§ 98.1.37810 - Circolare 22 maggio 1997, n. 115 .
Inquadramento previdenziale - legge 28 febbraio 1997, n. 30 - iscrivibilità personale dirigente questioni varie.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/05/1997
Numero:115

§ 98.1.37810 - Circolare 22 maggio 1997, n. 115 .

Inquadramento previdenziale - legge 28 febbraio 1997, n. 30 - iscrivibilità personale dirigente questioni varie.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestione e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario

1) Premessa

2) Iscrivibilità del personale dirigente dipendente da imprese già inquadrate nel ramo industria

3) Sgravi degli oneri sociali per il mezzogiorno imprese di servizi di natura commerciale

4) Aggiornamento dell'archivio dei CSC e dei relativi codici ISTAT

 

 

1) Premessa

Con circ. n. 28 del 12 gennaio 1997, nell'impartire le istruzioni in merito alla cessazione del regime transitorio, di cui al 3 comma dell'articolo 49 della legge 8 marzo 1989, n. 88, disposta dall'art. 1, comma 234, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (norma riprodotta, per errore materiale, all'art. 2, comma 215), è stata fatta riserva per la sistemazione delle posizioni assicurative del personale dirigente dipendente da aziende iscritte nel ramo industria anteriormente alla citata legge n. 88 del 1989.

Quanto sopra in attesa della conversione in legge del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 che, all'art. 27, II comma, dettava una particolare disciplina per il personale sopracitato.

La legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione del predetto decreto legge, stabilisce, all'art. 27, II comma, che "l'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti dall'art. 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e di cui all'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge n. 88 del 1989 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), relativamente al personale dirigente già iscritto all'Inpdai delle aziende inquadrate nel ramo industria con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 88 del 1989 interessate al passaggio al diverso settore. Resta salva, successivamente al 1999, la possibilità di tale personale di mantenere l'iscrizione all'Inpdai."

La legge sopracitata abroga, inoltre, all'art. 10, comma 4 ter, il comma 234 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996; di conseguenza la cessazione del regime transitorio di cui al 3 comma dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989 resta disciplinata dall'art. 2, comma 215 della legge n. 662 del 1996.

 

 

2) Iscrivibilità del personale dirigente dipendente da imprese già inquadrate nel ramo industria.

La legge n. 30 del 1997, eliminando l'esclusiva competenza, prevista dal D.L. n 669 del 1996, dell'Inpdai a stabilire, per il periodo 1° marzo 1989-31 dicembre 1999, l'iscrivibilità del personale dirigente indipendentemente dalla classificazione delle aziende nonché la facoltà di opzione prevista dalla legge n. 662 del 1996, dispone il mantenimento dell'iscrizione all'Inpdai, per il periodo dall'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 (28 marzo 1989) al 31 dicembre 1999, del personale dirigente delle aziende inquadrate nel ramo industria in base alla previgente normativa e trasferite nel ramo terziario ai sensi dell'art. 49 della citata legge n. 88 del 1989, purché il relativo provvedimento di classificazione sia stato adottato prima della citata data del 28 marzo 1989.

Ai fini dell'individuazione dei destinatari della norma deve farsi, pertanto, riferimento esclusivamente alla data del provvedimento di classificazione adottato dalla Sede, non rilevando la data di decorrenza dell'inquadramento.

Il tenore letterale della norma è, infatti, tale che in sostanza costituisce una sorta di "sbarramento" per l'iscrizione all'Inpdai dei dirigenti di aziende nei cui confronti il provvedimento di inquadramento sia stato adottato in data successiva al 28 marzo 1989.

Ne consegue che nei confronti di detto personale non può operare la salvaguardia, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Inpdai, prevista dal citato art. 27.

La legge n. 30 del 1997 fa, inoltre, salva la possibilità, per i dirigenti rientranti nell'ambito di applicazione della stessa, di mantenere, anche successivamente al 1999, l'iscrizione all'Inpdai.

Alle aziende, riclassificate nel settore terziario in base alla legge n. 662 del 1996, le Sedi dovranno attribuire una separata posizione, sempre nel ramo terziario, contraddistinta dai codici di autorizzazione 0K, 1A, 8F e 9C, per il versamento dei contributi a favore del personale dirigente, iscritto all'Inpdai alla data del 31 dicembre 1996 e per il quale permane il diritto all'iscrizione presso il citato Istituto.

2.1 - Datori di lavoro inquadrati nel ramo industria per effetto di sentenze passate in giudicato.

Una valutazione particolare è necessaria per il personale dirigente dipendente da aziende nei confronti delle quali il provvedimento di inquadramento nel ramo industria è stato assunto, in esecuzione di una sentenza passata in giudicato, successivamente alla più volte citata data del 28 marzo 1989, con decorrenza anteriore.

Ciò in quanto alle stesse, in base alla formulazione letterale della norma, non potrebbe essere riconosciuto il diritto a mantenere l'iscrizione all'Inpdai.

Si osserva al riguardo che la legge in esame non può certamente modificare le conseguenze giuridiche che derivano dalle norme in materia di efficacia del giudicato.

È noto, infatti, che le norme processuali fanno retroagire gli effetti della sentenza, dichiarativa del legittimo inquadramento previdenziale, al momento della domanda giudiziale e generano, inoltre, non solo un obbligo di ottemperanza, in capo all'Inps, ma anche un diritto azionabile, in capo alle aziende.

