§ 98.1.37291 - Circolare 12 febbraio 1997, n. 34/E .
Articolo 3, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Società non operative. Non ammissibilità al rimborso del credito risultante [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/02/1997
Numero:34


Sommario
Articolo 3, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Società non operative. Non ammissibilità al rimborso del credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale. 


§ 98.1.37291 - Circolare 12 febbraio 1997, n. 34/E .

Articolo 3, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Società non operative. Non ammissibilità al rimborso del credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

Com'è noto, l'articolo 3, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto nei confronti delle società e degli enti non operativi, di cui al comma 37 del medesimo articolo 3, il divieto di richiedere il rimborso dell'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione IVA, relativa all'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le condizioni previste dallo stesso comma 37, a decorrere dall'anno di imposta 1996.

Stante l'approssimarsi della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IVA, relativa all'anno d'imposta 1996, si rende necessario, al fine di accelerare le procedure per l'erogazione dei rimborsi che altrimenti non potrebbero aver luogo prima della presentazione e dell'esame dei documenti contabili delle società al fine di controllo circa l'operatività o meno delle stesse che tutti i soggetti che si trovano nella condizione di poter essere destinatari delle disposizioni recate dal citato comma 37 e che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale, alleghino al modello IVA 11/RC una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (autocertificazione) dalla quale risulti che non sussistono nei confronti degli stessi le condizioni previste dal predetto comma 37, dell'articolo 3 della richiamata legge n. 662 del 1996.

I contribuenti interessati che abbiano già provveduto alla presentazione della dichiarazione IVA e abbiano già presentato l'istanza di rimborso al competente concessionario della riscossione, produrranno la suddetta autocertificazione unitamente alla prescritta documentazione che verrà richiesta da parte dell'Ufficio o del competente concessionario della riscossione.