§ 98.1.36223 - Circolare 8 agosto 1996, n. 164 .
Decreto legge 11 luglio 1996, n. 366. "Proroga e sospensione dei termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1996
Numero:164

§ 98.1.36223 - Circolare 8 agosto 1996, n. 164 .

Decreto legge 11 luglio 1996, n. 366. "Proroga e sospensione dei termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996". Sospensione dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Istruzioni. Variazione al piano dei conti.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

Direzione centrale 

 

Vigilanza e recuperi 

 

Contributivi 

 

Direzione centrale 

 

Ragioneria e finanza 

 

Circolare n. 164 

Roma, 8 agosto 1996 

 

 

 

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Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati 

 

Provinciali 

 

 

Sommario

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca , Massa Carrara , Udine e Pordenone, è stato emanato il decreto legge indicato in oggetto che ha disposto in favore dei soggetti colpiti dalla suddetta calamità naturale le seguenti proroghe e sospensione dei termini:

- Sospensione dei termini di prescrizione, legali e convenzionali, sostanziali e processuali;

- Sospensione dei termini di scadenza delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva;

- sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

 

Individuazione dei soggetti aventi diritto alla sospensione. Condizioni per usufruire del beneficio. Istruzioni operative e contabili.

La Gazzetta Ufficiale n. 161 del 11.07.96 ha pubblicato il decreto legge 11 luglio 1996, n. 366 , che dispone alcune provvidenze in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone.

Per quanto riguarda la materia di interesse dell'Istituto, contenuta nella disposizione in parola , si forniscono le precisazioni e i chiarimenti che seguono.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 ,del decreto legge sopra citato sono sospesi i termini di prescrizione e i termini perentori legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto azione od eccezione ,scaduti o che scadano nel periodo compreso tra le date del 19 e 22 giugno 1996 e 31 dicembre 1996. Il primo periodo di sospensione riguarda i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara individuati dalle ordinanze del Ministero dell'Interno 25 giugno 1996, n. 2449 il secondo periodo i soggetti residenti o aventi sede nei comuni delle province di Udine e Pordenone individuati dall'ordinanza 27 giugno 1996, n. 2451(v. allegato n. 1).

Per aver diritto alla sospensione è necessario che i soggetti interessati abbiano subito rilevanti danni. A quest'ultimo riguardo si richiama quanto specificato al successivo paragrafo 3.1.4.

La sospensione in parola si applica anche ai termini relativi ad azioni legali nonché a quelli concernenti procedimenti amministrativi. In particolare sono sospesi i processi esecutivi mobiliari e immobiliari.

Relativamente ai procedimenti amministrativi la sospensione dei termini deve intendersi riferita non solo alle procedure del contenzioso amministrativo , ma anche ai termini comunque concessi , relativi al corso di trattazione delle varie pratiche .

Per quanto riguarda le azioni legali, va precisato che l'Istituto non essendo beneficiario delle disposizioni in oggetto, non può giovarne e pertanto deve osservare i normali termini di prescrizione e di decadenza.

Salvo quanto sopra le Sedi interessate si asterranno dall'iniziare o dal proseguire ,limitatamente al periodo di sospensione , atti legali nei confronti delle persone fisiche residenti nei comuni indicati dalle citate ordinanze ministeriali (v. allegato n. 1).

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 366 del 1996, sono sospesi sino al 31 dicembre 96 i termini di scadenza dei vaglia cambiari delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva , nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni individuati dalle citate ordinanze (v. allegato n. 1) che abbiano subito "rilevanti danni". Per quanto riguarda quest'ultima condizione si richiama quanto specificato al punto 3.1.4.

Il provvedimento in parola , in particolare , comporta la sospensione del pagamento delle quote delle dilazioni, concesse per l'estinzione dei debiti nei confronti dell'Istituto, che siano scadute o che scadano nel periodo di sospensione.

Le quote predette dovranno pertanto essere poste in riscossione alla fine dei termini di sospensione e, qualora i piani di ammortamento si esauriscano oltre tali termini, le singole rate scadute o che andranno a scadere entro il periodo di sospensione saranno pagate posticipatamente al termine finale del piano di ammortamento. In ogni caso non dovranno essere pagati gli interessi di differimento.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto legge sopra citato sono sospesi i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale nonché i contributi per il Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti.

