§ 98.1.37849 - Circolare 28 maggio 1997, n. 122 .
Proroghe dei trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/05/1997
Numero:122


Sommario
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 


§ 98.1.37849 - Circolare 28 maggio 1997, n. 122 .

Proroghe dei trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni temporanee, Direzione centrale contributi e Direzione centrale ragioneria e finanza.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e  

 

primari medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori interessati ai contratti di solidarietà e maggiorazione della misura dal 60 al 70 per cento della retribuzione persa. Ulteriore proroga del trattamento per le aree di reindustrializzazione e per le imprese con più di 500 dipendenti: riduzione della misura del dieci per cento

A scioglimento della riserva formulata al punto n. 15 della circolare n. 54 del 7 marzo 1997 si forniscono le seguenti istruzioni.

A) Contratti di solidarietà

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto ministeriale 10 marzo 1997 (all. 1), registrato alla Corte dei Conti in data 1° aprile 1997, ha chiarito la portata dell'art. 9, comma 25, lett. d), della legge n. 608 del 1996 e ha stabilito i criteri di priorità nell'attribuzione del beneficio previsto dalla norma su citata in favore dei lavoratori nei cui confronti si applica il contratto di solidarietà.

1) Requisiti

La disposizione in esame concerne i contratti di solidarietà stipulati prima del 1° dicembre 1996, data di entrata in vigore della legge n. 608, e che si riconnettono a precedenti accordi a carattere solidaristico.

2) Entità

Il beneficio è pari al 10 per cento della retribuzione persa per effetto della riduzione dell'orario di lavoro talché la misura complessiva del trattamento straordinario di solidarietà è pari al 70 per cento della retribuzione anzidetta.

3) Decorrenza

Il beneficio riguarda periodi integrati a decorrere dal 1° dicembre 1996 in poi.

4) Procedura

La concessione del beneficio sarà disposta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla base di apposita istanza che le imprese interessate devono presentare alle competenti Direzioni regionali del lavoro.

5) Criteri di priorità

Al fine di osservare il limite finanziario stabilito dal D.M. 24 dicembre 1996 (20 mld. di lire), l'art. 4 del D.M. 10 marzo 1997 stabilisce i criteri di priorità che attribuiscono precedenza ai contratti stipulati nelle aree di cui all'obiettivo 1 e, in secondo luogo, all'obiettivo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 deliberato dal Consiglio in data 20 luglio 1993.

L'esame delle domande sarà effettuato secondo l'ordine cronologico di inoltro presso le Direzioni regionali del lavoro, quale si rileva dalla data di protocollo.

6) Istruzioni operative

Il trattamento straordinario di integrazione salariale in applicazione dei decreti concessivi del beneficio ex art. 9, comma 25, lett. d), della legge n. 608 del 1996 sarà costituito da due quote: la prima (a) pari al 60 per cento della retribuzione persa; la seconda (b) pari al 10 per cento della retribuzione stessa.

Le due quote dovranno essere esposte separatamente nel quadro d del mod. DM10/2 al netto, ciascuna, dell'aliquota del 6,04 per cento e contraddistinte, l'una, dal previsto codice G603, preceduto dalla dicitura art. 6, comma 3, della legge n. 608 del 1996 e, l'altra, dal codice di nuova istituzione G604, preceduto dalla dicitura magg. art. 9, comma 25, lett. d), della legge n. 608 del 1996.

Le posizioni contributive riferite alle aziende destinatarie dei provvedimenti in questione saranno contrassegnate, come previsto dalla circolare n. 223 del 3 agosto 1995, dal codice di autorizzazione 8k.

Inoltre, ove la concessione della maggiorazione di cui all'art. 9, comma 25, lett. d), della legge n. 608 del 1996 riguardi contratti di solidarietà stipulati nelle aree di cui all'obiettivo 2 del regolamento CEE, le relative posizioni aziendali saranno contrassegnate anche dal previsto codice ON' (cfr. circolare n. 192 del 23 giugno 1994).

7) Istruzioni contabili

In considerazione dei criteri e delle modalità stabiliti dal citato D.M. 10 marzo 1997 per la concessione della suddetta maggiorazione del 10 per cento, stante il limite dello stanziamento a carico dello Stato previsto dal D.M. 24 dicembre 1996, si precisa che, ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla maggiorazione in questione, è stato istituito il conto GAU 30/75 riportato nell'allegato n. 2.

B) Altre tipologie di proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale

Particolare rilievo presenta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 4, comma 21, 3° periodo, della legge n. 608 per le aree interessate a protocolli di intesa o accordi di programma sulla reindustrializzazione, stipulati dal governo con le regioni ovvero con le parti sociali.

Difatti la durata di tale intervento, inizialmente prevista dalla norma stessa in 12 mesi, è stata elevata dall'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a 15 mesi e ulteriormente, con la proroga disposta dall'art. 9, comma 25, della legge n. 608 del 1996, a 18 mesi.

Alla scadenza di tale periodo può fare seguito una ulteriore proroga di 6 mesi prevista dall'art. 3, 3° comma, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, per cui i trattamenti, per le aree di reindustrializzazione sopra citate possono avere una durata sino a 24 mesi complessivi; la stessa proroga può essere concessa anche ai dipendenti di imprese con più di 500 dipendenti il cui trattamento può durare sino a 21 mesi.

