§ 98.1.30476 - D.P.R. 2 giugno 1969, n. 1289.
Regolamento per la disciplina delle forniture dei materiali occorrenti al Ministero della sanità e dei servizi da eseguirsi in economia.


Settore:Normativa nazionale
Data:02/06/1969
Numero:1289


Sommario
Art. 1.      Il Ministero della sanità provvede, in relazione alle proprie esigenze e con l'osservanza della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, agli acquisti del materiale [...]
Art. 2.      Per gli acquisti di cui al precedente art. 1, è istituita presso il Ministero della sanità, una commissione con i seguenti compiti
Art. 3.      Per la custodia, conservazione e distribuzione dei materiali di cui all'art. 1, si provvede a mezzo del magazzino centrale che ha sede in Roma, e dei magazzini periferici
Art. 4.      Al magazzino centrale ed a ciascun magazzino periferico, è preposto un consegnatario
Art. 5.      Tutti i materiali e le attrezzature di cui al precedente art. 1, prima di essere assunti in carico inventariale, nonchè i lavori eseguiti ai sensi del successivo art. 8, debbono essere [...]
Art. 6.      Contro le deliberazioni delle commissioni di collaudo è data facoltà di ricorso al Ministro per la sanità, entro venti giorni dalla data di ricevimento della partecipazione scritta dell'esito [...]
Art. 7.      Possono effettuarsi in economia le spese seguenti, nel limite non eccedente la somma indicata in materia dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, [...]
Art. 8.      Per i lavori di riparazione e di manutenzione dei locali, di macchine, autoveicoli o di altro materiale, la cui spesa si presume debba eccedere le L. 120.000, saranno compilate le relative [...]
Art. 9.      Tutti i lavori e le forniture di cui ai punti a), b), c), e), h), i), l), m), n), o), del precedente art. 7, debbono essere, prima che se ne disponga il pagamento, sottoposti a collaudo
Art. 10.      Le note dei lavori e delle forniture non possono essere pagate se non provviste del nulla osta per il pagamento da parte del titolare dell'ufficio e della dichiarazione di collaudo
Art. 11.      Qualora, durante il servizio si riconoscesse non essere sufficiente la somma preventivata ed autorizzata, il titolare dell'ufficio ordinatore dovrà presentare al Ministero una perizia suppletiva [...]
Art. 12.      Quando sussistono specifiche esigenze di servizio e ricorrono le condizioni previste dalle norme che disciplinano la contabilità di Stato, possono disporsi mediante decreto ministeriale, [...]


§ 98.1.30476 - D.P.R. 2 giugno 1969, n. 1289. [1]

Regolamento per la disciplina delle forniture dei materiali occorrenti al Ministero della sanità e dei servizi da eseguirsi in economia.

(G.U. 29 aprile 1970, n. 107)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e l'art. 121 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il Ministero della sanità provvede, in relazione alle proprie esigenze e con l'osservanza della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, agli acquisti del materiale igienico-sanitario, delle attrezzature scientifiche e dei medicinali, nonchè di tutti gli altri materiali occorrenti per il funzionamento dei propri servizi di istituto, ferma restando la competenza del provveditorato generale dello Stato.

 

          Art. 2.

     Per gli acquisti di cui al precedente art. 1, è istituita presso il Ministero della sanità, una commissione con i seguenti compiti:

     a) esprimere parere, a richiesta dell'amministrazione, sulla opportunità ed urgenza delle forniture da effettuarsi;

     b) esprimere parere sui ricorsi diretti al Ministro avverso la deliberazione delle commissioni di collaudo;

     c) predisporre, a richiesta dell'amministrazione, i capitolati speciali per particolari forniture;

     d) decidere, su richiesta delle commissioni di collaudo, in materia di sconti sulle forniture, di cui al comma 6 del successivo art. 5.

