Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/02/1997 |
Numero: | 25 |
§ 98.1.37262 - Circolare 7 febbraio 1997, n. 25 .
Estensione dell'obbligo di iscrizione all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali. Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Sommario
1) nuovi criteri per l'individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali;
2) estensione dell'obbligo assicurativo ai soci di società a responsabilità limitata e ai parenti ed agli affini entro il terzo grado;
3) possibilità, per i soggetti per i quali l'assicurazione diviene obbligatoria per effetto della nuova legge, di coprire di contribuzione i periodi pregressi; 4) attribuzione all'Istituto del diritto di indiare l'assicurazione alla quale iscrivere il titolare dell'impresa nell'ipotesi di svolgimento di varie attività autonome.
1. Premesse
L'articolo 1, comma 202, della
Il successivo comma n. 203 sostituisce il primo comma dell'art. 29 della
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso , ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e siano iscritti in albi, registri o ruoli.
2. Campo di applicazione della nuova normativa.
Le disposizioni contenute nel citato comma 202 realizzano una importante estensione dell'obbligo di iscrizione alla gestione, cambiando parzialmente il sistema di individuazione dei soggetti assicurabili. Si passa infatti ad un sistema più aperto, capace di adeguarsi all'evoluzione dei tempi e di comprendere nell'ambito di applicazione della tutela assicurativa anche nuove attività, senza bisogno di modifiche legislative. Oltre ai soggetti indicati nello articolo 29 della
Devono pertanto essere iscritti nella gestione commercianti coloro che svolgono le attività indicate dall'articolo 49, comma 1, lettera d) della
Il predetto comma n. 203 - che riporta il nuovo testo del primo comma dell'articolo 29 della citata legge n. 160 -realizza inoltre un'estensione dell'obbligo assicurativo ai soci delle società a responsabilità limitata, che in precedenza erano esclusi in ragione della limitazione della loro responsabilità nella conduzione dell'impresa. La disposizione si applica anche all'ipotesi di socio unico, prevista dal
Ovviamente, deve trattarsi di società che sono organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari. Per quanto riguarda i soci, sono assicurabili solo coloro che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Di conseguenza, tali soggetti sono obbligati a versare sui redditi d'impresa prodotti quali soci lavoratori della società la contribuzione prevista per gli esercenti attività commerciali.
Si sottolinea che, ai sensi di quanto disposto dal citato comma n. 203, l'assicurabilità dei lavoratori di cui trattasi prescinde dal numero dei dipendenti eventualmente occupati nell'impresa.
Si fa presente inoltre che i compensi eventualmente ricevuti dai medesimi soci in qualità di amministratori sono soggetti - come redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Il comma 205 ricomprende nell'ambito della gestione tutti i soggetti che esercitano le attività connesse al turismo di cui all'articolo 11 della
Per gli altri soggetti elencati nell'articolo 11 della
Per i soggetti, nei confronti dei quali l'obbligo dell'assicurazione è sorto con effetto dall'1° gennaio 1997, la presentazione della domanda di iscrizione (Mod. ARCO 1) dopo tale data, ma prima del 20 aprile p.v., non comporterà l'aggravio di oneri accessori sui contributi dovuti.
3. Familiari coadiutori
L'estensione dell'obbligo assicurativo riguarda anche i familiari coadiutori: a decorrere dal 1° gennaio 1997, a norma del comma 206 dell'articolo 1 della nuova legge, devono essere assicurati tutti i parenti e gli affini entro il terzo grado che prestano la propria opera con carattere di abitualità e prevalenza nell'impresa commerciale, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria come lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda i parenti, rientrano nell'obbligo assicurativo i nipoti in linea collaterale dell'imprenditore (figli di fratelli e di sorelle); per quanto concerne gli affini, diventano assicurabili i coniugi di questi ultimi nipoti.
4. Copertura assicurativa dei periodi pregressi.
Il successivo comma 207 prevede che i soggetti per i quali l'assicurazione diviene obbligatoria per effetto della nuova legge possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione e che possono riscattare i periodi precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 della
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi non prescritti, la legge precisa che la regolarizzazione comporta il pagamento dei contributi previsti per i rispettivi anni di competenza, maggiorati dei soli interessi legali. Le modalità di pagamento saranno indicate dal Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, come previsto del comma 207 in commento. Si fa pertanto riserva di fornire ulteriori istruzioni sull'argomento appena possibile.
Per quanto riguarda invece il riscatto con i criteri dell'articolo 13 della
5. Svolgimento di varie attività autonome.
Il comma 208 prevede che i soggetti che esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti siano iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Sempre a norma dello stesso comma, spetta all'INPS decidere sull'iscrizione del titolare nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Pertanto, in tali casi, spetta all'Istituto procedere ad una valutazione complessiva dell'attività dell'imprenditore per stabilire quale sia quella prevalente, ai fini dell'iscrizione dell'imprenditore stesso.
Avverso la decisione della Sede, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i Comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.
Sul punto, comunque, essendo in corso approfondimenti, si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni e precisazioni quanto prima possibile.
Il contenuto della presente circolare dovrà essere portato a conoscenza degli interessati, delle organizzazioni di categoria e dei consulenti del lavoro, utilizzando i consueti canali di informazione.
Il Direttore generale
Trizzino