Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/04/1997 |
Numero: | 114 |
§ 98.1.37673 - Circolare 17 aprile 1997, n. 114/E .
Violazioni dell'obbligo di versamento in materia di IVA - Modifiche introdotte dall'art. 10, comma 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323 - Ulteriori chiarimenti.
Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale accertamento e programmazione.
Premessa
Com'è noto, l'art. 10, comma 2, del
È noto, altresì, che, per espressa previsione normativa, l'anzidetta procedura di riscossione deve essere applicata anche per i rapporti pendenti, in deroga al principio fissato dall'art. 20 della
Le intervenute modifiche, che sono già state oggetto di disamina con la
1. Concetto di errore materiale o di calcolo.
Prima di passare in rassegna talune fattispecie che con frequenza si verificano nella realtà applicativa del tributo, si ritiene utile fare riferimento alla nozione di «errore materiale o di calcolo» desumibile dalla prassi giurisprudenziale relativa all'applicazione dell'art. 36-bis del
Al riguardo, com'è noto, la Corte Costituzionale, con ordinanza 7 aprile 1988, n. 430, ha statuito che la «liquidazione» ex art. 36-bis del
Tali concetti sono stati successivamente ribaditi anche dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 4958 del 20 novembre 1989, n. 9692 del 25 settembre 1990 e, da ultimo, nella sentenza n. 6193 dell'8 luglio 1996 e possono, pertanto, servire da guida anche in materia di IVA.
2. Fattispecie rientranti nella procedura prevista dall'art. 60, comma sesto.
Alla luce dei surricordati principi, e senza alcuna pretesa di completezza, sembra possibile fornire qualche indicazione concreta di fattispecie, rilevabili dal controllo formale della dichiarazione, costituenti casi di errori materiali o di calcolo che devono, come tali, essere corretti dagli uffici con la semplice iscrizione a ruolo (delle imposte e della soprattassa) preceduta dalla notifica dell'avviso di pagamento.
Facendo riferimento ai modelli di dichiarazione IVA relativi al 1996, approvati con il D.M. 19 dicembre 1996, possono anzitutto essere evidenziati i numerosi casi di errori di calcolo (somme, differenze, percentuali) ipotizzabili nella compilazione dei quadri E ed F, che possono dare origine alla quantificazione da parte del contribuente di una minore imposta sulle operazioni imponibili (codice E30) o di una maggiore imposta sugli acquisti o importazioni (codice F19).
Per quanto riguarda la compilazione della sezione prima del quadro L, può accadere, per esempio, che il contribuente abbia erroneamente indicato:
1) al codice L1, un ammontare d'imposta inferiore a quello risultante dal codice E30;
2) al codice L4, un ammontare d'imposta errato per difetto rispetto a quello risultante dalla somma degli importi dei codici da L1 a L3;
3) al codice L5, un ammontare d'imposta detraibile superiore a quello risultante dal codice F19 ovvero (nei particolari casi di compilazione delle sezioni 4, 5, 6 e 7 del quadro G) dal codice G29, ovvero (per le imprese agricole semplici) dal codice E7;
4) al codice L7, un ammontare d'imposta detraibile errato per eccesso rispetto a quello risultante dalla somma degli importi dei codici L5 e L6;
5) al codice L8, un ammontare d'imposta errato per difetto rispetto a quello risultante dalla differenza tra gli importi dei codici L4 e L7 oppure un ammontare d'imposta detraibile errato per eccesso rispetto a quello risultante dalla differenza tra gli importi dei codici L7 e L4.
Altri esempi di errori materiali o di calcolo possono essere rinvenuti in sede di compilazione della sezione seconda dello stesso quadro L. Può accadere, infatti, che il contribuente erroneamente:
1) indichi al codice L12 l'importo dell'eccedenza a credito dell'anno precedente, già chiesta a rimborso, senza aver preventivamente ottenuto dall'ufficio l'autorizzazione a poter commutare il rimborso con lo scomputo del credito.
Verificandosi tale evenienza, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, non ricorre la figura dell'infedele dichiarazione sanzionata ai sensi dell'art. 43, secondo comma, del
Le suddette asserzioni, anche se innovative rispetto al precedente orientamento della stessa Cassazione e della Commissione Centrale, possono senz'altro essere condivise e, tuttavia, la conseguenza è che la violazione in questione deve essere assimilata ad un omesso versamento, da sanzionare con l'applicazione della soprattassa prevista dall'art. 44 e non con la penalità di carattere residuale di cui all'art. 47, n. 3), come ritenuto dalla Cassazione.