     La commissione nominata con decreto del Ministro, è presieduta da un ispettore generale amministrativo ed è composta da un ispettore generale medico, da un funzionario dei ruoli tecnici del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore ad ingegnere capo ed in servizio presso l'ufficio, tecnico erariale di Roma, da tre funzionari appartenenti rispettivamente ai ruoli dei laboratori di chimica, dei laboratori di microbiologia e dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'istituto superiore di sanità, con qualifica non inferiore a ricercatore, da un esperto di merceologia, da due funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, dei quali uno in servizio presso la divisione gestioni forniture e contratti ed uno in servizio presso la divisione dei servizi contabili e di ragioneria.

     Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a consigliere di 1 classe, esercita funzioni di segretario della commissione.

     Per la validità della seduta è sufficiente la presenza, nelle adunanze, della metà dei componenti, oltre il presidente.

     In caso di assenza od impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente con qualifica più elevata e, in caso di parità, dal più anziano nella qualifica. Le determinazioni della commissione sono adottate con la maggioranza dei tre quinti dei votanti. La commissione può avvalersi, ove occorra, del parere di speciali esperti.

 

          Art. 3.

     Per la custodia, conservazione e distribuzione dei materiali di cui all'art. 1, si provvede a mezzo del magazzino centrale che ha sede in Roma, e dei magazzini periferici.

     Il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, può istituire magazzini per la custodia, la conservazione e la distribuzione dei materiali stessi e può disporne la soppressione ovvero la modifica delle circoscrizioni territoriali.

     La gestione dei predetti magazzini è sottoposta al riscontro della Corte dei conti.

 

          Art. 4.

     Al magazzino centrale ed a ciascun magazzino periferico, è preposto un consegnatario.

     Il consegnatario del magazzino centrale è nominato con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

     I consegnatari dei magazzini periferici sono nominati con decreto del medico provinciale da sottoporsi alla competente ragioneria provinciale dello Stato ed alla delegazione regionale della Corte dei conti per i controlli di rispettiva competenza.

     Per il magazzino centrale e per quelli periferici sarà nominato un sostituto del consegnatario, con la stessa procedura prevista per la nomina del consegnatario.

     Le funzioni di consegnatario e di sostituto del consegnatario, possono essere effettuate da funzionari della carriera direttiva o di concetto dei ruoli del Ministero della sanità con qualifica non superiore a direttore di sezione od equiparata.

     Gli incaricati delle funzioni di consegnatario o di sostituto del consegnatario sono nominati per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile per una sola volta per altri tre anni.

     La gestione del magazzino centrale è soggetta al controllo della ragioneria centrale, nonché alla vigilanza della Ragioneria generale dello Stato.

     La gestione dei magazzini periferici è soggetta alla vigilanza della Ragioneria generale dello Stato ed al controllo delle competenti ragionerie provinciali dello Stato.

     Il magazzino centrale dipende dalla Direzione generale degli affari amministrativi e del personale divisione gestioni contratti e forniture, mentre i magazzini periferici dipendono direttamente dai medici provinciali delle sedi ove sono dislocati i magazzini stessi.

     Spetta al direttore generale degli affari amministrativi e del personale il coordinamento delle attività e dei servizi di tutti i magazzini e la verifica di tutti gli atti riguardanti la gestione, conservazione e manutenzione dei materiali stessi.

     I consegnatari del magazzino centrale e dei magazzini periferici rendono il conto giudiziale della loro gestione secondo le disposizioni di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

          Art. 5.

     Tutti i materiali e le attrezzature di cui al precedente art. 1, prima di essere assunti in carico inventariale, nonchè i lavori eseguiti ai sensi del successivo art. 8, debbono essere sottoposti a collaudo, a norma dell'art. 121 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

     I collaudi sono effettuati presso gli stabilimenti di produzione ovvero presso la sede dei magazzini.

     Nei casi di epidemie, quando le forniture di sieri, vaccini e derivati del sangue umano vengono effettuate con carattere di urgenza, sarà ritenuto valido e completo come collaudo il certificato rilasciato dall'istituto superiore di sanità, se prescritto, ovvero la dichiarazione dei medici e veterinari provinciali, secondo le rispettive competenze, attestante la regolarità della provvista per quanto concerne la quantità ed il tipo del prodotto ricevuto.

