornate dei programmi per l'attivazione della procedura di ricostituzione delle pensioni sociali in competenza dell'esercizio 1998 saranno rilasciate con successive comunicazioni.

2.5 - Ricostituzioni degli assegni sociali

Le ricostituzioni degli assegni sociali, ivi comprese quelle da effettuare d'ufficio ed individuate all'atto del rinnovo e segnalate alle Sedi con il citato messaggio n. 8467, possono essere elaborate fino al 25 novembre 1997.

Le versioni aggiornate dei programmi per l'attivazione della procedura di ricostituzione degli assegni sociali in competenza e dell'esercizio 1998 saranno rilasciate con successive comunicazioni.

 

 

3. Variazioni SIMA

Le variazioni SIMA devono essere trasmesse al sistema centrale entro il 25 novembre 1997.

Si sottolinea l'inderogabile esigenza di effettuare l'acquisizione e la trasmissione al sistema centrale dei dati di tutte le deleghe per trattenute sindacali sulle pensioni, nonchè delle revoche, pervenute alle sedi entro il 30 settembre 1997.

 

 

4. Variazioni VT

Le variazioni VT relative ai trasferimenti delle pensioni fuori Sede (programma 3510, opzioni B e C) devono essere trasmesse al sistema centrale entro il 25 novembre 1997.

Le variazioni VT relative a cambiamenti di ufficio pagatore nell'ambito territoriale della provincia nella quale opera la Sede, a cambiamenti di indirizzo, a rettifiche di dati anagrafici e di eliminazioni di pensioni (programma 3510, opzioni A e D), saranno disponibili anche nel periodo di chiusura delle altre procedure.

Le variazioni acquisite avranno effetto a far tempo dalla rata successiva a quella già estratta al momento della registrazione in archivio della variazione segnalata.

Si sottolinea la necessità, più volte rappresentata, che siano intensificati gli adempimenti connessi con l'eliminazione delle pensioni, con conseguente tempestivo aggiornamento dei relativi archivi locali e centrali.

 

 

5. Pensioni localizzate agli uffici pagatori "SCA" ed "ELI"

Entro la data del 25 novembre 1997 è necessario procedere alla ricostituzione ovvero all'eliminazione delle pensioni localizzate agli uffici pagatori "SCA" ed "ELI". Come già precisato al punto 3 del messaggio n. 20166 del 3 agosto 1994, le pensioni localizzate all'ufficio pagatore "ELI" da oltre quattro mesi ovvero con l'ultimo contitolare scaduto da almeno un anno nel caso di ufficio pagatore "SCA", saranno eliminate in via automatica in occasione del rinnovo per l'anno 1998.

 

 

6. Segnalazione dei dati ai fini dell'applicazione sulle pensioni del contributo al Servizio Sanitario Nazionale

L'acquisizione dei codici operativi per l'applicazione sulle pensioni del contributo al Servizio Sanitario Nazionale deve essere completata entro il 25 novembre 1997, utilizzando l'apposita procedura PGM 4444, opzione 13.

L'elaborazione dei dati trasmessi sarà effettuata nel contesto delle operazioni di rinnovo, soltanto per quanto riguarda i conguagli relativi all'anno 1997, essendo prevista nell'ambito della emananda riforma fiscale l'abolizione del contributo al Servizio sanitario nazionale dal 1° gennaio 1998.

Nell'ambito delle operazioni di rinnovo verranno altresì presi in considerazione i conguagli determinati dalla elaborazione dei dati registrati nel Casellario centrale dei pensionati relativi all'anno 1996 ed effettuati direttamente dall'Inps. Tali dati sono stati memorizzati nel campo GP2BN76 del data base pensioni.

Dall'elaborazione centrale sono state escluse alcune pensioni in situazioni particolari per le quali era in corso l'eliminazione ovvero era in corso la rettifica dei relativi imponibili. La lista di tali pensioni è stata messa a disposizione delle Sedi con apposita coda di stampa.

Per i predetti casi il calcolo del contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per l'anno 1996 deve essere effettuato, se dovuto, a cura della Sede, sulla base delle informazioni in suo possesso, utilizzando la procedura PGM 5440.

Tale procedura sarà disponibile fino al 25 novembre 1997.

 

 

7. Segnalazione dei dati con la procedura ANCF

La trasmissione al sistema centrale delle informazioni necessarie per variare o memorizzare con la procedura ANCF i dati anagrafici, il codice fiscale e l'indirizzo dei pensionati può essere effettuata entro il 25 novembre.

Con apposite comunicazioni verrà segnalata la disponibilità della procedura ANCF in competenza 1998.

 

 

8. Segnalazione delle variazioni degli indirizzi acquisiti con la procedura 999 e con la procedura di scambio di supporti magnetici con i comuni

La trasmissione al sistema centrale degli indirizzi variati con la procedura 999 e di quelli variati con la procedura di scambio dei supporti magnetici con i comuni, e memorizzati nell'archivio locale DS 78, deve essere completata entro il 25 novembre 1997, utilizzando rispettivamente il programma 4444, opzione 14, e il programma 5970.

 

 

9. Procedura di rettifica on line dei dati delle certificazioni fiscali e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 1997

La procedura di rettifica dei dati delle certificazioni fiscali e del contributo al servizio sanitario nazionale rilasciata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995 sarà disponibile fino al 25 novembre 1997.

 

 

10. Procedura di gestione on line delle revisioni sanitarie e delle conferme degli assegni di invalidità (procedura REVSAN)

L'attivazione della procedura REVSAN è consentita anche durante il periodo di chiusura delle altre procedure.

 

 

11. Sistemazione dei dati anagrafici

Con il messaggio n. 23899 del 13 settembre 1997 sono state rese disponibili le liste delle pensioni con dati anagrafici incompleti con l'obiettivo di aggiornare o completare i dati anagrafici dei titolari delle prestazioni e dei loro coniugi ove il reddito di questi ultimi risulti influente per la prestazione.

Con il messaggio n. 24691 sono state fornite le indicazioni per la sistemazione delle pensioni per le quali risulta mancante il codice fiscale. L'esito dell'intera attività di sistemazione deve essere comunicato entro il 4 dicembre p. v.

Il Direttore generale

Trizzino