§ 98.1.37262 - Circolare 7 febbraio 1997, n. 25 .
Estensione dell'obbligo di iscrizione all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/02/1997
Numero:25

§ 98.1.37262 - Circolare 7 febbraio 1997, n. 25 .

Estensione dell'obbligo di iscrizione all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali. Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario

1) nuovi criteri per l'individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali;

2) estensione dell'obbligo assicurativo ai soci di società a responsabilità limitata e ai parenti ed agli affini entro il terzo grado;

3) possibilità, per i soggetti per i quali l'assicurazione diviene obbligatoria per effetto della nuova legge, di coprire di contribuzione i periodi pregressi; 4) attribuzione all'Istituto del diritto di indiare l'assicurazione alla quale iscrivere il titolare dell'impresa nell'ipotesi di svolgimento di varie attività autonome.

 

 

1. Premesse

L'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti".

Il successivo comma n. 203 sostituisce il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160 con il seguente:

L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso , ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e siano iscritti in albi, registri o ruoli.

 

 

2. Campo di applicazione della nuova normativa.

Le disposizioni contenute nel citato comma 202 realizzano una importante estensione dell'obbligo di iscrizione alla gestione, cambiando parzialmente il sistema di individuazione dei soggetti assicurabili. Si passa infatti ad un sistema più aperto, capace di adeguarsi all'evoluzione dei tempi e di comprendere nell'ambito di applicazione della tutela assicurativa anche nuove attività, senza bisogno di modifiche legislative. Oltre ai soggetti indicati nello articolo 29 della legge n. 160 del 1975, devono infatti essere assicurati anche coloro che, in base all'attività svolta sono classificabili nel settore terziario (con esclusione dei professionisti e degli artisti).

Devono pertanto essere iscritti nella gestione commercianti coloro che svolgono le attività indicate dall'articolo 49, comma 1, lettera d) della legge n. 88 del 1989 citata. Ai fini dell'individuazione di tali attività, si deve far riferimento al punto e) della circolare n. 65 del 25 marzo 1996, ed al manuale di classificazione allegato alla circolare stessa. I soggetti ivi indicati, se in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nel testo di cui al comma n. 203 sopra riportato, devono essere assicurati come commercianti a meno che non esistano tutte le condizioni di carattere soggettivo ed oggettivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 443 per l'iscrizione alla Gestione degli Artigiani.

Il predetto comma n. 203 - che riporta il nuovo testo del primo comma dell'articolo 29 della citata legge n. 160 -realizza inoltre un'estensione dell'obbligo assicurativo ai soci delle società a responsabilità limitata, che in precedenza erano esclusi in ragione della limitazione della loro responsabilità nella conduzione dell'impresa. La disposizione si applica anche all'ipotesi di socio unico, prevista dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88.

Ovviamente, deve trattarsi di società che sono organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari. Per quanto riguarda i soci, sono assicurabili solo coloro che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Di conseguenza, tali soggetti sono obbligati a versare sui redditi d'impresa prodotti quali soci lavoratori della società la contribuzione prevista per gli esercenti attività commerciali.

Si sottolinea che, ai sensi di quanto disposto dal citato comma n. 203, l'assicurabilità dei lavoratori di cui trattasi prescinde dal numero dei dipendenti eventualmente occupati nell'impresa.

Si fa presente inoltre che i compensi eventualmente ricevuti dai medesimi soci in qualità di amministratori sono soggetti - come redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - al contributo del 10 per cento di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il comma 205 ricomprende nell'ambito della gestione tutti i soggetti che esercitano le attività connesse al turismo di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217. In merito, si fa presente che molti dei lavoratori interessati (guide turistiche, guide alpine maestri di sci ecc.) sono già soggetti all'obbligo assicurativo in base all'articolo 29 della legge n. 160 del 1975 già citata; pertanto, per tali soggetti, l'estensione operata dalla legge n. 662 del 1996, riguarda solamente i collaboratori familiari, tenuto conto del disposto del comma n. 206, che ha esteso a questi ultimi l'assicurazione obbligatoria di cui alla legge n. 613 del 1966.

Per gli altri soggetti elencati nell'articolo 11 della legge n. 217 del 1983, l'obbligo assicurativo sorge dal gennaio 1997. Sull'argomento si fa comunque riserva di fornire ulteriori istruzioni.

Per i soggetti, nei confronti dei quali l'obbligo dell'assicurazione è sorto con effetto dall'1° gennaio 1997, la presentazione della domanda di iscrizione (Mod. ARCO 1) dopo tale data, ma prima del 20 aprile p.v., non comporterà l'aggravio di oneri accessori sui contributi dovuti.

 

 

3. Familiari coadiutori

L'estensione dell'obbligo assicurativo riguarda anche i familiari coadiutori: a decorrere dal 1° gennaio 1997, a norma del comma 206 dell'articolo 1 della nuova legge, devono essere assicurati tutti i parenti e gli affini entro il terzo grado che prestano la propria opera con carattere di abitualità e prevalenza nell'impresa commerciale, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria come lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda i parenti, rientrano nell'obbligo assicurativo i nipoti in linea collaterale dell'imprenditore (figli di fratelli e di sorelle); per quanto concerne gli affini, diventano assicurabili i coniugi di questi ultimi nipoti.

 

 

4. Copertura assicurativa dei periodi pregressi.

Il successivo comma 207 prevede che i soggetti per i quali l'assicurazione diviene obbligatoria per effetto della nuova legge possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione e che possono riscattare i periodi precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi non prescritti, la legge precisa che la regolarizzazione comporta il pagamento dei contributi previsti per i rispettivi anni di competenza, maggiorati dei soli interessi legali. Le modalità di pagamento saranno indicate dal Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, come previsto del comma 207 in commento. Si fa pertanto riserva di fornire ulteriori istruzioni sull'argomento appena possibile.

Per quanto riguarda invece il riscatto con i criteri dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 citata, si rinvia alle istruzioni già fornite in occasione dell'emanazione di precedenti norme contenenti tale rinvio.

 

 

5. Svolgimento di varie attività autonome.

Il comma 208 prevede che i soggetti che esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti siano iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Sempre a norma dello stesso comma, spetta all'INPS decidere sull'iscrizione del titolare nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.

Pertanto, in tali casi, spetta all'Istituto procedere ad una valutazione complessiva dell'attività dell'imprenditore per stabilire quale sia quella prevalente, ai fini dell'iscrizione dell'imprenditore stesso.

Avverso la decisione della Sede, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i Comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.

Sul punto, comunque, essendo in corso approfondimenti, si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni e precisazioni quanto prima possibile.

Il contenuto della presente circolare dovrà essere portato a conoscenza degli interessati, delle organizzazioni di categoria e dei consulenti del lavoro, utilizzando i consueti canali di informazione.

Il Direttore generale

Trizzino