Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/04/1997 |
Numero: | 113 |
§ 98.1.37674 - Circolare 17 aprile 1997, n. 113/E .
Emanata dal Ministero delle finanze.
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Alla Direzione regionale delle entrate |
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Agli uffici delle entrate |
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Agli uffici del registro |
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Agli uffici distrettuali delle imposte dirette |
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Agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto |
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Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette |
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Alle Direzioni centrali del dipartimento delle entrate |
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Alla Direzione generale degli affari generali |
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e del personale |
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Al Segretario generale |
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Al servizio per il controllo interno |
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Al servizio consultivo ed ispettivo tributario |
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Al Comando generale della Guardia di Finanza |
In relazione a talune perplessità sollevate a seguito dell'emanazione della
Come è noto, alfine di accelerare le procedure per l'erogazione dei rimborsi emergenti dalle dichiarazioni IVA relative all'anno d'imposta 1996, si è reso necessario disporre la produzione di una dichiarazione, resa ai sensi della
A tale proposito, atteso che l'articolo 3, comma 37, della
1. le società per azioni;
2. le società in accomandita per azioni;
3. le società a responsabilità limitata;
4. Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad essa equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR (società di armamento e società di fatto);
5. le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Infatti, come chiarito con
Per quanto riguarda gli adempimenti posti a carico dei concessionari della riscossine, per le richieste di rimborso a valere sulla procedura di conto fiscale, si fa presente quanto segue.
Fermo restando che le disposizioni impartire con la circolare n. 34/E, trovano applicazione nei confronti di tutti i soggetti societari sopra individuati, occorre prendere in esame le diverse situazioni, peraltro già previste dalla citata circolare n. 34/E, che possono verificarsi.
Nell'ipotesi in cui il contribuente, alla data del 12 febbraio 1997, avesse già provveduto alla presentazione della dichiarazione IVA e, eventualmente, alla produzione dell'istanza di rimborso al competente concessionario della riscossione, sarà cura del concessionario stesso acquisire la prescritta autocertificazione in tempo utile per procedere all'erogazione del rimborso, con la conseguente astensione dall'esecuzione del rimborso richiesto nel caso di mancata esibizione della dichiarazione medesima.
Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni IVA a rimborso presentate successivamente al 12 febbraio 1997, data di emanazione della citata circolare n. 34/E, si osserva che, come già precisato in quella sede, la prescritta autocertificazione doveva essere allegata al modello IVA 11/RC.
Pertanto, in presenza di un'istanza di rimborso presentata al competente concessionario della riscossione, sarà cura dell'Ufficio IVA, ricevuta la richiesta di rimborso prodotta dal contribuente, verificare, in tempo utile per comunicare al concessionario l'eventuale sospensione del rimborso richiesto, che il soggetto richiedente abbia provveduto ad allegare o esibire l'autocertificazione da cui risulti che non sussistono nei confronti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 37 della