Si richiama comunque l'attenzione sulle proroghe autorizzate ai sensi del citato art. 3, 3° comma, del decreto legge n. 67 del 1997, in quanto la misura del trattamento va ridotta del 10 per cento. Tale riduzione opera sull'ammontare del trattamento anche se lo stesso è pari all'importo massimo mensile.

Istruzioni operative

In considerazione della particolarità dei provvedimenti di proroga disposti ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge sopracitato, è stato istituito, ai fini dell'emissione delle prescritte autorizzazioni, lo specifico codice tipo di intervento 399.

Di conseguenza, le autorizzazioni al conguaglio (Mod. IGI 6 str) rilasciate dalle sedi competenti in applicazione dei decreti ministeriali emessi in base all'art. 3, 3° comma, del D.L. n. 67 del 1997, conterranno la seguente avvertenza: CIGS ex art. 3, comma 3, del D.L. n. 67 del 1997: misura del trattamento ridotta del 10 per cento, ferma restando l'applicazione dell'aliquota di riduzione pari al 6,04 per cento.

Le imprese dovranno esporre gli importi da conguagliare per la proroga con misura ridotta nel quadro d del mod. DM10/2 contraddistinti dal codice di nuova istituzione G605 e preceduti dalla dicitura "CIGS ridotta ex art. 3, comma 3, del D.L. n. 67 del 1997''.

Il contributo addizionale sulle predette integrazioni salariali continuerà ad essere esposto con il previsto codice E400'.

Al fine di attivare da parte delle sedi eventuali controlli sulle somme poste a conguaglio, la procedura di gestione delle denunce di mod. DM10/2 provvederà a memorizzare, dopo la fase di consolidamento, nell'archivio delle segnalazioni, le denunce che presentano il codice G605 per la relativa consultazione o emissione liste.

Il direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato n. 2

Variazioni al piano dei conti

Tipo variazione:  

I 

Codice conto: 

GAU 30/75 

Denominazione completa: 

maggiorazione dell'integrazione salariale straordinaria corrisposta per i contratti di solidarietà di cui all'art. 9, comma 25, lett. d), del D.L. n. 510 del 1996 convertito nella legge n. 608 del 1996 ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 

Denominazione abbreviata: 

magg. int. sal. str. art. 9, comma 25, del D.L. n. 510 del 1996; D.M. 5 febbraio 1969 

 

 

Allegato 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreto ministeriale 10 marzo 1997

Individuazione dei criteri per la concessione della proroga dei contratti di solidarietà

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il comma 3 dell'art. 6 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui stabilisce che, a seguito dell'applicazione di contratti di solidarietà, la misura del trattamento di integrazione salariale è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione dell'orario di lavoro;

Visto il successivo comma 4 del medesimo art. 66, nonché il relativo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 8 febbraio 1996, recante i criteri di priorità per la concessione dei benefici ivi previsti;

Visto l'art. 9, comma 25, ed in particolare la lettera d), della legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui prevede la proroga fino a dodici mesi dei contratti di solidarietà stipulati, senza soluzione di continuità, con determinazione della misura del 70 per cento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale, nei limiti delle risorse finanziarie statuite con specifico decreto e poste a carico del fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 608 del 1996;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1996, che ha ripartito le disponibilità del sopra indicato fondo per l'occupazione, fissando in lire 20 miliardi le risorse finanziarie destinate alla proroga dei contratti di solidarietà di cui al sopra richiamato art. 9, comma 25, lettera d);

Ritenuta l'esigenza, a fronte dei suddetti limiti finanziari, di individuare criteri per la concessione della suddetta proroga, tenendo conto che la stessa può interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e che può essere concessa per contratti di solidarietà già stipulati, come si evince dal disposto della norma di cui trattasi;

Decreta

Art. 1

La proroga di cui all'art. 9, comma 25, lettera d), della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, può essere concessa per i contratti di solidarietà stipulati prima del 1° dicembre 1996, data di entrata in vigore della suddetta legge, e che si riconnettono, senza soluzione di continuità, a precedenti accordi a carattere solidaristico. Il beneficio consistente nell'incremento dell'ammontare della misura del trattamento di integrazione salariale dal 60 al 70 per cento non può decorrere da data anteriore a quella su indicata.

     Art. 2

I contratti di solidarietà stipulati, in applicazione dell'art. 9, comma 25, lettera d), della legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608, nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, sono a carattere prioritario rispetto a quelli stipulati nel resto del territorio nazionale.

     Art. 3

In considerazione dei limiti finanziari fissati dal decreto ministeriale 24 dicembre 1996 citato in premessa, per la concessione del beneficio di cui al precedente art. 1, le imprese sono tenute a presentare specifiche istanze presso le Direzioni regionali del lavoro, competenti per territorio. Le istanze verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di inoltro presso le suddette Direzioni regionali del lavoro, quale si rileva dalla relativa data di protocollo. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, stante la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo più favorevole.

     Art. 4

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti articoli 2 e 3, sono individuati, ai fini della concessione del beneficio consistente nell'incremento dell'ammontare della misura del trattamento di integrazione salariale dal 60 al 70 per cento, i seguenti criteri o priorità:

a) contratti di solidarietà stipulati nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993;

b) contratti di solidarietà stipulati nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993;

c) contratti di solidarietà stipulati nel resto del territorio nazionale.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei Conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro

Treu