     La commissione di collaudo può accettare le provviste ed i materiali, rifiutarli, dichiararli rivedibili ovvero restituirli.

     Possono essere dichiarati rivedibili quei materiali che risultino con imperfezioni di lieve entità, tali da poter essere riportati alle condizioni volute.

     Per i materiali e le forniture che, in sede di collaudo, presentino imperfezioni di lieve entità tali da non importare la rivedibilità o il rifiuto, la commissione di collaudo potrà accettare la fornitura sulla quale verranno effettuate delle proporzionali riduzioni sull'importo complessivo.

     Tale giudizio dovrà essere sottoposto, a istanza della commissione di collaudo, alla commissione per gli acquisti, cui è demandata la decisione definitiva.

     Le commissioni di collaudo, nominate di volta in volta dal Ministro per la sanità, sono composte da tre funzionari, dei quali uno appartenente alla carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità e due appartenenti ai ruoli delle carriere direttive tecniche del Ministero stesso o dell'Istituto superiore di sanità, o qualora sia ritenuto opportuno, di altre amministrazioni statali, ovvero da prescegliersi fra il personale a riposo delle amministrazioni medesime.

     L'amministrazione, a suo discrezionale giudizio, può ridurre ad uno il numero di tecnici ove ciò sia consentito dalla natura e dall'entità del materiale da collaudare; potrà, per contro, aggregare alla commissione di collaudo, in aggiunta, un esperto nel caso in cui si renda necessario per le peculiarità di particolari forniture.

     I componenti della commissione di collaudo, dipendenti dell'amministrazione dello Stato, debbono avere qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

     La commissione è presieduta dal componente con qualifica più elevata e, nel caso di qualifica pari, da quello con maggiore anzianità nella qualifica stessa.

     Un funzionario della carriera direttiva o di concetto, appartenente ai ruoli del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a consigliere di 3ª classe o equiparata, esercita le funzioni di segretario della commissione stessa.

 

          Art. 6.

     Contro le deliberazioni delle commissioni di collaudo è data facoltà di ricorso al Ministro per la sanità, entro venti giorni dalla data di ricevimento della partecipazione scritta dell'esito del collaudo.

     Il Ministro decide, sentita la commissione per gli acquisti di cui all'articolo 2.

 

          Art. 7.

     Possono effettuarsi in economia le spese seguenti, nel limite non eccedente la somma indicata in materia dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, per i servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici periferici che ne dipendono, quando le spese stesse non siano di competenza dei provveditorato generale dello Stato:

     a) acquisto e riparazione di stampe, libri, collezioni scientifiche, documenti ed arredi e riparazioni di mobili;

     b) riparazione e manutenzione di locali, infissi e di altri manufatti in uso all'amministrazione, salvo la competenza degli uffici dei genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;

     c) riparazione e manutenzione di autoveicoli, natanti, motociclette ed acquisto di materiale di ricambio, con l'osservanza delle norme del regolamento del servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;

     d) provvista di carburante e di lubrificanti e di altro materiale di consumo;

     e) illuminazione e riscaldamento dei locali sia in via ordinaria che straordinaria;

     f) trasporto di materiali igienico-sanitari, spedizioni o noli di vetture a trazione meccanica od animale;

     g) facchinaggio per il carico e lo scarico di materiali igienico-sanitari;

     h) acquisto e riparazione di apparecchiature, attrezzature, strumenti e suppellettili sanitarie e scientifiche;

     i) provvista di effetti di corredo, di reagenti chimici e di combustibili o di altro materiale ad uso dei laboratori e gabinetti medici, scientifici o di istruzione, e degli uffici e stazioni di sanità marittima, aerea e di frontiera;