Di conseguenza, gli inquadramenti disposti dall'Istituto, a seguito di una sentenza che ha accertato, con la predetta efficacia retroattiva, il legittimo inquadramento dell'impresa, vanno considerati non già come il tipico "provvedimento" di inquadramento disposto autonomamente dall'Istituto in via amministrativa, ma come una mera ottemperanza al contenuto di un giudicato, ottemperanza alla quale l'Istituto è obbligato.

Poiché in tali ipotesi il diritto all'inquadramento in un determinato settore è stato accertato da un giudicato (intangibile per definizione), dette ipotesi si sottraggono alla applicazione del requisito di un "provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989" e, pertanto, l'inquadramento trova il proprio titolo non già nel provvedimento dell'Inps, ma nella pronuncia giudiziale.

In conclusione, gli inquadramenti derivanti da sentenze passate in giudicato e che classificano le aziende nel ramo industria con una decorrenza anteriore al 28 marzo 1989 non sono disciplinati dall'art. 27, 2 comma (nel senso che le aziende interessate si devono considerare già inquadrate nel settore industria alla data predetta) e, pertanto, hanno diritto a mantenere l'iscrizione all'Inpdai del personale dirigente iscritto a detto Istituto alla data del 31 dicembre 1996.

2.2 Datori di lavoro inquadrati nel ramo industria sulla base di sentenze della Corte di Cassazione, a sezioni unite, applicate in via estensiva dall'Istituto.

Nei casi indicati in epigrafe non è possibile adottare una soluzione analoga a quella di cui al precedente punto 1.1. in quanto non sostenuta da corrispondenti norme processuali.

Le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, sezioni unite, sono, infatti cogenti solo per le fattispecie dedotte in giudizio e, pertanto, non è possibile ritenere che i provvedimenti di inquadramento, adottati in applicazione generalizzata di un criterio enunciato dalle Sezioni Unite, costituiscano una mera ottemperanza ad un giudicato vincolante.

Nelle ipotesi in esame, quindi, mancando, per il mantenimento dell'iscrizione del personale dirigente all'Inpdai, il requisito di "un provvedimento adottato prima dell'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989", non può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 27, 2 comma della legge n. 30 del 1997.

 

 

3) Sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno - Imprese di servizi di natura industriale

Con circolare n. 28 del 12 febbraio 1996, al punto 4, sono state fornite precisazioni in merito alla possibilità di riconoscere il beneficio degli sgravi contributivi, previsti per le aziende che operano nel Mezzogiorno, ancorché le aziende stesse siano inquadrate nel ramo terziario.

Con la circolare predetta era stata fatta riserva, sulla possibilità di far rientrare tra le attività di servizi destinatarie del beneficio sopraindicato l'attività di spedizioniere, essendo pendente, in materia, giudizio davanti alla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, con sentenza n. 7484 del 1996, dopo ampia disamina e sulla base di precedenti giurisprudenziali, ha statuito che nell'attività di che trattasi non si ravvisano gli elementi che caratterizzano la produzione di servizi di cui all'art. 2195 c.c.

A parere della Corte, infatti, l'attività dello spedizioniere è attività commerciale e non industriale; essa, infatti, è caratterizzata dalla intermediazione tra cliente e vettore, rivolta alla conclusione del contratto di trasporto e, pertanto, a favorire la circolazione dei beni.

Ad analoghe conclusioni perviene la Suprema Corte per quel che concerne altre attività alle quali non è possibile riconoscere attività di creazione di servizi, e quindi di natura industriale, quali quella del noleggio e del raccomandatario marittimo che devono ritenersi ausiliarie dell'attività commerciale.

 

 

4) Aggiornamento dell'archivio dei CSC e dei relativi codici ISTAT

Con la citata circolare n. 28 è stato, tra l'altro, precisato che, per effetto della cessazione della disciplina prevista dall'art. 49, terzo comma, della L. n. 88 del 1989, le Sedi dovranno provvedere, con effetto dal 1° gennaio 1997, alla revisione degli inquadramenti in atto alla data del 28 marzo 1989 e interessati al passaggio al diverso settore.

La norma riguarda principalmente le attività che nel nuovo manuale di classificazione dei datori di lavoro, allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996, sono state inserite nel settore industria, contrassegnate dalle nuove classi "26" (attività dei servizi per l'igiene, la pulizia e la cura delle persone e dell'ambiente, già classificate nell'industria anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989), "27" (altre attività già classificate nell'industria anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989), "28" (attività attribuite al settore industria per effetto di sentenza passata in giudicato) e "29" (aziende attribuite al settore industria per effetto di sentenza passata in giudicato).

Pertanto si è provveduto ad eliminare dall'archivio dei CSC e dei relativi codici ISTAT (trasmesso alle SAP in data 26 marzo u.s.), con effetto dal 1° gennaio 1997, i CSC relativi alle predette classificazioni con la conseguente modifica delle compatibilità codice ISTAT e "CSC di provenienza e attuale".

Per effetto di tale modifica, dal 1° gennaio 1997, attribuendo, ad esempio, il codice ISTAT "74.70.1" (servizi di pulizia), non sarà più compatibile l'attuale CSC "1.18.03" ma solo il CSC "7.07.08" ovvero, per le imprese artigiane, il CSC 4.18.03. Le Sedi, utilizzando la funzione "08" "gestione archivi codici ISTAT" del menù "iscrizione e variazione aziende", provvederanno alla stampa ovvero alla consultazione del nuovo archivio.

Si rammenta che la stampa dell'archivio può essere richiesta ordinata per "codice ISTAT attuale", per codice ISTAT ovvero per "nuovo CSC".

Quest'ultimo codice, allo stato attuale, non è ancora operante.

Il Direttore generale

Trizzino