3.1. Datori di lavoro.

3.1.1. Soggetti beneficiari.

In base alla disposizione in esame beneficiari della sospensione in parola, sono:

- i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche ,residenti, domiciliate o aventi sede nei comuni delle province di Lucca, Massa Carrara ,Udine e Pordenone, individuati rispettivamente dalla ordinanza del Ministro dell'Interno 25 giugno 1996, n. 2449 e dall'ordinanza 27 giugno 1996, n. 2451 (vedi allegato n. 1);

- i soggetti, persone fisiche e giuridiche, aventi sede altrove che svolgano nei predetti comuni la loro attività lavorativa; in tal caso la sospensione del versamento dei contributi sarà limitata alle obbligazioni che afferiscano in via esclusiva all'attività stessa.

A quest'ultimo riguardo si ritiene opportuno precisare che al fine della individuazione dei soggetti beneficiari si deve far riferimento esclusivamente al luogo in cui si è svolta l'attività lavorativa non rilevando la posizione delle imprese o dei singoli dipendenti in ragione della rispettiva residenza. La sospensione dovrà quindi essere limitata ai lavoratori occupati nell'attività svolta nelle zone alluvionate.

Per quanto riguarda l'individuazione dei rami di attività interessati al provvedimento si precisa che rientrano tra i beneficiari della sospensione, anche i settori del credito e delle assicurazioni. Si ritiene infatti che l'esclusione di detti settori dalla sospensione in materia tributaria non debba trovare applicazione alla sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali. L'art. 2 comma 5 del D.L. n. 366 del 1996 richiama infatti solo il comma 9 dell'art. 1 del citato decreto legge.

3.1.2. Oggetto della sospensione.

Come si evince dal dettato normativo la sospensione in argomento esplica i suoi effetti sia sui termini per il versamento dei contributi sia sui termini stabiliti per la presentazione della modulistica connessa al predetto versamento contributivo.

La sospensione riguarda i seguenti periodi:

a) dal 20 giugno 96 al 20 ottobre 96 per le province di Lucca e Massa Carrara ;

b) dal 23 giugno 96 al 23 ottobre 96 per le province di Udine e Pordenone .

In pratica il provvedimento interessa gli adempimenti contributivi che hanno scadenza legale tra le suddette date e quindi interessa, nell'ipotesi a),le denunce mensili (modd.DM10/1,DM10/2 ,DM10/S) con scadenza 20/06/96, 20/07/96, 20/08/96, 20/09/96 e 20/10/96, e nell'ipotesi b), quelle con scadenza 20/07/96, 20/08/96, 20/09/96, 20/10/96.

Anche la presentazione dei modd. DM 10 è , ovviamente , oggetto della sospensione e pertanto tale adempimento andrà effettuato entro il 21/10/96 nel primo caso e entro il 24/10/96 nel secondo caso.

Per esplicito dettato della norma non si farà luogo a rimborsi o a restituzione di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini. In particolare non si farà luogo a rimborsi dei versamenti effettuati entro le date del 20 e 23 giugno 1996.

3.1.3. Individuazione dei comuni danneggiati.

Per quanto riguarda l'individuazione dei comuni danneggiati si deve far riferimento, come indicato dall'art. 1, comma1, del D.L. n. 366 del 1996 ,all'ordinanza del Ministro dell'Interno 25 giugno 1996, n. 2449 per le province di Lucca e Massa Carrara e all'ordinanza 2451 del 27 giugno 1996 per le province di Udine e Pordenone. Per comodità di consultazione si allega l'elenco dei predetti comuni (v. allegato n. 1).

3.1.4. Condizioni e modalità per ottenere il beneficio della sospensione.

Condizioni per ottenere il beneficio della sospensione sono:

- il domicilio, la residenza, per le persone fisiche ,la sede per le persone giuridiche nei comuni indicati dalle citate ordinanze (v. allegato n. 1) ovvero, per i soggetti residenti altrove, l'aver svolto ivi la propria attività.

Il requisito in questione deve sussistere al momento in cui si sono verificati gli eventi alluvionali.

- un " danno rilevante" che sia conseguenza degli eventi alluvionali. Si considera rilevante il danno che è superiore ad un sesto del reddito dichiarato dal soggetto colpito dall'evento.

Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni inferiori ai due milioni.

Per quanto riguarda le modalità per chiedere il beneficio della sospensione, si precisa che gli interessati debbono inviare all'Istituto entro il 21/10/1996 per le province di Lucca e Massa Carrara, e entro il 24/10/96 per le province di Udine e Pordenone, apposita domanda dalla quale risulti la loro volontà di usufruire della sospensione stessa. Tale domanda può essere redatta anche a tergo delle certificazioni che vengono di seguito indicate.

