Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/01/1996 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1 del decreto legge 4 dicembre 1995, n. 515: sussidio di disoccupazione per i lavori socialmente utili. |
§ 98.1.35095 - Circolare 16 gennaio 1996, n. 13 .
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni temporanee.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei rami professionali |
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Ai Primari coordinatori generali e |
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Primari medico-legali |
e, p.c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei comitati regionali |
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Ai Presidenti dei comitati provinciali |
Il
Di seguito si illustrano le modifiche alla disciplina del sussidio - relativo ai progetti di lavoro approvati dopo il 31 luglio 1995 - spettante ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 11, del decreto legge in oggetto e, a parziale scioglimento della riserva contenuta nella
Con tale comma è stato tra l'altro nuovamente sostituito il comma 4 dell'art. 14 del
In base all'attuale formulazione tale sussidio non è più commisurato all'importo di lire 8.000 orarie per un massimo di cento ore mensili, ma è determinato in una misura "non superiore a lire 800.000 mensili". Ad esso si applicano le disposizioni in materia di indennità di mobilità.
Il comma 17 dello stesso art. 1 stabilisce tuttavia che fino al 31 gennaio 1996 il sussidio in parola, per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, resta pari a lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili. Tale disposizione precisa altresì che le agenzie per l'impiego, d'intesa con i soggetti proponenti, possono nel frattempo modificare i progetti già approvati per adeguarne le modalità organizzative in conseguenza del nuovo meccanismo di determinazione del sussidio.
Ciò premesso - e sulla base di quanto concordato con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - si dispone che, in via provvisoria e a partire dalla data dalla quale hanno efficacia le disposizioni del
L'importo mensile del sussidio in parola, riferito al periodo che va dalla data dell'inizio effettivo dell'attività nel progetto alla data del 31 luglio 1996, verrà corrisposto con specifica riserva di conguagli successivi a seguito dell'eventuale modificazione del progetto.
La procedura automatizzata provvederà a liquidare anche l'intero importo dell'assegno per il nucleo familiare, eventualmente spettante, soltanto nei confronti dei lavoratori per i quali nel relativo progetto è previsto un impegno lavorativo mensile "pieno" (e cioè di cento ore).
Si fa riserva di fornire successive istruzioni per l'A.N.F. da corrispondere nei casi in cui sia invece previsto un impegno lavorativo inferiore.
Per quanto riguarda i soggetti destinatari si precisa che, ai sensi del citato art. 1, comma 11, il sussidio di lire 800.000 può essere corrisposto - oltre che ai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 1 (v. punto 2 della
Con riferimento a tali ultimi lavoratori si evidenzia infine che, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con
Le disposizioni relative alla procedura automatizzata verranno diramate a parte con messaggio della Direzione centrale per la tecnologia informatica.
Il Direttore generale
Trizzino