§ 98.1.37674 - Circolare 17 aprile 1997, n. 113/E .
Art. 3, comma 45 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Società non operative. Non ammissibilità al rimborso del credito risultante dalla [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/04/1997
Numero:113


Sommario
Art. 3, comma 45 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Società non operative. Non ammissibilità al rimborso del credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale. Ulteriori chiarimenti in merito alla circolare 12 febbraio 1997, n. 34/E. 


§ 98.1.37674 - Circolare 17 aprile 1997, n. 113/E .

Art. 3, comma 45 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Società non operative. Non ammissibilità al rimborso del credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale. Ulteriori chiarimenti in merito alla circolare 12 febbraio 1997, n. 34/E.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

 

Alla Direzione regionale delle entrate 

 

Agli uffici delle entrate 

 

Agli uffici del registro  

 

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette 

 

Agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto 

 

Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette 

 

Alle Direzioni centrali del dipartimento delle entrate 

 

Alla Direzione generale degli affari generali  

 

e del personale 

 

Al Segretario generale 

 

Al servizio per il controllo interno 

 

Al servizio consultivo ed ispettivo tributario 

 

Al Comando generale della Guardia di Finanza 

 

 

In relazione a talune perplessità sollevate a seguito dell'emanazione della circolare n. 34/E del 12 febbraio 1997, concernente la non ammissibilità al rimborso del credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale per le società non operative di cui all'articolo 3, comma 37 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Come è noto, alfine di accelerare le procedure per l'erogazione dei rimborsi emergenti dalle dichiarazioni IVA relative all'anno d'imposta 1996, si è reso necessario disporre la produzione di una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che non sussistono, nei confronti del soggetto richiedente il rimborso, le condizioni previste dal citato comma 37.

A tale proposito, atteso che l'articolo 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, definisce non operative, ove ricorrano i presupposti di carattere oggettivo, le società e gli enti che rivestono le forme giuridiche sotto elencate, si precisa che sono tenuti alla presentazione della predetta autocertificazione:

1. le società per azioni;

2. le società in accomandita per azioni;

3. le società a responsabilità limitata;

4. Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad essa equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR (società di armamento e società di fatto);

5. le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Infatti, come chiarito con circolare n. 48/E del 26 febbraio 1997, le modifiche introdotte dalla citata legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla disciplina delle società non operative, rivolte ad introdurre correttivi alla previgente disciplina, hanno inciso, fra l'altro, sull'ambito soggettivo di applicazione della stessa, estendendola alle società in nome collettivo ed alle società in accomandita semplice.

Per quanto riguarda gli adempimenti posti a carico dei concessionari della riscossine, per le richieste di rimborso a valere sulla procedura di conto fiscale, si fa presente quanto segue.

Fermo restando che le disposizioni impartire con la circolare n. 34/E, trovano applicazione nei confronti di tutti i soggetti societari sopra individuati, occorre prendere in esame le diverse situazioni, peraltro già previste dalla citata circolare n. 34/E, che possono verificarsi.

Nell'ipotesi in cui il contribuente, alla data del 12 febbraio 1997, avesse già provveduto alla presentazione della dichiarazione IVA e, eventualmente, alla produzione dell'istanza di rimborso al competente concessionario della riscossione, sarà cura del concessionario stesso acquisire la prescritta autocertificazione in tempo utile per procedere all'erogazione del rimborso, con la conseguente astensione dall'esecuzione del rimborso richiesto nel caso di mancata esibizione della dichiarazione medesima.

Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni IVA a rimborso presentate successivamente al 12 febbraio 1997, data di emanazione della citata circolare n. 34/E, si osserva che, come già precisato in quella sede, la prescritta autocertificazione doveva essere allegata al modello IVA 11/RC.

Pertanto, in presenza di un'istanza di rimborso presentata al competente concessionario della riscossione, sarà cura dell'Ufficio IVA, ricevuta la richiesta di rimborso prodotta dal contribuente, verificare, in tempo utile per comunicare al concessionario l'eventuale sospensione del rimborso richiesto, che il soggetto richiedente abbia provveduto ad allegare o esibire l'autocertificazione da cui risulti che non sussistono nei confronti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 37 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.