     l) acquisto, manutenzione, pulizia del materiale igienico-sanitario, lavatura, stiratura e riordinamento degli effetti letterecci e di casermaggio, in dotazione si magazzini ed alle stazioni di sanità marittima, aerea e di frontiera; imballo e spedizione dei materiali occorrenti per i servizi di profilassi;

     m) acquisto e confezioni di divise ed altri effetti di vestiario per le guardie di sanità;

     n) acquisto di vaccino, di sieri, di derivati del sangue umano, di antibiotici e di altri medicinali, disinfettanti e disinfestanti occorrenti per urgenti interventi di profilassi;

     o) acquisto del materiale per fotocopia di prodotti sensibili e chimici, per i servizi di schermografia di massa e del materiale tecnico scientifico occorrente per il funzionamento dei magazzini, centrali e periferici, del Consiglio superiore di sanità e dell'ufficio medico legale;

     p) stampa di bollettini speciali, di circolari e di altro materiale di studio che non rientri nelle pubblicazioni assunte dal provveditorato generale dello Stato;

     q) acquisto di medaglie, diplomi ed oggetti per premi, manifestazioni e ricorrenze varie.

     Per effettuare anche in economia con i fondi stanziati sul capitolo di bilancio amministrato dal Ministero della sanità, spese di carattere straordinario e non continuativo, concernenti forniture di beni o servizi di competenza del provveditorato generale dello Stato, deve essere richiesto, giusta il combinato disposto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1940, n. 802, e dell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, il preventivo benestare dello stesso provveditorato generale dello Stato, se la spesa supera la somma di L. 120.000.

     Per le spese di carattere ordinario, fisse e continuative, il preventivo benestare del provveditorato generale dello Stato va richiesto per ciascun ufficio, mediante fabbisogni di massima, annuali o semestrali di qualsiasi importo.

 

          Art. 8.

     Per i lavori di riparazione e di manutenzione dei locali, di macchine, autoveicoli o di altro materiale, la cui spesa si presume debba eccedere le L. 120.000, saranno compilate le relative perizie dai competenti uffici tecnici, ovvero richiesti ad idonee imprese i preventivi dei lavori e delle spese occorrenti.

     Per i lavori di riparazione dei locali e degli edifici concessi in uso da parte dell'amministrazione provinciale, da eseguirsi in economia a cura di uffici del genio civile, saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, e successive modificazioni.

 

          Art. 9.

     Tutti i lavori e le forniture di cui ai punti a), b), c), e), h), i), l), m), n), o), del precedente art. 7, debbono essere, prima che se ne disponga il pagamento, sottoposti a collaudo.

     Il collaudo è effettuato dalle commissioni di cui al precedente art. 5.

     Qualora l'importo della spesa sia inferiore a lire 120.000, il collaudo è effettuato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la spesa o da un funzionario dal medesimo delegato.

 

          Art. 10.

     Le note dei lavori e delle forniture non possono essere pagate se non provviste del nulla osta per il pagamento da parte del titolare dell'ufficio e della dichiarazione di collaudo.

     Per i nuovi acquisti deve essere inoltre allegata la dichiarazione del consegnatario cui le spese riguardano, dalla quale risulti l'assunzione del materiale in carico inventariale, quando sia necessario.

 

          Art. 11.

     Qualora, durante il servizio si riconoscesse non essere sufficiente la somma preventivata ed autorizzata, il titolare dell'ufficio ordinatore dovrà presentare al Ministero una perizia suppletiva richiedendo altra autorizzazione per l'eccedenza.

     In nessun caso, peraltro, la spesa complessiva potrà superare il limite stabilito dall'art. 7 del presente regolamento.

 

          Art. 12.

     Quando sussistono specifiche esigenze di servizio e ricorrono le condizioni previste dalle norme che disciplinano la contabilità di Stato, possono disporsi mediante decreto ministeriale, motivate aperture di credito ai titolari degli uffici centrali e periferici per l'effettuazione di spese in economia.

 


[1] Decreto abrogato dal D.P.R. 7 febbraio 1985, n. 90.