§ 98.1.35095 - Circolare 16 gennaio 1996, n. 13 .
Art. 1 del decreto legge 4 dicembre 1995, n. 515: sussidio di disoccupazione per i lavori socialmente utili.


Settore:Normativa nazionale
Data:16/01/1996
Numero:13


Sommario
Art. 1 del decreto legge 4 dicembre 1995, n. 515: sussidio di disoccupazione per i lavori socialmente utili. 


§ 98.1.35095 - Circolare 16 gennaio 1996, n. 13 .

Art. 1 del decreto legge 4 dicembre 1995, n. 515: sussidio di disoccupazione per i lavori socialmente utili.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni temporanee.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e 

 

Primari medico-legali 

e, p.c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Il decreto legge 4 dicembre 1995, n. 515, ha tra l'altro nuovamente reiterato, con modificazioni, le disposizioni riguardanti i sussidi di disoccupazione spettanti ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili che sono state originariamente introdotte dal D.L. n. 31 del 1995 e via via modificate dal D.L. n. 105/1995, D.L. n. 232/1995, D.L. n. 326/1995 e D.L. n. 416 del 1995.

Di seguito si illustrano le modifiche alla disciplina del sussidio - relativo ai progetti di lavoro approvati dopo il 31 luglio 1995 - spettante ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 11, del decreto legge in oggetto e, a parziale scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 270 del 2 novembre 1995, si forniscono le istruzioni applicative per la sua corresponsione secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 1 del decreto medesimo.

Con tale comma è stato tra l'altro nuovamente sostituito il comma 4 dell'art. 14 del D.L. n. 299 del 1994 (convertito dalla legge n. 451 del 1994) che prevede la corresponsione di un sussidio in favore dei lavoratori sprovvisti di trattamento previdenziale che vengono utilizzati in lavori socialmente utili.

In base all'attuale formulazione tale sussidio non è più commisurato all'importo di lire 8.000 orarie per un massimo di cento ore mensili, ma è determinato in una misura "non superiore a lire 800.000 mensili". Ad esso si applicano le disposizioni in materia di indennità di mobilità.

Il comma 17 dello stesso art. 1 stabilisce tuttavia che fino al 31 gennaio 1996 il sussidio in parola, per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, resta pari a lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili. Tale disposizione precisa altresì che le agenzie per l'impiego, d'intesa con i soggetti proponenti, possono nel frattempo modificare i progetti già approvati per adeguarne le modalità organizzative in conseguenza del nuovo meccanismo di determinazione del sussidio.

Ciò premesso - e sulla base di quanto concordato con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - si dispone che, in via provvisoria e a partire dalla data dalla quale hanno efficacia le disposizioni del D.L. n. 326 del 1995 (14 agosto 1995), ai lavoratori di cui al comma 11 del medesimo art. 1, impegnati in progetti di lavoro socialmente utile approvati dopo il 31 luglio 1995, il sussidio spettante venga erogato nella misura di lire 800.000 mensili se il relativo progetto prevede un impegno lavorativo di cento ore mensili e in misura proporzionalmente ridotta se il progetto prevede un impegno lavorativo inferiore.

L'importo mensile del sussidio in parola, riferito al periodo che va dalla data dell'inizio effettivo dell'attività nel progetto alla data del 31 luglio 1996, verrà corrisposto con specifica riserva di conguagli successivi a seguito dell'eventuale modificazione del progetto.

La procedura automatizzata provvederà a liquidare anche l'intero importo dell'assegno per il nucleo familiare, eventualmente spettante, soltanto nei confronti dei lavoratori per i quali nel relativo progetto è previsto un impegno lavorativo mensile "pieno" (e cioè di cento ore).

Si fa riserva di fornire successive istruzioni per l'A.N.F. da corrispondere nei casi in cui sia invece previsto un impegno lavorativo inferiore.

Per quanto riguarda i soggetti destinatari si precisa che, ai sensi del citato art. 1, comma 11, il sussidio di lire 800.000 può essere corrisposto - oltre che ai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 1 (v. punto 2 della circolare n. 270 del 1995 e le altre circolari ivi richiamate) e al successivo art. 5 (GEPI ed INSAR) - anche ai lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di integrazione salariale e che non abbiano più diritto all'indennità di mobilità, nonché ai lavoratori che alla data di scadenza del trattamento di mobilità risultavano iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93.

Con riferimento a tali ultimi lavoratori si evidenzia infine che, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare n. 156 del 12 dicembre 1995, tra di essi devono essere ricompresi sia quelli per i quali l'indennità di mobilità è scaduta nel corso del 1995, sia quelli per i quali l'indennità stessa è scaduta precedentemente all'anno 1994 (che non hanno quindi potuto beneficiare delle proroghe fino al 31 dicembre 1994).

Le disposizioni relative alla procedura automatizzata verranno diramate a parte con messaggio della Direzione centrale per la tecnologia informatica.

Il Direttore generale

Trizzino