Alla predetta domanda devono essere allegate le seguenti certificazioni, da rendere secondo quanto stabilito dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che disciplina appunto la documentazione amministrativa e l'autenticazione delle firme.

- Un certificato che attesti la residenza, il domicilio o la sede dei soggetti interessati in uno dei comuni indicati nell'art. 1, comma 1, del DL n. 366 del 1996, alla data in cui si sono verificati gli eventi ovvero lo svolgimento nei predetti comuni della propria attività lavorativa.

- un certificato che attesti che il soggetto ha subito un danno "rilevante" in conseguenza dell'evento alluvionale. Il danno rilevante deve essere confermato dal sindaco del comune danneggiato o da un suo delegato.

3.1.5. Codifica delle aziende aventi diritto alla sospensione.

Le Sedi all'atto della ricezione della domanda di sospensione presentata dalle aziende, provvederanno ad attribuire alle relative posizioni contributive il codice di autorizzazione "8J" avente il significato di "azienda operante nei comuni colpiti dall'alluvione di giugno 1996, (art. 2,c.5, DL n. 366 del 1996)".

3.1.6. Rimborsi di somme anticipate dai datori di lavoro nel periodo di sospensione. Modalità operative per le aziende che accentrano gli adempimenti contributivi.

Per quanto riguarda le somme per prestazioni effettivamente anticipate dal datore di lavoro per conto dell'Istituto (assegni per il nucleo familiare, indennità economiche di malattia e maternità, integrazioni salariali ecc.) si precisa che esse possono costituire oggetto di rimborso da parte dell'INPS mediante presentazione di mod.DM10 con saldo a credito del datore di lavoro.

A tal fine nella compilazione dei modd. DM10/1 e DM10/2 i datori di lavoro interessati debbono attenersi alle seguenti modalità:

- compilare i quadri B-C del mod DM10/2 con le consuete modalità e riportare il TOTALE A (rigo 33) nel corrispondente campo del mod. DM10/1;

- compilare il quadro "D" con le consuete modalità senza effettuare la sommatoria del TOTALE "B" (rigo 57);

- determinare l'importo complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali oggetto della sospensione dovuti all'Istituto, compresa la quota a carico dei lavoratori;

- calcolare la differenza tra il predetto importo complessivo di contributi e gli importi eventualmente esposti nel quadro "D" a titolo di fiscalizzazione, e altre agevolazioni contributive;

- esporre tale differenza (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi) in uno dei righi in bianco del quadro "D", facendola precedere dal codice di nuova istituzione "N928" e dalla dicitura "CONTR. SOSP. art. 2 c.5 DL n. 366 del 1996;

- effettuare la sommatoria delle partite esposte nel quadro "D" e riportare il totale nel rigo "57"(TOTALE B) e nel corrispondente campo del mod DM10/1;

- effettuare la differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del mod DM 10/2 e riportare la differenza stessa nel corrispondente riquadro sottostante il rigo 57 nonché nel relativo campo del mod. DM10/1;

- presentare alla sede competente la denuncia (mod.DM10/1 e DM10/2) con saldo a proprio credito.

Tali istruzioni potranno trovare applicazione anche per le aziende autorizzate all'accentramento contributivo che svolgano la propria attività nelle province interessate alla sospensione, qualora le stesse intendano, avvalendosi del suddetto beneficio, presentare nei termini ordinari le denunce relative ai lavoratori occupati nelle province alluvionate e, nello stesso tempo, avvalersi del beneficio della sospensione.

Ovviamente, in tal caso, il saldo della denuncia a credito INPS dovrà essere versato con le consuete modalità.

Resta in ogni caso sospesa la presentazione del mod. DM10/S per le aziende che intendano avvalersi del beneficio in questione.

3.1.7. Recupero dei contributi sospesi.

Il decreto legge in esame non detta disposizioni particolari per il recupero dei contributi sospesi, specificando solo che esso dovrà avvenire senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

Pertanto, qualora non siano emanate ulteriori particolari disposizioni in materia, il versamento differito dei contributi dovrà avvenire alla fine del periodo di sospensione e cioè per le province di Lucca e Massa Carrara entro il 21/10/96, per le province di Udine e Pordenone entro il 24/10/96.

3.1.8. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi contraddistinti dal suddetto codice "N928" è stato istituito il conto GPA 06/56 (v. allegato n. 2) il quale dovrà essere assistito da apposito partitario.

Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvederà, tra l'altro, alla emissione in duplice copia di apposita lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto di cui sopra è cenno. Copia di detta lista dovrà essere trasmessa all'Ufficio competente per la contabilità ai fini dell'apertura e della gestione del credito sul citato partitario.

Per il versamento dei contributi di che trattasi, da effettuarsi a cura delle aziende al termine del periodo di sospensione come precisato al punto 3.1.7. della presente circolare, dovrà essere utilizzato il bollettino di conto corrente postale previsto per le "riscossioni varie" il quale, oltre alla denominazione ed alla matricola aziendale, dovrà riportare sul retro la seguente causale: "Contributi sospesi Art. 2 D.L. n. 366 del 1996".

Le somme riscosse dovranno essere imputate in AVERE del suddetto conto GPA 06/56 il quale sarà assistito dalla causale esistente di mod. FL02: 10106 trattandosi di riscossioni inerenti a contributi contenuti nelle denunce di mod.DM10.

Pertanto, qualora le riscossioni di che trattasi provengano dalla procedura T.E.F. la quale, come è noto, abbina le "riscossioni varie" al conto GPA 52/99, dovranno essere effettuate le necessarie scritture di storno - esclusivamente di cassa - dal suddetto conto GPA 52/99 al conto GPA 06/56.

L'Ufficio competente per la contabilità provvederà inoltre ad aggiornare il partitario del sopracitato conto GPA 06/56 e a trasmettere la documentazione attestante i versamenti in questione all'Ufficio riscossione contributi per i successivi adempimenti da parte di quest'ultimo.

Le aziende beneficiarie della sospensione dei versamenti contributivi in argomento che, diversamente da quanto previsto al precedente punto 3.1.6., intendano presentare le denunce di mod. DM10 al termine del periodo di sospensione, dovranno effettuare invece il versamento in unica soluzione dei relativi saldi a mezzo delle denunce medesime da compilarsi secondo le consuete modalità.

3.2. Artigiani e Commercianti.

3.2.1. - Soggetti.

I benefici previsti dal decreto in esame spettano anche ai soggetti artigiani e commercianti residenti e domiciliati nei comuni indicati nell'allegato 1 ovvero che abbiano ivi svolto la propria attività lavorativa pur non essendo residenti nelle zone alluvionate.

3.2.2. Oggetto.

La sospensione riguarda :

- i bollettini in scadenza al 20/7/1996 (seconda rata dei contributi IVS sul Minimale per l'anno 1996) e (prima rata contributi a conguaglio).

- i bollettini in scadenza al 20/10/96 (terza rate dei contributi IVS sul Minimale per l'anno 1996) e (seconda rata contributi a conguaglio).

- i bollettini in scadenza al 20/6/96 (saldo dei contributi a conguaglio per l'anno 1995) limitatamente ai comuni alluvionati delle province di Lucca e Massa Carrara.

3.2.3. Modalità e termini.

Alla domanda di sospensione dei termini di pagamento, da presentarsi entro il termine del 20/10/1995, per le province di Lucca e Massa Carrara ,il termine del 23/10/96 per i comuni delle province di Udine e Pordenone dovrà essere allegata la certificazione del danno richiesta dall'art. 2, comma 5, del decreto n. 366 del 1996 in esame. Si richiamano in proposito le istruzioni illustrate in precedenza.

3.2.4. Recupero contributi sospesi.

Il pagamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dovrà in ogni caso essere effettuato entro i termini indicati al punto 3.1.7..

Si fa presente infine , considerato che nei confronti degli artigiani e commercianti non vige il principio della automaticità delle prestazioni, che i contributi dovuti e non corrisposti per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento.

3.3. Versamenti Volontari

La sospensione di cui all'art. 2 comma 5, del decreto legge in esame opera anche sui termini stabiliti per i versamenti volontari.

Devono pertanto ritenersi sospesi i termini per i pagamenti che scadono nel periodo compreso tra il 20/6/96 e il 20/10/96 relativamente ai soggetti residenti nei comuni alluvionati delle province di Lucca e Massa Carrara, ovvero nel periodo tra il 23/06/96 e il 23/10/96,per i soggetti residenti nei comuni alluvionati delle province di Udine e Pordenone. In ambedue le ipotesi restano quindi sospesi i pagamenti relativi al 1° e 2° trimestre 1996.

I suddetti contributi dovranno essere versati al termine dei periodi di sospensione sopra indicati.

3.4. Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Il provvedimento di sospensione dei termini di cui all'art. 2,comma5, del decreto legge n. 366 del 1996 in esame interessa anche il particolare settore del lavoro domestico e familiare.

