Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/05/1997 |
Numero: | 122 |
Sommario |
Art. 1 |
Art. 2 |
Art. 3 |
Art. 4 |
§ 98.1.37849 - Circolare 28 maggio 1997, n. 122 .
Proroghe dei trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni temporanee, Direzione centrale contributi e Direzione centrale ragioneria e finanza.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami professionali |
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Al Coordinatore generale medico legale e |
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primari medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del consiglio di |
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indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei comitati amministratori di |
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fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei comitati regionali |
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Ai Presidenti dei comitati provinciali |
Trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori interessati ai contratti di solidarietà e maggiorazione della misura dal 60 al 70 per cento della retribuzione persa. Ulteriore proroga del trattamento per le aree di reindustrializzazione e per le imprese con più di 500 dipendenti: riduzione della misura del dieci per cento
A scioglimento della riserva formulata al punto n. 15 della
A) Contratti di solidarietà
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto ministeriale 10 marzo 1997 (all. 1), registrato alla Corte dei Conti in data 1° aprile 1997, ha chiarito la portata dell'art. 9, comma 25, lett. d), della
1) Requisiti
La disposizione in esame concerne i contratti di solidarietà stipulati prima del 1° dicembre 1996, data di entrata in vigore della legge n. 608, e che si riconnettono a precedenti accordi a carattere solidaristico.
2) Entità
Il beneficio è pari al 10 per cento della retribuzione persa per effetto della riduzione dell'orario di lavoro talché la misura complessiva del trattamento straordinario di solidarietà è pari al 70 per cento della retribuzione anzidetta.
3) Decorrenza
Il beneficio riguarda periodi integrati a decorrere dal 1° dicembre 1996 in poi.
4) Procedura
La concessione del beneficio sarà disposta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla base di apposita istanza che le imprese interessate devono presentare alle competenti Direzioni regionali del lavoro.
5) Criteri di priorità
Al fine di osservare il limite finanziario stabilito dal
L'esame delle domande sarà effettuato secondo l'ordine cronologico di inoltro presso le Direzioni regionali del lavoro, quale si rileva dalla data di protocollo.
6) Istruzioni operative
Il trattamento straordinario di integrazione salariale in applicazione dei decreti concessivi del beneficio ex art. 9, comma 25, lett. d), della
Le due quote dovranno essere esposte separatamente nel quadro d del mod. DM10/2 al netto, ciascuna, dell'aliquota del 6,04 per cento e contraddistinte, l'una, dal previsto codice G603, preceduto dalla dicitura art. 6, comma 3, della
Le posizioni contributive riferite alle aziende destinatarie dei provvedimenti in questione saranno contrassegnate, come previsto dalla
Inoltre, ove la concessione della maggiorazione di cui all'art. 9, comma 25, lett. d), della
7) Istruzioni contabili
In considerazione dei criteri e delle modalità stabiliti dal citato
B) Altre tipologie di proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale
Particolare rilievo presenta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 4, comma 21, 3° periodo, della legge n. 608 per le aree interessate a protocolli di intesa o accordi di programma sulla reindustrializzazione, stipulati dal governo con le regioni ovvero con le parti sociali.
Difatti la durata di tale intervento, inizialmente prevista dalla norma stessa in 12 mesi, è stata elevata dall'art. 2, comma 198, della
Alla scadenza di tale periodo può fare seguito una ulteriore proroga di 6 mesi prevista dall'art. 3, 3° comma, del
Si richiama comunque l'attenzione sulle proroghe autorizzate ai sensi del citato art. 3, 3° comma, del
Istruzioni operative
In considerazione della particolarità dei provvedimenti di proroga disposti ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge sopracitato, è stato istituito, ai fini dell'emissione delle prescritte autorizzazioni, lo specifico codice tipo di intervento 399.
Di conseguenza, le autorizzazioni al conguaglio (Mod. IGI 6 str) rilasciate dalle sedi competenti in applicazione dei decreti ministeriali emessi in base all'art. 3, 3° comma, del
Le imprese dovranno esporre gli importi da conguagliare per la proroga con misura ridotta nel quadro d del mod. DM10/2 contraddistinti dal codice di nuova istituzione G605 e preceduti dalla dicitura "CIGS ridotta ex art. 3, comma 3, del
Il contributo addizionale sulle predette integrazioni salariali continuerà ad essere esposto con il previsto codice E400'.
Al fine di attivare da parte delle sedi eventuali controlli sulle somme poste a conguaglio, la procedura di gestione delle denunce di mod. DM10/2 provvederà a memorizzare, dopo la fase di consolidamento, nell'archivio delle segnalazioni, le denunce che presentano il codice G605 per la relativa consultazione o emissione liste.
Il direttore generale
Trizzino
Allegato n. 2
Variazioni al piano dei conti
Tipo variazione: |
I |
Codice conto: |
GAU 30/75 |
Denominazione completa: |
maggiorazione dell'integrazione salariale straordinaria corrisposta per i contratti di solidarietà di cui all'art. 9, comma 25, lett. d), del |
Denominazione abbreviata: |
magg. int. sal. str. art. 9, comma 25, del |
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Decreto ministeriale 10 marzo 1997
Individuazione dei criteri per la concessione della proroga dei contratti di solidarietà
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la
Visto il
Visto il comma 3 dell'art. 6 del
Visto il successivo comma 4 del medesimo art. 66, nonché il relativo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 8 febbraio 1996, recante i criteri di priorità per la concessione dei benefici ivi previsti;
Visto l'art. 9, comma 25, ed in particolare la lettera d), della
Visto l'art. 3 della
Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1996, che ha ripartito le disponibilità del sopra indicato fondo per l'occupazione, fissando in lire 20 miliardi le risorse finanziarie destinate alla proroga dei contratti di solidarietà di cui al sopra richiamato art. 9, comma 25, lettera d);
Ritenuta l'esigenza, a fronte dei suddetti limiti finanziari, di individuare criteri per la concessione della suddetta proroga, tenendo conto che la stessa può interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del
Decreta
La proroga di cui all'art. 9, comma 25, lettera d), della
I contratti di solidarietà stipulati, in applicazione dell'art. 9, comma 25, lettera d), della
In considerazione dei limiti finanziari fissati dal decreto ministeriale 24 dicembre 1996 citato in premessa, per la concessione del beneficio di cui al precedente art. 1, le imprese sono tenute a presentare specifiche istanze presso le Direzioni regionali del lavoro, competenti per territorio. Le istanze verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di inoltro presso le suddette Direzioni regionali del lavoro, quale si rileva dalla relativa data di protocollo. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, stante la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo più favorevole.
Fermo restando quanto stabilito dai precedenti articoli 2 e 3, sono individuati, ai fini della concessione del beneficio consistente nell'incremento dell'ammontare della misura del trattamento di integrazione salariale dal 60 al 70 per cento, i seguenti criteri o priorità:
a) contratti di solidarietà stipulati nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del
b) contratti di solidarietà stipulati nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del
c) contratti di solidarietà stipulati nel resto del territorio nazionale.
Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei Conti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro
Treu