§ 98.1.37880 - Circolare 2 giugno 1997, n. 126 .
Gestione artigiani. Estensione dell'obbligo assicurativo ai soci unici di società a responsabilità limitata e ai soci accomandatari di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:02/06/1997
Numero:126

§ 98.1.37880 - Circolare 2 giugno 1997, n. 126 .

Gestione artigiani. Estensione dell'obbligo assicurativo ai soci unici di società a responsabilità limitata e ai soci accomandatari di società in accomandita semplice .

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali 

e, p.c. 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

La gazzetta ufficiale n. 116 del 21 maggio scorso pubblica la legge 20 maggio 1997, n. 133, avente per oggetto: "modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice".

In particolare, l'articolo 1, comma 2, a modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, stabilisce che: "è altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, e con gli scopi di cui al primo comma:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma".

La disposizione sopra riportata si inserisce dopo il comma 2, nel quale è stata tolta l'esclusione riguardante le società in accomandita semplice.

 

 

1. Campo di applicazione delle nuova normativa.

1.1 Soci unici di società a responsabilità limitata

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, la norma ripete parzialmente le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma n. 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha esteso l'obbligo assicurativo di cui alla legge n. 613 del 1966 sull'assicurazione degli esercenti attività commerciali ai soci di società a responsabilità limitata che prestano attività lavorativa per conto delle società medesime.

Nel campo dell'artigianato, peraltro, l'estensione dell'obbligo assicurativo:

a) viene effettuata per i soli soggetti che rivestono la qualità di soci unici di società a responsabilità limitata e non per tutti i soci delle medesime società che lavorino nell'ambito delle società medesime: si veda in proposito anche l'articolo 3, comma 2, della legge n. 443 del 1985 che non è stato modificato nella parte in cui prevede l'esclusione dal novero delle imprese artigiane delle società a responsabilità limitata;

b) viene circoscritta all'ipotesi in cui il socio unico di s.r.l. non sia anche socio unico di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice.

Il socio unico di cui si parla - che a questi fini deve essere considerato titolare dell'impresa - deve avere i requisiti di cui all'articolo 2 della legge n. 443 del 1985, con esclusione di quello relativo alla piena responsabilità dell'impresa. Ovviamente, la s.r.l. non deve avere un numero di dipendenti superiore a quello stabilito dall'articolo 4 della stessa legge n. 443 del 1985.

Per quanto riguarda il precedente punto b), si ritiene che l'esclusione ivi prevista operi solo nell'ipotesi in cui il socio unico di s.r.l. sia anche socio accomandatario di una società in accomandita semplice e non anche nel caso in cui sia socio accomandante.

1.2 Soci di società in accomandita semplice

La legge n. 133 del 1997 opera un'altra importante estensione dell'obbligo assicurativo nel campo dell'artigianato: i soci accomandatari di società in accomandita semplice divengono soggetti all'obbligo assicurativo previsto dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.

Anche in questo caso, l'estensione non opera nell'ipotesi in cui l'accomandatario sia socio unico di s.r.l. o socio (accomandatario) di società in accomandita semplice.

Il socio accomandatario deve avere i requisiti di cui all'articolo 2 della legge n. 443 del 1985 citata. la società non deve avere un numero di dipendenti superiore a quello previsto dal successivo articolo 4 della legge stessa.

Qualora i soci accomandatari siano più di uno, la società deve essere considerata artigiana a condizione che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2, della legge n. 443 del 1985, sopra citato, che tali soci costituiscano la maggioranza dei soci della società e che nessuno degli accomandatari sia anche socio unico di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. Nell'impresa, infine, il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale.

 

 

2. Decorrenza dell'obbligo assicurativo e base imponibile.

La legge n. 133 del 1997 entra in vigore il 5 giugno 1997, quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

L'obbligo assicurativo e contributivo nei confronti dei soggetti sopra indicati decorre pertanto dal mese di giugno 1997 o dal mese in cui il singolo soggetto ha iniziato la propria attività in qualità di socio unico di s.r.l. o di socio accomandatario di s.a.s., se successiva.

La legge nulla dispone per quanto riguarda la possibilità di versare i contributi non prescritti per i periodi durante i quali i soggetti in parola hanno svolto attività lavorativa come soci unici di s.r.l. o come soci accomandatari di società in accomandita semplice in periodi anteriori all'entrata in vigore della nuova legge. per gli artigiani deve pertanto considerarsi esclusa la possibilità di versare i contributi per i periodi pregressi sia con le norme comuni, sia con i criteri previsti dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

 

 

3. Base imponibile.

3.1 Soci unici di società a responsabilità limitata

Per l'individuazione della base imponibile ai fini contributivi, si pongono gli stessi problemi che si sono evidenziati a proposito dell'analoga disposizione introdotta per i commercianti dall'articolo 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 citata e che hanno determinato la sospensione delle disposizioni contenute sul punto specifico nella circolare n. 25 del 7 febbraio 1997.

I soci di cui trattasi producono infatti un reddito di capitale e non un reddito d'impresa.

L'argomento è stato sottoposto alle valutazioni dei ministeri vigilanti. Si fa pertanto riserva di fornire ulteriori notizie sull'argomento appena possibile.

3.2 Soci accomandatari di società in accomandita semplice

Per quanto riguarda i soci accomandatari di società in accomandita semplice, il reddito imponibile è rappresentato dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno al quale si riferiscono i contributi

 

 

4. Termine per l'iscrizione alla gestione assicurativa.

4.1 Soci unici di società a responsabilità limitata

Considerato quanto esposto al precedente punto 3.1, non può per il momento essere fissato un termine per l'iscrizione alla gestione assicurativa. le sedi pertanto non dovranno effettuare iscrizioni d'ufficio, ma accetteranno le domande spontaneamente presentate dai soggetti di cui trattasi. Anche su tale punto si fa riserva di istruzioni.

4.2 Soci accomandatari di società in accomandita semplice

Non sussistono problemi per la determinazione dell'inizio dell'obbligo assicurativo per i soci indicati in epigrafe. si dovrà pertanto considerare tempestiva la domanda di iscrizione presentata entro il 20 luglio 1997 dai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della legge e da coloro che la iniziano nel mese di giugno 1997. per coloro che iniziano l'attività in un momento successivo, sarà considerata tempestiva la domanda presentata entro la prima scadenza di legge successiva alla data di inizio dell'attività stessa.

Il direttore generale

Trizzino