Pertanto, considerato che i periodi di sospensione fissati dalla disposizione suddetta, per quanto riguarda i comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, sono fissati dal 20/06/96 al 20/10/96 e per i comuni delle province di Udine e Pordenone, dal 23/06/96 al 23/10/96, restano sospesi anche i termini per il versamento dei contributi trimestrali dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. In particolare restano sospesi :

- i versamenti relativi al secondo trimestre 1996(avente scadenza 10/07/96)

- i versamenti relativi al terzo trimestre 1996(avente scadenza 10/10/96).

Per quanto riguarda il recupero dei contributi sospesi si precisa che il versamento contributivo dovrà avvenire alla fine dei periodi di sospensione e precisamente per i comuni delle province di Lucca e Massa Carrara entro il 21/10/96 e per quelli delle province di Udine e Pordenone entro il 24/10/96.

3.5. Condono.

La sospensione dei termini per il versamento dei contributi di cui sopra è cenno interessa, per esplicito richiamo della norma stessa, anche le scadenze concernenti la particolare regolarizzazione contributiva prevista dall'art. 3 del decreto legge 27/05/96 n. 295 e dall'art. 5,- comma 1, del decreto-legge 03 giugno 1996,n. 301.

Pertanto per quanto riguarda il condono previdenziale e assistenziale di cui al richiamato art. 3 del DL 295/96, restano sospesi il pagamento relativo alla regolarizzazione degli obblighi contributivi, scadente il 30/06/96 e, in caso di pagamento rateale, la prima rata scadente il 30/06/1996, la seconda rata scadente il 31/07/96 e la terza rata scadente il 30/09/96.

Al riguardo si precisa che, attesa la particolare natura della regolarizzazione in questione, i periodi di sospensione di cui al precedente punto 2. devono essere considerati periodi "neutri" ai fini del computo delle scadenze dei singoli pagamenti, per cui il computo del tempo viene sospeso all'inizio del periodo di sospensione e ricomincia a decorrere al termine di esso.

In conseguenza di ciò i pagamenti che dovevano essere effettuati il 30/06/96, scadranno il 30/10/96; quelli che dovevano essere effettuati il 31/07/96, scadranno il 30/11/96; quelli che dovevano essere effettuati il 30/09/96 dovranno essere eseguiti entro il 30/01/97.

Per quanto riguarda poi il condono di cui all'art. 5, comma 1, del DL n. 301 del 1996 resta sospeso il solo pagamento relativo alla rata scadente il 10/09/96 che andrà quindi pagata entro il 10/01/97.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato n. 1

Si elencano di seguito i comuni interessati dagli eventi alluvionali del 19-20 giugno 1996, individuati dalla ordinanza del Ministero dell'Interno 25 giugno 1996, n. 2449 e dalla ordinanza 27 giugno 1996, n. 2451 rispettivamente per le province di Lucca e Massa Carrara e per le province di Udine e Pordenone.

Provincia di Lucca:

Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vergemoli.

Provincia di Massa Carrara

Aulla, Massa, Montignoso.

Provincia di Udine:

Amaro, Latisana, Forni Avoltri, Rigolato, Ligosullo, Treppo Carnico, Dogna, Chiusaforte, Pontebba, Preone, Reana del Rojale, Moruzzo, Pagnacco, Martignacco, Ronchis, Terso D'Aquileia, Fiumicello, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Maiano, Fagagna, Tavagnacco, Tricesimo, Udine, Tolmezzo, Tarvisio, Arta Terme, Verzegnis, Resiutta, Resia, Cavazzo Carnico, Venzoné, Trasaghis, Osoppo, Forgaria nel Friuli, Enemonzo, Forni di Sotto, Lauco, Pasian di Prato, Paularo, Socchieve, Villa Santina, Zuglio, Paluzza, Sutrio, Cercivento.

Provincia di Pordenone

Claut, Vito d'Asio, Pinzano al Tagliamento.

 

 

Allegato 2

Variazioni al piano dei conti

Tipo variazione: 

I 

Codice conto: 

GPA 06/56 

Denominazione completa: 

Crediti per contributi sospesi alle 

 

aziende dei Comuni della Toscana 

 

e 

 

del Friuli - Venezia Giulia colpiti dagli 

 

eventi alluvionali del giugno1996 -  

 

Art. 2, comma 5, D.L. n 366 del 1996 

Denominazione abbreviata: 

Cred.ctr.sosp.az.alluv.giugno1996 - 

 

Art. 2 DL 366/96