Sotto l'aspetto procedurale non occorrerà, pertanto, rettificare la dichiarazione ex art. 54 ma si dovrà procedere all'iscrizione a ruolo preceduta dall'avviso di pagamento;
2) ometta di riportare al codice L10 l'importo dei rimborsi infrannuali regolarmente richiesti a rimborso ai sensi dell'art. 38-bis, comma secondo. La fattispecie è, sotto certi aspetti, analoga a quella di cui al precedente punto 1), comportando in sostanza una duplicazione nella richiesta di rimborso;
3) indichi al codice L12 un'eccedenza a credito totalmente inesistente, risultando, di contro, un debito d'imposta dalla dichiarazione dell'anno precedente;
4) riporti al codice L12 un'eccedenza a credito parzialmente inesistente, perché di importo superiore a quello risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente;
5) indichi al codice L15 un ammontare superiore al totale dei versamenti periodici (compresi l'acconto e gli interessi trimestrali) effettivamente eseguiti;
6) indichi al codice L16 importi di versamenti integrativi d'imposta, effettuati nell'anno cui si riferisce la dichiarazione ma relativi ad anni precedenti.
3. Fattispecie che richiedono l'emissione dell'avviso di rettifica (parziale).
Non si ritiene, invece, possano rientrare nel concetto di errore materiale o di calcolo i casi in cui il contribuente, in violazione del disposto dell'art. 28, quarto comma, del
In tali evenienze, infatti, la non spettanza della detrazione non risulta «ictu oculi» dalla correzione di un mero errore materiale, ma deve essere motivata con adeguate argomentazioni giuridiche (per esempio, adducendo la decadenza). Di qui la necessità dell'avviso di rettifica.
Altrettanto dicasi dei numerosi e frequenti casi in cui il contribuente abbia eseguito la detrazione d'imposta nei modi normali, pur trovandosi in regime speciale (agricoltura, attività spettacolistica, ecc.) per non aver esercitato nei tempi e modi previsti l'opzione, oppure abbia detratto dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni, pur avendo esercitato l'opzione di cui all'art. 36-bis del decreto IVA.
Ancora, è preferibile procedere all'emissione dell'avviso di rettifica per contestare l'errata applicazione da parte del contribuente del coefficiente di indetraibilità ex art. 19, comma terzo, potendo nella specie non risultare agevole distinguere l'ipotesi dell'errore di calcolo (pur configurabile) da quello derivante da errate valutazioni giuridiche, come la quantificazione delle operazioni esenti, la individuazione di quelle, tra esse, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o che siano accessorie ad operazioni imponibili, ecc.
Va da sé che nei suddetti casi, ove ne ricorrano i presupposti, tornerà applicabile la pena pecuniaria di cui all'art. 43, secondo comma, del
4. Ulteriori problematiche relative alla procedura di cui all'art. 60, comma sesto.
Altra questione di notevole rilevanza che scaturisce dalle modifiche di carattere procedurale introdotte dall'art. 10, comma 2, del
Inoltre, tenuto conto che i tempi per la riscossione della soprattassa non sono più quelli indicati all'art. 61, primo comma, del decreto IVA, in quanto l'eventuale ricorso contro il ruolo (unico atto impugnabile previsto dalla nuova procedura) non sospende - di per sé - l'obbligo di pagamento, rimane da stabilire se gli uffici debbano continuare ad applicare su tale sanzione gli interessi stabiliti al secondo comma del menzionato art. 61, in caso di ritardo nel pagamento.
Stante la delicatezza delle cennate questioni, si è ritenuto di dover chiedere in proposito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato. Peraltro, in attesa che l'interpellato organo consultivo renda noto il proprio avviso, è opportuno che gli uffici procedano comunque ad emettere gli avvisi di pagamento per il recupero della soprattassa per gli anni precedenti al 1992 e, per quanto concerne gli interessi, applichino gli stessi con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello di notificazione o comunicazione dell'avviso di pagamento.
5. Ravvedimento operoso.
Nella citata
A tal proposito, si ricorda che per le violazioni commesse prima del 6 febbraio 1994 (data in entrata in vigore dell'art. 1, comma 3, del
Ciò, peraltro, ha dato origine a numerosi casi di incompleta regolarizzazione, per mancato pagamento della soprattassa, che gli uffici IVA hanno tuttora in corso di trattazione.
In ordine a tali casi, sembra opportuno che gli uffici provvedano ad inviare ai contribuenti interessati apposita diffida ad eseguire, entro il perentorio termine di 30 giorni, il pagamento della soprattassa stabilita dal citato art. 48 o, se più conveniente, di quella prevista dall'art. 3, comma 206, della
Si allegano, al riguardo, n. 3 schemi di avviso di pagamento che, a seconda dei casi, potranno essere utilizzati dagli uffici.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di curare la più ampia diffusione del contenuto della presente circolare.
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