Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/05/1997 |
Numero: | 115 |
§ 98.1.37810 - Circolare 22 maggio 1997, n. 115 .
Inquadramento previdenziale - legge 28 febbraio 1997, n. 30 - iscrivibilità personale dirigente questioni varie.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei Rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale |
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e Primari Medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestione e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Sommario
1) Premessa
2) Iscrivibilità del personale dirigente dipendente da imprese già inquadrate nel ramo industria
3) Sgravi degli oneri sociali per il mezzogiorno imprese di servizi di natura commerciale
4) Aggiornamento dell'archivio dei CSC e dei relativi codici ISTAT
1) Premessa
Con
Quanto sopra in attesa della conversione in legge del
La
La legge sopracitata abroga, inoltre, all'art. 10, comma 4 ter, il comma 234 dell'art. 1 della
2) Iscrivibilità del personale dirigente dipendente da imprese già inquadrate nel ramo industria.
La
Ai fini dell'individuazione dei destinatari della norma deve farsi, pertanto, riferimento esclusivamente alla data del provvedimento di classificazione adottato dalla Sede, non rilevando la data di decorrenza dell'inquadramento.
Il tenore letterale della norma è, infatti, tale che in sostanza costituisce una sorta di "sbarramento" per l'iscrizione all'Inpdai dei dirigenti di aziende nei cui confronti il provvedimento di inquadramento sia stato adottato in data successiva al 28 marzo 1989.
Ne consegue che nei confronti di detto personale non può operare la salvaguardia, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Inpdai, prevista dal citato art. 27.
La
Alle aziende, riclassificate nel settore terziario in base alla
2.1 - Datori di lavoro inquadrati nel ramo industria per effetto di sentenze passate in giudicato.
Una valutazione particolare è necessaria per il personale dirigente dipendente da aziende nei confronti delle quali il provvedimento di inquadramento nel ramo industria è stato assunto, in esecuzione di una sentenza passata in giudicato, successivamente alla più volte citata data del 28 marzo 1989, con decorrenza anteriore.
Ciò in quanto alle stesse, in base alla formulazione letterale della norma, non potrebbe essere riconosciuto il diritto a mantenere l'iscrizione all'Inpdai.
Si osserva al riguardo che la legge in esame non può certamente modificare le conseguenze giuridiche che derivano dalle norme in materia di efficacia del giudicato.
È noto, infatti, che le norme processuali fanno retroagire gli effetti della sentenza, dichiarativa del legittimo inquadramento previdenziale, al momento della domanda giudiziale e generano, inoltre, non solo un obbligo di ottemperanza, in capo all'Inps, ma anche un diritto azionabile, in capo alle aziende.
Di conseguenza, gli inquadramenti disposti dall'Istituto, a seguito di una sentenza che ha accertato, con la predetta efficacia retroattiva, il legittimo inquadramento dell'impresa, vanno considerati non già come il tipico "provvedimento" di inquadramento disposto autonomamente dall'Istituto in via amministrativa, ma come una mera ottemperanza al contenuto di un giudicato, ottemperanza alla quale l'Istituto è obbligato.
Poiché in tali ipotesi il diritto all'inquadramento in un determinato settore è stato accertato da un giudicato (intangibile per definizione), dette ipotesi si sottraggono alla applicazione del requisito di un "provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della
In conclusione, gli inquadramenti derivanti da sentenze passate in giudicato e che classificano le aziende nel ramo industria con una decorrenza anteriore al 28 marzo 1989 non sono disciplinati dall'art. 27, 2 comma (nel senso che le aziende interessate si devono considerare già inquadrate nel settore industria alla data predetta) e, pertanto, hanno diritto a mantenere l'iscrizione all'Inpdai del personale dirigente iscritto a detto Istituto alla data del 31 dicembre 1996.
2.2 Datori di lavoro inquadrati nel ramo industria sulla base di sentenze della Corte di Cassazione, a sezioni unite, applicate in via estensiva dall'Istituto.
Nei casi indicati in epigrafe non è possibile adottare una soluzione analoga a quella di cui al precedente punto 1.1. in quanto non sostenuta da corrispondenti norme processuali.
Le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, sezioni unite, sono, infatti cogenti solo per le fattispecie dedotte in giudizio e, pertanto, non è possibile ritenere che i provvedimenti di inquadramento, adottati in applicazione generalizzata di un criterio enunciato dalle Sezioni Unite, costituiscano una mera ottemperanza ad un giudicato vincolante.
Nelle ipotesi in esame, quindi, mancando, per il mantenimento dell'iscrizione del personale dirigente all'Inpdai, il requisito di "un provvedimento adottato prima dell'entrata in vigore della
3) Sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno - Imprese di servizi di natura industriale
Con
Con la circolare predetta era stata fatta riserva, sulla possibilità di far rientrare tra le attività di servizi destinatarie del beneficio sopraindicato l'attività di spedizioniere, essendo pendente, in materia, giudizio davanti alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, con sentenza n. 7484 del 1996, dopo ampia disamina e sulla base di precedenti giurisprudenziali, ha statuito che nell'attività di che trattasi non si ravvisano gli elementi che caratterizzano la produzione di servizi di cui all'art. 2195 c.c.
A parere della Corte, infatti, l'attività dello spedizioniere è attività commerciale e non industriale; essa, infatti, è caratterizzata dalla intermediazione tra cliente e vettore, rivolta alla conclusione del contratto di trasporto e, pertanto, a favorire la circolazione dei beni.
Ad analoghe conclusioni perviene la Suprema Corte per quel che concerne altre attività alle quali non è possibile riconoscere attività di creazione di servizi, e quindi di natura industriale, quali quella del noleggio e del raccomandatario marittimo che devono ritenersi ausiliarie dell'attività commerciale.
4) Aggiornamento dell'archivio dei CSC e dei relativi codici ISTAT
Con la citata circolare n. 28 è stato, tra l'altro, precisato che, per effetto della cessazione della disciplina prevista dall'art. 49, terzo comma, della
La norma riguarda principalmente le attività che nel nuovo manuale di classificazione dei datori di lavoro, allegato alla
Pertanto si è provveduto ad eliminare dall'archivio dei CSC e dei relativi codici ISTAT (trasmesso alle SAP in data 26 marzo u.s.), con effetto dal 1° gennaio 1997, i CSC relativi alle predette classificazioni con la conseguente modifica delle compatibilità codice ISTAT e "CSC di provenienza e attuale".
Per effetto di tale modifica, dal 1° gennaio 1997, attribuendo, ad esempio, il codice ISTAT "74.70.1" (servizi di pulizia), non sarà più compatibile l'attuale CSC "1.18.03" ma solo il CSC "7.07.08" ovvero, per le imprese artigiane, il CSC 4.18.03. Le Sedi, utilizzando la funzione "08" "gestione archivi codici ISTAT" del menù "iscrizione e variazione aziende", provvederanno alla stampa ovvero alla consultazione del nuovo archivio.
Si rammenta che la stampa dell'archivio può essere richiesta ordinata per "codice ISTAT attuale", per codice ISTAT ovvero per "nuovo CSC".
Quest'ultimo codice, allo stato attuale, non è ancora operante.
Il Direttore generale
Trizzino